Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24446 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. I, 30/09/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 30/09/2019), n.24446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4543/2014 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Frezza n. 59, presso il proprio Studio, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore

Dott. B.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito

n. 23, presso lo studio dell’avvocato Foresta Santino, rappresentata

e difesa dall’avvocato Foresta Felice, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il

11/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2019 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – L’avvocato Fortunato Francesco Mirigliani proponeva opposizione avverso il decreto che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a.; lamentava, in particolare, non essere stato ammesso il privilegio sul proprio, credito pari a complessivi Euro 96.773,24, per prestazioni professionali.

La curatela convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva fosse pronunciata declaratoria di inammissibilità dell’opposizione e proponeva domanda intesa all’accertamento dell’inesistenza del diritto dell’opponente alla rivalutazione monetaria sulla somma sopra indicata.

Il Tribunale di Catanzaro, con decreto depositato in cancelleria l’11 dicembre 2013, rigettava l’opposizione e dichiarava inammissibile la domanda del fallimento.

2. – M. ha impugnato per cassazione la pronuncia appena indicata facendo valere tre motivi di ricorso. La curatela resiste con controricorso. La curatela ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è denunciata la nullità del procedimento e del decreto impugnato per violazione delle garanzie di difesa e del contraddittorio a norma dell’art. 101 c.p.c., comma 1, interpretato e applicato ai sensi degli artt. 3,24 e 111 Cost. e, in subordine, per incostituzionalità della L. Fall., art. 99. Rileva l’istante di aver formulato richiesta di concessione di termine per poter adeguatamente replicare, arche con memoria scritta, alla difesa della curatela, domandando contestualmente il differimento dell’udienza camerale; il Tribunale aveva rigettato tale istanza e la decisione era stata assunta allo stato degli atti ma ciò, ad avviso del ricorrente, aveva determinato una irragionevole compressione del suo diritto di difesa. Aggiunge l’istante che, a ritenere legittimo tale percorso processuale, verrebbe in rilievo l’incostituzionalità della L. Fall., art. 99, nella parte in cui non consente il concreto esercizio del contraddittorio tra i contendenti.

Il motivo è inammissibile, giacchè non coglie la ratio decidendi della pronuncia resa.

Occorre premettere, in linea generale, che il termine per memorie, espressamente previsto dalla L. Fall., art. 99, comma 11, è meramente eventuale, sicchè non può ravvisarsi una violazione del diritto di difesa per il semplice fatto della mancata sua concessione, potendo il medesimo essere accordato, o meno, dal tribunale in base ad una valutazione discrezionale, avuto riguardo all’andamento del giudizio, che potrebbe anche rendere superflua un’appendice scritta (Cass. 6 marzo 2017, n. 5596). La questione di incostituzionalità sollevata è da ritenersi, del resto, manifestamente infondata, giacchè, nel quadro della disciplina della L. Fall., art. 99, il contraddittorio sulle deduzioni del resistente è reso possibile attraverso deduzioni da formularsi in udienza (la quale deve svolgersi dieci giorni dopo la costituzione del resistente stesso: L. Fall., art. 99, comma 6).

Va comunque osservato che, nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione per la sua genericità (più precisamente, come già rilevato, per l’assenza di una “chiara e compiuta esposizione dei fatti”). E’ evidente, allora, che il richiesto termine per la replica scritta alle deduzioni della curatela opposta risultasse del tutto superfluo, giacchè ciò che assumeva rilievo decisivo, in vista della definizione del giudizio di opposizione, era la rilevata indeterminatezza del contenuto del ricorso, e non lo svolgimento di deduzioni difensive atte a dar conto dell’infondatezza delle eccezioni della parte convenuta.

Nè, evidentemente, il termine avrebbe potuto essere utilizzato per formulare, come dedotto dall’istante, “richieste integrative, tra cui per esempio quella di sollecito di informazioni ex artt. 210 c.p.c. e segg., ed anche l’interrogatorio libero delle parti”. E infatti, nell’indicata circostanza, rispetto a un’ipotetica attività istruttoria (in cui peraltro non si potrebbe ovviamente inscrivere l’interrogatorio libero) assumeva rilievo pregiudiziale, come si è visto, la segnalata carenza, in punto di allegazione, del ricorso in opposizione; senza contare che la mancata indicazione, nel ricorso L. Fall., ex art. 99, dei mezzi istruttori comportava, in ogni caso, la decadenza dagli stessi (così Cass. 6 marzo 2017, n. 5596 cit.; Cass. 6 novembre 2013, n. 24972).

2. – Con il secondo motivo è denunciata la nullità del procedimento e del decreto impugnato per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per falsa applicazione della L. Fall., art. 99, nonchè degli artt. 115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4. Assume, in sintesi, il ricorrente che il Tribunale aveva mancato di pronunciarsi sulla domanda in considerazione del fatto che l’opposizione risultava essere inammissibile in considerazione dell’asserita carente esposizione dei fatti e per il semplice richiamo per relationem dei documenti prodotti in sede di accertamento dello stato passivo. Rileva, in proposito, l’istante che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare qualsiasi elemento di conoscenza già acquisito nel precedente procedimento di verifica del passivo; osserva, inoltre, che il provvedimento impugnato si fondava su di una “inesistente e, comunque, inconsistente lettura dell’atto processuale”.

Anche tale motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha disatteso la domanda di ammissione del credito alla procedura concorsuale osservando come l’istante, nell’atto di opposizione, si fosse limitato a richiamare e a riproporre il contenuto della domanda di insinuazione e le osservazioni svolte, mancando di depositare in giudizio tale atto e omettendo, inoltre, di produrre la documentazione che corredava la domanda stessa. Ha osservato che, sebbene il mancato deposito della domanda di insinuazione non sia causa di inammissibilità o di improcedibilità, una statuizione di inammissibilità tuttavia si impone allorquando dal contenuto dell’atto di opposizione non risulti una chiara e compiuta esposizione dei fatti oggetto di richiamo. Ha aggiunto che, anche a ritenere ammissibile il ricorso, lo stesso, nel merito, non avrebbe potuto trovare accoglimento, avendo l’istante mancato di depositare la documentazione prodotta in sede di verifica dello stato passivo.

Ora, gli argomenti svolti nel secondo motivo di ricorso non sono idonei a determinare il superamento di quanto asserito dal Tribunale con riguardo alla carente esposizione delle ragioni poste a fondamento della domanda di insinuazione (e quindi dell’opposizione proposta contro il mancato accoglimento della stessa). Poichè il Tribunale ha reputato insufficiente, ai fini del valido radicamento del giudizio di opposizione, il mero richiamo, operato dal ricorrente nel proprio atto di opposizione, alla domanda di ammissione al passivo e alla relativa documentazione, era anzitutto necessario che l’istante, nel censurare tale affermazione, chiarisse quale fosse il preciso contenuto del ricorso L. Fall., ex art. 99, oltre che della domanda di insinuazione L. Fall., ex art. 93 e dei documenti prodotti in sede di accertamento del passivo. In assenza di indicazioni in tal senso, la censura non può che risultare carente della necessaria specificità. Infatti, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo (per tutte: Cass. 8 giugno 2016, n. 11738), onde presume che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, così da consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410). Sintomaticamente, il ricorrente riferisce che la materia del contendere era limitata alla questione di diritto vertente su di un “errore del computo del termine per la validità del privilegio” (pag. 15 del ricorso): ma i precisi termini in cui tale tema fosse stato sviluppato nel ricorso in opposizione e nella domanda di ammissione al passivo (cui il ricorso, si ripete, avrebbe inteso rinviare) restano, nella sostanza, ignoti.

Palesemente destituita di fondamento è, infine, la censura di carenza motivazionale, giacchè il Tribunale ha ritenuto che la preclusione all’esame del merito (peraltro da esso scrutinato ad abundantiam) trovasse ragione nella genericità della domanda (e quindi nell’inammissibilità, in rito, della medesima).

3. – Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. 20 luglio 2012. La censura investe la statuizione sulle spese processuali che viene impugnata avendo riguardo a due rilievi: vi era stata soccombenza reciproca tra i litiganti (essendo stata dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale della curatela), sicchè le spese processuali non potevano essere riversate, per l’intero, sull’odierno ricorrente; erano stati liquidati i “diritti di procuratore”, non più previsti dalla disciplina vigente in materia di quantificazione del compenso dell’avvocato.

Pure sul punto si configura una inammissibilità.

Poichè il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, esula dai limiti commessi all’accertamento di legittimità e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 31 marzo 2017, n. 8421; Cass. 19 giugno 2013, n. 15317).

Inoltre, la parte che propone ricorso per cassazione, deducendo l’illegittima liquidazione delle spese processuali distinte in diritti e onorari in violazione del D.M. n. 140 del 2012, ha l’onere di indicare il concreto aggravio economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dall’applicazione delle suddette disposizioni, atteso che, in forza dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (Cass. 7 ottobre 2015, n. 20128): sul punto l’istante non ha formulato alcuna deduzione nel senso indicato.

4. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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