Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24447 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/11/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10524-2014 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE FERRARO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.F., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

C.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

CICCACCI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PORCARO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE FERRARO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 7568/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/12/2013 r.g.n. 7182/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato FERRARO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato PORCARO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F. adiva il Tribunale del lavoro di Napoli ed esponeva di avere svolto, alle dipendenze della Milano Assicurazioni spa, mansioni di capo ufficio con compiti di addetto alla liquidazione dei sinistri; che con lettera del 10.9.2008 la Milano assicurazioni gli aveva contestato la scoperta di anomalie nelle liquidazione di otto sinistri RCA gestiti dall’utenza assegnatagli dall’Azienda in via esclusiva per lo svolgimento dell’attività liquidativa; che il ricorrente aveva richiesto, senza esito, di essere sentito personalmente terminato il periodo di malattia, ma che gli era stato intimato con lettera del 17.10.2008 il licenziamento per giusta causa. Chiedeva dichiararsi con tutti gli effetti di legge nullo o inefficace il detto recesso non essendo assistito da nessuna giusta causa e comunque intimato senza il previo ascolto personale del lavoratore in malattia certificata. Si costituiva la Società chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale con sentenza del 21.3.2011 accoglieva la domanda ordinando la reintegrazione del lavoratore in quanto osservava che non era stata provata l’attribuibilità al C. delle anomale operazioni di liquidazione effettuate dalla sua postazione informatica. La Corte di appello con sentenza dell’11.12.2013 rigettava l’appello della Milano assicurazioni; la Corte territoriale ricordava che la contestazione mossa al C. era quella di aver personalmente digitato le anomale liquidazioni dei sinistri dalla sua postazione informatica e non quella di aver consentito che altri operassero in tal modo. Non era stata peraltro contestata al C. alcuna violazione dell’obbligo di riservatezza delle proprie credenziali informatiche sicchè tale ipotetico comportamento non poteva costituire la base per sanzioni disciplinari. La Corte ricostruiva l’esito della complessa istruttoria testimoniale e sottolineava come il responsabile dell’Ispettorato sinistri R.L., secondo molte deposizioni, aveva chiesto ai liquidatori di comunicargli le password delle loro postazioni; inoltre il R. si serviva di personale non dipendente dell’azienda per raggiungere il numero standard di liquidazioni mensili (un teste aveva riferito di aver visto soggetti non dipendenti operare sulla postazione aperta del C. in più di una occasione); tale situazione trovava riscontro anche in un Documento di numerosi dipendenti della Milano Assicurazioni che avevano denunciato il grave clima instaurato dal R. ed anche la prassi di far aprire le proprie postazioni per consentire a soggetti non dipendenti di operarvi. Le dichiarazioni rese dal S. non apparivano idonee a smentire la tesi del lavoratore in quanto era emersi tra questi ed il R. rapporti di reciproco interesse. Pertanto non potevano con certezza ascriversi al C. le anomale liquidazioni di sinistri effettuate sulla sua postazione informatica, tenuto anche conto dello stato di anarchia che si era verificata nell’ufficio ove operava il C. nel quale proprio il responsabile aveva stravolto le procedure in vigore; tenuto conto che il R. era il capo ufficio ben si poteva comprendere e giustificare l’acritica accettazione da parte del C. delle richieste del primo.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso UnipolSai assicurazioni Spa (già Milano assicurazioni) con 5 motivi; resiste il C. con controricorso con il quale è stato proposto anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, cui resiste con controricorso la UnipolSai Assicurazioni. Quest’ultima ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 nonchè degli artt. 2697, 2721 e 2727 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e 2, art. 116 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La società aveva offerto la prova della responsabilità del C. nella liquidazione irregolare dei sinistri contestati visto che le regole societarie accettate dagli operatori istituivano una corrispondenza diretta tra credenziali personali e singole operazioni. Comunque esisteva una presunzione per cui le operazioni dovevano essere attribuite al C..

Il motivo appare infondato. La prima parte appare in realtà inammissibile in quanto muove censure di diritto che, invece, richiamano invece il merito della controversia e sono dirette da una “rivalutazione del fatto”, sviluppando censure che non sono più consentite dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. applicabile ratione temporis (cfr. Cass. S.U. 8053/2014). Il fatto, di cui si discute e cioè se alla password del C. potessero accedere anche altre persone è stato esaminato e non sono più censurabili eventuali vizi motivazionali nella ricostruzione delle prove (cfr. decisione delle S.U. citata). Circa l’esistenza di una presunzione di attribuibilità delle operazioni al C. quest’ultimo ha offerto la prova positiva che la propria password era accessibile ad altri e che in effetti, attraverso la sua postazione, avevano operato addirittura soggetti non dipendenti per cui non appare violato l’art. 2729 c.c. in quanto l’accertamento della Corte territoriale sul punto, come tale incensurabile in questa sede, ha stabilito circostanze atte a paralizzare l’attribuibilità in via automatica delle operazioni eseguite attraverso la password attribuita al C. a quest’ultimo. Non risulta quindi dimostrata, come correttamente ed adeguatamente argomentato nella decisione impugnata, la giusta causa dedotta posto che non è stata raggiunta la prova che le operazioni anomale di liquidazione siano state eseguite proprio dal C..

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3; violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e degli artt. 1175, 1375 e 2106 c.c., nonchè dell’art. 100 del CCNL Imprese di assicurazioni; violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c. nonchè l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio. La contestazione era stata rigorosa e non si era proceduto alla contestazione della violazione degli obblighi di riservatezza della password in quanto tale circostanza era stata addotta dal C. solo nel processo.

Il motivo appare infondato in quanto la Corte di appello ha solo affermato che l’eventuale violazione degli obblighi di riservatezza della password non rilevava ai fini dell’accertamento sulle legittimità del recesso in quanto si trattava di una violazione non contestata. Ciò posto la Corte di appello ha positivamente accertato che alla detta password avevano avuto accesso anche altri soggetti, persino non dipendenti della società che da tale postazione avevano effettuato alcune operazioni e conseguentemente che non poteva dirsi raggiunta la prova che fosse stato proprio il C. ad eseguire le anomale operazioni contestate. La motivazione sul punto è lineare e del tutto corretta posto che la Corte di appello ha dimostrato l’irrilevanza della pretesa violazione degli obblighi di riservatezza sulle credenziali informatiche trattandosi di un fatto mai contestato ai fini della legittimità del recesso senza incorrere nelle dedotte violazioni di legge.

Con il terzo motivo del ricorso principale si allega la violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori; nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte di appello non aveva considerato che si era contestato al dipendente la violazione delle norme aziendali e delle disposizioni impartite dai superiori gerarchici tra le quale rientravano certamente le istruzioni date in ordine alla sicurezza e tutela dei dati personali. Ogni incaricato delle liquidazioni era responsabile della segretezza e diligente custodia della propria password.

Il motivo è infondato. In primo luogo il “fatto” in parola è stato esaminato posto che la Corte di appello ha evidenziato come nella lettera di contestazione non fosse stato addebitato alla parte intimata alcuna violazione dei doveri di segretezza e diligente custodia della propria password, il che appare corretto alla luce di quanto emerge dallo stesso motivo che riproduce la contestazione disciplinare nella quale ci si riferisce esclusivamente ad una scorretta liquidazione dei sinistri “in palese violazione delle normative aziendali e delle disposizioni impartite dai responsabili gerarchici”, cioè di quelle istruzioni in vigore per la liquidazione dei sinistri e non già per la segretezza della password personale. Pertanto correttamente la Corte di appello ha accertato che tale profilo era fuori dalla contestazione mossa al lavoratore L. n. 300 del 1970, ex art. 7 norma che non risulta, pertanto, violata.

Con il quarto motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 2721 e 2727, nonchè dell’art. 115 c.p.c., commi 1 e 2 e art. 116 c.p.c.; nonchè l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione. Le testimonianze dei testi Ca. e Ru. erano inattendibili sto che i detti dipendenti erano destinatari di analoga contestazione disciplinare.

Non era stato dato il rilievo dovuto alla documentazione prodotta che attestava la responsabilità del C. ed erano state trascurate le dichiarazioni dei due testi indotti dal datore di lavoro.

Il motivo appare inammissibile in quanto muove censure di diritto che richiamano, invece, il merito della controversia e sono dirette da una “rivalutazione del fatto”, sviluppando censure che non sono più consentite dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. applicabile ratione temporis (cfr. Cass. S.U. 8053/2014). Il fatto, di cui si discute e cioè se alla password del C. potessero accedere anche altre persone è stato esaminato e non sono più censurabili eventuali vizi motivazionali nella ricostruzione delle prove e della credibilità dei testi offerta dalla sentenza impugnata (cfr. decisione delle S.U. citata).

Con il quinto motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2095, 2014 2105, 2106, nonchè l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione. Era stato dato un indebito rilevo al Documento firmato da un gruppo di dipendenti sul comportamento poco corretto del R.; inoltre il comportamento di quest’ultimo era stato avvalorato dal C.. Gli altri dipendenti si erano rifiutati di eseguire gli ordini illegittimi del R.. La Corte di appello era stata influenzata dall’assoluzione del C. in sede penale mal motivata ma dalla quale emergeva comunque la responsabilità disciplinare del lavoratore.

Il motivo appare inammissibile in quanto, come per il precedente motivo, muove censure di diritto che invece richiamano il merito della controversia e sono dirette da una “rivalutazione del fatto”, sviluppando censure che non sono più consentite dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. applicabile ratione temporis (cfr. Cass. S.U. 8053/2014). Il fatto, di cui si discute come già detto in relazione al motivo precedente e cioè se alla password del C. potessero accedere anche altre persone è stato esaminato e non sono più censurabili eventuali vizi motivazionali nella ricostruzione delle prove e della credibilità dei testi offerta dalla sentenza impugnata (cfr. decisione delle S.U. citata), così come in ordine al rilevo assegnato dalla Corte a taluni documenti prodotti in giudizio o alla sentenza di proscioglimento in sede penale o ai rapporti personali tra il lavoratore ed il suo responsabile.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale qualificato espressamente come condizionato all’accoglimento di quello principale. Le spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate come al ricorso, seguono la soccombenza e vanno liquidate come al dispositivo.

La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna parte ricorrente in via principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi nonchè in Euro 4.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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