Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24447 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 21/11/2011), n.24447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13441/2009 proposto da:

COMUNE CERIGNOLA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GOTTARDO 21, presso lo studio dell’avvocato CARINI LUCIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato TAROMMA Raffaele, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

e contro

M.M. (OMISSIS), BANCO NAPOLI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 193/2008 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

CERIGNOLA, depositata il 04/11/2008; R.G.N. 303/2007.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. Il Comune di Cerignola ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro M. M. avverso la sentenza del 4 novembre 2008, con la quale il Tribunale di Foggia, Sezione Distaccata di Cerignola, ha rigettato l’opposizione da esso ricorrente proposta avverso il ricorso in riassunzione con cui il M. – il quale a suo tempo aveva introdotto nei confronti del Comune un’esecuzione per espropriazione di crediti presso terzi, il cui corso era stata sospeso ai sensi dell’art. 624 c.p.c., a seguito di opposizione all’esecuzione proposta dal Comune – aveva riassunto il processo esecutivo ai sensi dell’art. 627 con richiesta di fissazione dell’udienza di comparizione del terzo pignorato, adducendo la sopravvenienza della sentenza di rigetto dell’opposizione in data 31 dicembre 2007.

p. 1.1. La vicenda oggetto del giudizio si è, in particolare così articolata.

A seguito del ricorso in riassunzione il Giudice dell’Esecuzione fissava l’udienza di comparizione delle parti e disponeva la notifica dell’istanza e del relativo decreto di fissazione al Comune.

Avverso tali atti il Comune proponeva l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sostenendo che, ai sensi dell’art. 627 c.p.c., la riassunzione sarebbe potuta avvenire solo a seguito del passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione all’esecuzione, circostanza che invece non si era verificata.

Il Tribunale, con ordinanza del 17 maggio 2007, rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione così ripresa e dava corso a quest’ultima, fissando nel contempo l’inizio del giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c., così implicitamente qualificandola come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..

Il Comune iniziava il giudizio di merito e, nella costituzione del M., il Tribunale pronunciava la sentenza impugnata, nella quale sostanzialmente affermava che i termini indicati nell’art. 627 c.p.c., erano rilevanti solo al fine di evitare l’estinzione del processo esecutivo, cioè costituivano i termini ultimi entro i quali sarebbe stata possibile la riassunzione, ma (affermazione, peraltro, del tutto implicita nel rigetto dell’opposizione sulla base dell’individuata funzione dei detti termini) non avrebbero impedito invece la riassunzione anteriormente al loro decorso.

p. 2. Al ricorso del Comune, che propone un unico motivo, l’intimato non ha resistito.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 627 e 617 c.p.c.” e si sostiene – citando giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13571 del 2004 e n. 8251 del 1991) e dottrina che si sono occupate del problema della tempestività della riassunzione ai sensi dell’art. 627 c.p.c. – che erroneamente il Tribunale avrebbe rigettato l’opposizione reputando legittima la riassunzione a seguito della pronuncia di rigetto dell’opposizione, a suo tempo proposta dal Comune, non ancora passata in cosa giudicata.

La tesi esposta nel motivo è, in sostanza, che, quando l’art. 627 c.p.c. – norma rimasta immutata nel codice di rito, salvo la modifica del termine da tre mesi a sei mesi, disposta dalla L. n. 581 del 1950, art. 2, di ratifica del D.Lgs. n. 483 del 1948 – dispone che “il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione”, voglia, con riguardo alla seconda ipotesi, stabilire, oltre al termine finale entro il quale deve comunque avvenire la riassunzione, anche il momento iniziale a partire dal quale essa può avvenire. Tale momento coinciderebbe con il dies a quo del decorso del termine, cioè, secondo le due alternative indicate, con il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che rigetta l’opposizione oppure con la comunicazione del deposito della sentenza di appello che – evidentemente intervenendo dopo una sentenza di primo grado che abbia accolto l’opposizione (ma su ciò oltre) – la rigetti, riformando la sentenza di primo grado stessa.

Tenuto conto del regime cui era sottoposta nella specie la sentenza di primo grado che nella specie ebbe a rigettare l’opposizione all’esecuzione, che era quello dell’impugnabilità in cassazione e non più con l’appello, giusta il testo dell’art. 616 c.p.c. novellato dalla L. n. 52 del 2006 e vigente all’epoca della sua pronuncia (ed ora rimodificato dalla L. n. 69 del 2009, con ritorno all’appellabilità della sentenza di primo grado sull’opposizione all’esecuzione), è evidente che nella prospettazione del motivo fra le due alternative previste dalla norma dell’art. 627 c.p.c., l’unica applicabile nella specie era quella concernente il passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado.

p. 1.1. L’esegesi prospettata dal Comune ricorrente non è, però corretta ed il motivo è, pertanto, infondato.

Va innanzitutto avvertito che la norma, inserita fra le disposizioni dell’art. 623 c.p.c., e segg., alludendo alla sentenza di rigetto dell’opposizione, era diretta originariamente a disciplinare la sospensione disposta, come nel caso di specie, a seguito di opposizione all’esecuzione già iniziata ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, ed inoltre alla sospensione disposta a seguito di opposizione agli atti ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, (quando si fosse ritenuto adottabile dal giudice investito di questa opposizione un provvedimento di sospensione, come poi ha previsto il testo del secondo comma dell’art. 618, novellato dalla L. n. 52 del 2006, art. 15). Non è questa la sede, perchè non lo richiede lo scrutinio del motivo, per domandarsi se essa si riferisca ora anche alla riassunzione conseguente alla sospensione dell’esecutività del titolo esecutivo disposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1 (sempre che la sospensione prevista da detta norma si ritenga possibile anche se il processo esecutivo è frattanto iniziato e non solo se esso non sia iniziato) ed alla riassunzione che si correli ai riflessi della sospensione dell’esecutività del titolo, disposta dal giudice della cognizione, sul processo esecutivo che sia iniziato sulla base del titolo (su cui, comunque, ebbe ad intrattenersi Cass. n. 18539 del 2007).

Va, poi, precisato che nella fattispecie – ancorchè incomprensibilmente nell’intestazione del motivo si evochi l’art. 617 c.p.c. – la sospensione era stata disposta a seguito di un’opposizione proposta dal Comune ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ma qualificata dal Tribunale nel provvedimento di sospensione ex art. 624 c.p.c., implicitamente (come s’è già detto nell’esposizione dello svolgimento processuale) come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, essendosi fissato il termine per l’inizio del giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c..

Qualificazione questa corretta – dato che, se si sollecita la ripresa del processo esecutivo, sospeso ai sensi dell’art. 624 c.p.c., prima di quanto lo si possa fare, l’opposizione che è diretta a prospettare che il processo esecutivo non poteva riprendere si risolve in una contestazione circa il difetto temporaneo del titolo, per il perdurare del provvedimento di sospensione e, quindi, riguarda l’an (sia pure temporaneo) della pretesa esecutiva e non il suo quomodo.

p. 1.2. Fatte queste precisazioni, il collegio osserva che la lettura dell’art. 627 proposta dal ricorrente nel senso che il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione segni non solo il dies a quo del termine entro il quale la riassunzione del processo esecutivo sospeso dev’essere chiesta, ma anche il momento iniziale di insorgenza del potere di riassumere (per cui se si riassumesse prima lo si farebbe in carenza del relativo potere e, dunque, illegittimamente), appare giustificata esclusivamente con riguardo all’assetto originario dell’efficacia della decisione di primo grado nel nostro Codice di procedura civile, qual è esistito fino alle modifiche sul punto introdotte dalla L. n. 353 del 1990.

In quell’assetto, com’è noto, la sentenza di primo grado non aveva immediata efficacia esecutiva, questa essendo ricollegata soltanto alla sentenza di appello. Un’efficacia esecutiva le poteva essere conferita solo dal giudice su istanza di parte in presenza dei presupposti indicati dall’art. 282, commi 1 e 2. Ne conseguiva che, per omologia di disciplina, non poteva riconoscersi efficacia immediata nemmeno alla sentenza di mero accertamento, quale era la sentenza di rigetto dell’opposizione all’esecuzione, la quale accerta l’esistenza del diritto di procedere all’esecuzione, come riflesso dell’infondatezza della pretesa di accertamento negativo di essa sottesa all’opposizione. Per tale ragione occorreva attendere il passaggio in cosa giudicata della sentenza di rigetto de qua, perchè il potere di riassumere il processo esecutivo sospeso nell’ambito di detta opposizione potesse essere esercitato. Onde effettivamente una riassunzione era possibile solo dopo il passaggio in cosa giudicata, perchè soltanto da quel momento il provvedimento di sospensione dell’esecuzione assunto in via cautelare sommaria nell’ambito dell’opposizione risultava caducato, quale conseguenza dell’accertamento dell’esistenza del diritto di procedere all’esecuzione, scaturente dal rigetto dell’opposizione.

Anteriormente, non essendo immediatamente efficace la sentenza, il provvedimento di sospensione conservava effetto, perchè solo l’efficacia della sentenza avrebbe potuto rimuoverlo.

Allo stesso modo, la sentenza di primo grado di accoglimento dell’opposizione, non essendo immediatamente efficace, solo se passata in cosa giudicata determinava il definitivo venir meno del processo esecutivo, mentre, se impugnata, non incideva in alcun modo sul processo esecutivo, che continuava a rimanere soltanto sospeso.

Si comprende, altresì, come, vigente temporibus illis l’appellabilità della sentenza resa sull’opposizione all’esecuzione, ove essa fosse stata appellata, la sentenza di conferma del rigetto dell’opposizione disposto in primo grado oppure di riforma della sentenza di primo grado che avesse accolto l’opposizione e che, quindi, in sua riforma avesse rigettato l’opposizione, determinasse nel contempo l’inizio del decorso del termine per la riassunzione e l’insorgenza del relativo potere riassuntivo: invero, si trattava di sentenza immediatamente efficace sulla falsariga dell’immediata esecutività riconosciuta alla sentenza d’appello.

p. 1.3. L’ora descritta esegesi dell’art. 627 (della quale si ha l’eco, pur senza argomentarsi dall’art. 282 vecchio testo, ma solo dalla lettere dello stesso art. 627, in Cass. n. 8251 del 1991) è, tuttavia, divenuta impossibile a seguito della novellazione dell’art. 282 c.p.c. da parte della L. n. 353 del 1990, art. 33, e, della introduzione del principio dell’immediata automatica esecutività della sentenza di primo grado. Tale innovazione comporta, per omologia, l’immediata efficacia delle sentenze di primo grado di mero accertamento e, quindi, anche della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione.

Ne consegue che, una volta sopravvenuta la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione all’esecuzione, la sua immediata efficacia ha come conseguenza che resta immediatamente travolto il provvedimento di sospensione dell’esecuzione, di modo che il potere di ripresa dell’esecuzione sospesa nasce a favore dell’esecutante in conseguenza della pubblicazione della sentenza stessa, onde l’art. 627 c.p.c., va letto ora nel senso che il passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado segna soltanto il dies a quo del termine per la riassunzione del processo esecutivo, mentre esso non determina più l’insorgenza del potere di riassumere che, dunque, può essere esercitato anche prima del passaggio in giudicato della sentenza ed indifferentemente rispetto alla sua impugnazione (ohm con il ricorso per cassazione ed ora con l’appello).

Inoltre, l’ipotesi del decorso del termine per la riassunzione dalla comunicazione della sentenza di appello (o, nella vigenza dell’impugnabilità in cassazione, di quella di cassazione, dovendosi intendere sostituita essa a quella di appello) appare riferibile sia al caso in cui in primo grado l’opposizione sia stata accolta e la sentenza di appello invece in riforma della sentenza di primo grado rigetti l’opposizione, sia al caso in cui l’opposizione sia stata rigettata in primo grado e la sentenza di appello confermi la sentenza di primo grado: con riguardo a questo secondo caso, infatti, dev’essere lasciata la scelta all’esecutante sul se riassumere il processo immediatamente o aspettare il consolidamento con la sentenza di appello della pronuncia di rigetto dell’opposizione di primo grado.

p. 1.4. E’ da rilevare che quanto affermato in linea generale sull’esegesi dell’art. 282 c.p.c., dopo la riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, non si pone in alcun modo in contrasto con l’arresto che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto con la pronuncia di cui a Cass. sez., un. n. 4059 del 2010, atteso che essa non risulta avere negato affatto il principio dell’immediata efficacia della pronuncia di primo grado, quale deve desumersi dall’art. 282 c.p.c., novellato, là dove attribuisce efficacia immediata alla sentenza di condanna, così suggerendo che anche le sentenze di mero accertamento e quelle costitutive sono in linea generale produttive di effetti immediati.

E’ stato già sottolineato da questa Corte (nell’Ord. n. 21849 del 2010) che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4059 del 2010 si intende limitato alla sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 c.c., e ad altre che sono apparentabili al suo modello.

Ciò è stato fatto scrutinando un caso nel quale veniva in gioco l’immediata efficacia di una sentenza – avente natura costitutiva – dispositiva della caducazione di un decreto di trasferimento emesso in un’esecuzione forzata immobiliare e, quindi, risolutiva del trasferimento avutosi con la vendita forzata, e, conseguentemente, della condanna alle restituzioni.

Nella suddetta decisione, dopo essersi posta la premessa che detta sentenza – della quale in sede di opposizione all’esecuzione si era contestata l’immediata efficacia esecutiva – era immediatamente esecutiva, si è così testualmente argomentato:

“Posta questa natura della sentenza de qua l’orientamento invocato dal ricorrente – particolarmente espresso in termini generali da Cass., n. 15812 del 2007 – deve ora misurarsi con il recentissimo arresto delle Sezioni Unite, di cui a Cass. sez., un. n. 4059 del 2010, il quale non ha disatteso l’assunto di cui a Cass. n. 15812 del 2007 della generale esecutività immediata dei capi condannatovi accessori a pronuncia costitutiva, ma lo ha ritenuto non condivisibile, risolvendo una questione di particolare importanza, esclusivamente in riferimento alle statuizioni condannatorie emesse nell’ambito della pronuncia della sentenza costitutiva dispositiva dell’esecuzione dell’obbligo di concludere il contratto, inforza di contratto preliminare di vendita ai sensi dell’art. 2932 c.c.. E ciò per ragioni discendenti dalla circostanza che i capi condannatori concernenti le obbligazioni insorte dalla conclusione del contratto per effetto della statuizione costitutiva della sentenza sono sinallagmaticamente legati fra loro e l’operare del sinallagma potrebbe giustificarsi solo se la conclusione del contratto sia orami consacrata dal giudicato.

Le sezioni Unite, viceversa, con riferimento all’esistenza di un principio generale di immediata efficacia esecutiva delle statuizioni condannatorie accessorie a pronuncia costitutiva hanno puntualizzato quanto segue: “Va precisato che la possibilità di anticipare l’esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta in concreto volta a volta a seconda del tipo di rapporto tra l’effetto accessivo condannatorio da anticipare e l’effetto costitutivo producibile solo con il giudicato. A tal fine occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo, dalle statuizioni che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte – talvolta corrispettiva del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva. Così, ad esempio, nel caso di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo della vendita, non è possibile riconoscere effetti esecutivi a tale condanna altrimenti si verrebbe a spezzare il nesso tra il trasferimento della proprietà derivante in virtù della pronuncia costitutiva ed il pagamento del prezzo della vendita. L’effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l’irretrattabilità della sentenza per cui è da escludere che prima del passaggio in giudicato della sentenza sia configurarle un’efficacia anticipata dell’obbligo di pagare il prezzo: si verificherebbe un’alterazione del sinallagma. Ritenere diversamente consentirebbe alla parte promittente venditrice – ancora titolare del diritto di proprietà del bene oggetto del preliminare – di incassare il prezzo prima ancora del verificarsi dell’effetto, verificabile solo con il giudicato, del trasferimento di proprietà. Possono quindi ritenersi anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento temporale successivo, ossia all’atto del passaggio in giudicato del capo di sentenza propriamente costitutivo. Così la condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda. La provvisoria esecutività non può invece riguardare quei capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. La soluzione adottata (…) non è riferita al tipo di sentenza costitutiva, ma alla sentenza pronunziata su contratto preliminare di compravendita (…).”. La motivazione delle Sezioni Unite, pertanto, è chiarissima nell’escludere ogni avallo della tesi più risalente accolta dal Tribunale e, nell’affermare sostanzialmente la tesi opposta della conciliabilità dell’immeditata efficacia esecutiva delle statuizioni condannatorie accessorie a pronuncia costitutiva, sia pure imponendosi una considerazione caso per caso, la quale deve concludersi con la constatazione che la statuizione non è sinallagmaticamente collegata -evidentemente sul piano sostanziale – ad altra e che l’operare del sinallagma suppone una pronuncia costitutiva ormai indiscutibile. Nella specie di cui al ricorso in epigrafe si è in presenza di una normale pronuncia di risoluzione di un trasferimento di un bene per effetto della vendita forzata, alla quale accede l’obbligo delle restituzioni e la pronuncia costitutiva di risoluzione – ai sensi dell’art. 1458 c.c. – ha effetto retroattivo, nel senso che riporta la situazione dei soggetti coinvolti al momento del trasferimento. L’anticipazione della tutela condannatoria ai sensi dell’art. 282 c.p.c., è pienamente concepibile, perchè l’effetto costitutivo della sentenza è regolato dallo stesso legislatore sostanziale in modo da non operare a far tempo dalla pronuncia della sentenza, bensì retroattivamente e, quindi, con riferimento ad un accertamento del modo di essere del rapporto sostanziale riguardo al quale la sentenza, pur spiegando effetti costitutivi, li dispiega accertandoli in riferimento ad un momento anteriore alla sua pronuncia. L’effetto costitutivo non è, dunque, collegato alla sentenza. Da queste considerazioni deriva che risulta nel caso di specie pienamente operante il principio generale affermato da Cass. n. 15812 del 2007.

5. – Il ricorso dovrebbe, dunque, accogliersi e la sentenza dovrebbe essere cassata. Il collegio potrà valutare la possibilità di una decisione nel merito, cui potrebbe farsi luogo con il rigetto dell’opposizione, atteso che l’unica ragione posta a suo fondamento era quella relativa alla mancanza di efficacia esecutiva della sentenza sulla quale si fondava il precetto”..”.

p. 1.5. In base alle considerazioni svolte nell’ora riportata motivazione, si comprende come, in disparte l’esclusione della conclusione che tutte le sentenze costitutive non siano immediatamente efficaci e non diano luogo ad immediata esecutività dei correlati capi condanna tori (occorrendo, invece, accertare se si verte in situazione simile a quella individuata dalle Sezioni Unite a proposito della fattispecie dell’art. 2932 c.c.), a maggior ragione, nella sentenza delle Sezioni Unite, non si coglie in alcun modo la negazione della tendenziale immediata efficacia delle sentenze di primo grado, quale implicazione della previsione dell’immediata efficacia della sentenza di primo grado, siccome affermata in linea generale da Cass. n. 15812 del 2007. E, quindi, non vi si coglie la negazione dell’immediata efficacia, per quello che qui interessa, delle sentenze di mero accertamento, tra le quali va compresa la sentenza di rigetto dell’opposizione all’esecuzione (come, del resto, in genere ogni sentenza di rigetto della domanda e la stessa sentenza di accoglimento dell’opposizione, quale sentenza di accertamento). Di modo che tale efficacia possa essere spesa per predicare, se si tratti di sentenze di rigetto della domanda (come quella di rigetto dell’opposizione) la caducazione di eventuali provvedimenti di natura sommaria anticipatoria o cautelare emessi nell’ambito dello svolgimento del giudizio di primo grado (o prima di esso). E tale conclusione è vera indipendentemente da quanto si dirà al successivo paragrafo 1.7.

L’esattezza dell’interpretazione della sentenza delle Sezioni Unite affermata da Cass. n. 21849 citata risulta, del resto, scolpita nel principio di diritto enunciato fedelmente dall’Ufficio del Ruolo e del Massimario nei termini seguenti: “Nell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, l’esecutività provvisoria, ex art. 282 cod. proc. civ., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alle modificazione giuridica sostanziale. Essa, pertanto, non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell’immobile contenuto nella sentenza di primo grado, nè alla condanna implicita al rilascio dell’immobile in danno del promittente venditore, poichè l’effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell’immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia”.

p. 1.6. Dalle svolte considerazioni deriva, dunque, la piena conformità delle conclusioni esposte sopra sull’esegesi dell’art. 627 c.p.c. a petto del novellato art. 282.

p. 1.7. Il Collegio rileva, altresì, che l’esegesi dell’art. 627 c.p.c. qui prospettata al lume del novellato art. 282 c.p.c. renderebbe superfluo interrogarsi sulla possibilità di pervenire allo stesso risultato attraverso un argomentare che, partendo dalla natura oggettivamente cautelare della sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c. (ed in genere anche della stessa esecutività del titolo ai sensi dell’art. 623 c.p.c.), ritenesse che il sopravvenire della sentenza a cognizione piena sull’opposizione all’esecuzione, che la rigetti, determini l’immediato venir meno dell’efficacia della sospensione ai sensi dell’art. 669 novies c.p.c., comma 2, e, quindi, l’insorgenza del potere di riassumere il processo esecutivo. Cioè sulla base del principio generale per cui il sopravvenire della decisione a cognizione piena di segno contrario a quanto affermato con un provvedimento sommario cautelare od anche anticipatorio implica, per il necessario rispetto della maggiore valenza della decisione assunta a cognizione piena, il venir meno dell’efficacia del detto provvedimento.

Argomentare (basato sul principio, desumibile da detta norma secondo cui il risultato della cognizione piena si sovrappone immediatamente alla cognizione cautelare; principio spendibile anche con riferimento ai provvedimenti non cautelari anticipatori, atteso che deve valere per essi la stessa regola che vale per i provvedimenti cautelari che rivestano carattere anche anticipatorio), che supporrebbe, comunque lo scioglimento della questione dell’applicabilità ai sensi dell’art. 669 quaterdecies c.p.c., della disciplina del procedimento cautelare uniforme, con il limite della compatibilita, al provvedimento di sospensione (come a quelli ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 2).

Applicabilità che avrebbe comportato, proprio per il tramite dell’applicazione dell’art. 669 novies, comma 2, la stessa lettura che qui è stata proposta la stessa lettura.

Essa non potrebbe ora essere revocata in dubbio sulla base del fatto che nell’art. 624 c.p.c. il legislatore ha espressamente richiamato una delle norme del procedimento cautelare uniforme, cioè l’art. 669 terdecies. Invero, tenuto conto che non si sa con quanta consapevolezza lo abbia fatto (posto che oggi l’argomento del legislatore consapevole sul piano sistematico è difficilmente spendibile), si deve, al contrario ritenere che l’introduzione del c.d. reclamo cautelare sia il sintomo che il silenzio del legislatore sull’applicabilità del procedimento cautelare uniforme, sia pure con il limite della compatibilita, ai procedimenti o alle misure cautelari previste dallo stesso codice di procedura civile al di fuori di quelli delle sezioni 2^, 3^ e 5^ del capo Terzo del Titolo 1^ del Libro 4^ dello stesso codice, non sia preclusivo di un’applicabilità alle stesse condizioni, come qualcuno ha dubitato.

p. 3. In base alle considerazioni svolte, il ricorso è rigettato sulla base del seguente principio di diritto: “A seguito della introduzione, per effetto della novellazione dell’art. 282 c.p.c. da parte della L. n. 353 del 1990, art. 33, del principio dell’immediata efficacia della sentenza di primo grado, l’art. 627 c.p.c., là dove allude alla riassunzione del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l’opposizione all’esecuzione, deve essere inteso nel senso che tale momento segna soltanto il dies a quo del termine per la riassunzione (che, se la sentenza viene impugnata, non decorre, venendo sostituito dal momento della comunicazione della sentenza di appello che rigetti l’opposizione) e non il momento di insorgenza del potere di riassumere, dato che tale potere, in conseguenza dell’immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 282 c.p.c., nasce con la sua stessa pubblicazione”.

p. 4. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA