Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24448 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/11/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10584-2014 proposto da:

A.N., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

IMPERIA, VIA DELLA REPUBBLICA, presso lo studio dell’avvocato RENATO

GIANNELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 500/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/10/2013 r.g.n. 390/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale avvocato TOSI

PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità, rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Imperia dichiarava legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalle Poste spa nei confronti di A.N. addetto al servizio telegrafico e rimborso contrassegni in relazione alla contestazione di addebito relativa a 16 casi di mancato rimborso agli aventi diritto delle somme riscosse dal portalettere A. a seguito della consegna ai destinatari di oggetti inviati in raccomandata o assicurata. Il Tribunale affermava che il lavoratore non aveva mai contestato il primo degli episodi contestati relativo alla rifusione della somma di Euro 140,00 dopo il reclamo telefonico del cliente per il mancato rimborso del contrassegno di tale importo senza spiegazioni con l’ammissione successiva di avere effettivamente ricevuto 140 Euro dal portalettere. Per il Tribunale altri tre episodi tra quelli contestati erano stati provati in quanto le annotazioni nel registro di scarico erano a firma dell’ A. come da lui stesso ammesso ed i disguidi indicati dal lavoratore erano poco credibili. La Corte di appello con sentenza del 16.10.2016 rigettava l’appello del lavoratore ed osservava che l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo per violazione dell’art. 415 c.p.c., comma 4 era infondata stante il carattere puramente ordinatorio del termine prima indicato. Nel merito il recesso appariva giustificato posto che era provata la responsabilità dell’ A. nel primo episodio contestato e che la mancata consegna del denaro per l’inoltro al destinatario costituiva una violazione così grave dei doveri d’ufficio da minare definitivamente la fiducia circa il suo futuro operato. Il ritiro del denaro e la mancata consegna al superiore gerarchico erano stati ammessi dal lavoratore le cui giustificazioni non apparivano convincenti anche per la loro tardivività in quanto rese in sede solo giudiziale dopo la precedente restituzione della somma senza spiegazioni, che appariva costituire un comportamento di ammissione di responsabilità. La contestazione – avere preso in consegna la somma di Euro 140,00 dal portalettere e non averla consegnata per il rimborso – era idonea a consentirgli di difendersi posto che indicava i fatti e gli aspetti materiali della condotta poi sanzionata alla luce della giurisprudenza di legittimità.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’ A. con 5 motivi; resiste controparte con controricorso corredato da memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 415 c.p.c.; non era stato rispettato il termine previsto dall’art. 415 c.p.c., comma 4 in quanto la notificazione era avvenuta ben oltre i dieci giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza al ricorrente, termine che non era mai stato prorogato.

Il motivo appare infondato in quanto appare consolidata la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, secondo la quale il termine in parola ha carattere meramente ordinatorio salvo che la sua inosservanza non determini conseguenze pregiudizievoli per la controparte/nel caso in esame non allegate (Cass. n. 922/2015, Cass. n. 21744/2010 e molte altre).

Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 2697 c.c.; affermazione di un fatto storico inesistente. Non esisteva un obbligo di consegnare la somma al superiore gerarchico ed inoltre tale fatto non era mai stato contestato.

Il motivo appare inammissibile in quanto, pur allegando una pretesa violazione del diritto, è diretta ad una censura della motivazione della sentenza impugnata non coerente con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis (cfr. Cass. S.U. 8053/2014). Il fatto contestato “e cioè avere ricevuto la somma di euro 140,00 e non averla consegnata per il rimborso (come a fine pag. 4 della sentenza impugnata si chiarisce) è stato esaminato e la Corte ha ritenuto, con motivazione congrua e logicamente coerente che le giustificazioni offerte dal lavoratore per la mancata consegna fossero poco credibili anche perchè tardive.

Con il terzo motivo si allega la motivazione puramente apparente in relazione agli artt. 2697 e 2727 e 115 c.p.c. in ordine alla sussistenza della ritenuta appropriazione. Non era emersa in alcun modo la responsabilità dell’ A. in ordine alla prospettata appropriazione della somma di Euro 140,00 che peraltro era stata immediatamente rifusa essendo il lavoratore consapevole che non avrebbe dovuto accettare la dazione di Euro 140,00 dal portalettere.

Il motivo appare inammissibile in quanto solleva questioni di carenza di motivazione della sentenza impugnata non più proponibili alla stregua della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La motivazione peraltro non è affatto apparente ed indica tutti gli elementi fattuali pertinenti ed esamina le giustificazioni addotte dal lavoratore ritenendole, come detto, non credibili, tardive e contraddette anche dal comportamento concludente del lavoratore che restituì la somma senza fornire giustificazioni dopo la protesta di un cliente.

Con il quarto motivo si allega la violazione e falsa applicazione del disposto della L. n. 300 del 1970, art. 7. Nella lettera di contestazione ed in quella di licenziamento era stato imputato al ricorrente di non essere stato in grado di fornire elementi utili al ritrovamento del denaro concernente i relativi rimborsi, ma la Corte di appello aveva mutato la contestazione addebitando ai ricorrente di avere preso in consegna la somma di Euro 140,00 dal portalettere e di non averla consegnata per il rimborso.

Il motivo appare infondato in quanto la materialità del fatto nei suoi tratti essenziali (cfr. Cass. n. 1690/2002), come emerge dallo stesso motivo, risulta contestata ed accertata dalla Corte di appello con motivazione congrua e logicamente coerente anche con riferimento a quanto prospettato dal ricorrente che non ha riprodotto l’esatto contenuto della contestazione come era suo onere fare. Il ricorrente ha ricevuto la somma dal portalettere e non ha saputo indicare dove fosse finita tale somma posto che le giustificazioni rese sono state ritenute inattendibili ed anche tardive.

Con l’ultimo motivo si allega la violazione dell’art. 2119 c.c. in relazione al disposto dell’art. 56 CCNL: violazione dei canoni di proporzionalità, adeguatezza e buona fede nell’irrogazione della sanzione. La sanzione era sproporzionata rispetto ai fatti accertati. L’art. 56 del CCNL sanzionava l’abituale negligenza per inosservanza di leggi e regolamenti per la sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a 10gg.

Il motivo appare infondato. In primo luogo non risponde la vero che la Corte di appello non abbia esaminato la gravità dei fatti e la proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata posto che la Corte ha sul punto osservato che i fatti così come accertati comportavano una violazione così grave dei doveri di ufficio da minare definitivamente la fiducia del datore di lavoro circa il suo futuro operato” ed anche che “il primo episodio contestato era sufficiente ad integrare la giusta causa tenuto conto dei compiti fiduciari a lui affidati (addetto al servizio di rimborso dei contrassegni)”. La valutazione del comportamento tenuto dal lavoratore vi è quindi stata attraverso una specifica motivazione come tale incensurabile in questa sede anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Parte ricorrente deduce anche che la sanzione applicata non sarebbe coerente con quanto previsti dall’art. 56 del CCNL che tuttavia non è stato prodotto in copia integrale nè si è indicato l’incarto processuale ove lo stesso sia, in ipotesi rinvenibile sicchè risulta violata la chiara ed univoca disposizione di cui all’art. 369 c.p.c..

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente 1, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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