Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24446 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 21/11/2011), n.24446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25598/2007 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BARRACCO 2, presso lo studio dell’avvocato SOCCIO ANGELA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GALASSI Eugenio giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

P.L., ZURIGO ASSICURAZIONI S.P.A., P.C.;

– intimati –

sul ricorso 28401/2007 proposto da:

P.C., P.L., ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. in

persona del suo legale rappresentante Dott. T.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. SCARABELLI 21, presso lo

studio dell’avvocato RUPERTO TOMMASO, rappresentati e difesi

dall’avvocato FORMISANI ENZO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

F.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 653/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/09/2006, R.G.N. 824/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato ANGELA SOCCIO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del 1 e 2

motivo del ricorso principale; rigetto del 3 motivo; inammissibilità

del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8-9-2006 la Corte di appello dell’Aquila, a modifica della decisione di rigetto del Tribunale, ha accolto in parte la domanda di risarcimento danni proposta da F.D., anche in qualità di erede della madre C.M., nei confronti di P.L. e P.C. e della s.p.a Zurigo Assicurazioni, ed ha dichiarato la corresponsabitità nella misura del 20% di P.C. nella produzione dell’incidente, in cui era deceduto F.R., rispettivamente padre di F. D. e marito di C.M..

La Corte di appello ha ritenuto prevalente la responsabilità di F.R. che, proveniente da una strada con obbligo di precedenza e dovendo svoltare a sinistra, una volta impegnato l’incrocio, aveva violato l’obbligo imposto dalla segnaletica orizzontale di immettersi su di una corsia di canalizzazione e di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla strada statale, fra cui quello condotto da P.C., che era corresponsabile nella misura del 20% per non aver tenuto una condotta prudente nell’attraversamento dell’incrocio.

Propone ricorso per cassazione F.D. con tre motivi.

Resistono con controricorso proponendo ricorso incidentale la Zurich Insurance Company S.A e L. e P.C. illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si riuniscono il ricorso principale e quello incidentale ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, logicamente pregiudiziale al ricorso principale, si denunzia violazione degli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ., e difetto di motivazione sul punto, per aver la Corte di appello ritenuto ammissibile la produzione dell’elaborato di parte contenente misurazioni, rilievi ed elementi obiettivi non acquisiti nel corso del giudizio di primo grado.

2. Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha ritenuto che la planimetria redatta dai Carabinieri non fosse in scala e che la planimetria prodotta in appello fosse una consulenza di parte che, utilizzando i dati della planimetria redatta dai Carabinieri, ovviava all’inesatta ricostruzione grafica eseguita dai militari.

Non si rinviene la dedotta violazione di legge, in quanto non vi è alcun elemento di novità rispetto al materiale probatorio del giudizio di primo grado ,ma solo uno sviluppo in scala dei dati risultanti dalla planimetria redatta dai Carabinieri, che la Corte di appello ha ritenuto di utilizzare per ovviare alla inesatta ricostruzione grafica.

Il giudice di appello ha il potere di ammettere anche la produzione di documenti nuovi ritenuti indispensabili per la decisione.

3. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1 e 3, per essersi la Corte di appello pronunziata sulla domanda di danno biologico, omettendo di esaminare l’eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda formulata in primo grado e richiamata nella comparsa di costituzione in grado di appello, con il riferimento a tutte le difese formulate in primo grado agli affetti dell’art. 346 cod. proc. civ..

4. Il motivo è inammissibile.

L’omessa pronuncia del giudice di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale, in quanto siffatta censura presuppone che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4.

Infatti in questa ipotesi si tratterebbe della violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3.

5. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunziata violazione dell’art. 145 C.d.S., ed erronea valutazione di alcune risultanze probatorie. 6.Con il secondo motivo viene denunziata violazione degli artt. 141 e 142 C.d.S..

Sostiene il ricorrente che l’autovettura condotta F.R. aveva già completato la manovra di immissione sulla strada principale, dopo aver rispettato l’obbligo di dare la precedenza, quando fu urtata dall’autovettura condotta da P.C. che aveva impegnato l’incrocio senza tenere una condotta prudente.

Inoltre il P. nell’attraversare l’incrocio avrebbe dovuto tenere una velocità di gran lunga inferiore al limite vigente di 70 Km/h in ottemperanza al disposto degli artt. 141 e 142 C.d.S., in modo da garantire l’arresto in sicurezza del veicolo.

7. I due motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logico giuridica e sono infondati.

La Corte di appello, sul rilievo che la corsia di canalizzazione aveva una lunghezza di circa m. 50 e che l’impatto fra le due autovetture era avvenuto interamente nella corsia di destra, riservata ai veicoli provenienti dalla strada statale, a circa venti metri dall’inizio della corsia di canalizzazione, ha ritenuto che il F. non aveva rispettato l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla strada statale, obbligo impostogli dalla segnaletica orizzontale presente sulla corsia di canalizzazione, portandosi anzitempo sulla corsia di destra e tagliando la strada la veicolo del P. che stava sopraggiungendo. Ha ritenuto la colpa concorrente nella misura del 20% del P. che a sua volta aveva violato l’obbligo di attraversare l’incrocio con la dovuta prudenza.

8. La Corte di appello, con motivazione adeguata, ha ritenuto che dalla posizione dell’autovettura del F. al momento dell’impatto era desimubile che egli si era immesso troppo presto dalla corsia di canalizzazione nella corsia riservata ai mezzi provenienti dalla strada statale, senza rispettare l’obbligo di dare la precedenza. Il ricorrente, nell’assumere che era stata già completata correttamente la manovra di svolta a sinistra da parte di F.R., non ha formulato censure in ordine alla dedotta violazione di legge, nè al percorso motivazionale della decisione, ma chiede a questa Corte una nuova valutazione del materiale probatorio, con una ricostruzione dei fatti diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito, nuova valutazione che non è consentita in sede di legittimità.

9. La Corte di appello ha comunque considerato che il P., pur traversando l’incrocio ad una velocità inferiore al limite imposto, tanto da consentire l’arresto quasi immediato dell’autovettura, non aveva comunque rispettato l’obbligo di prudenza imposto dagli artt. 140, 141 e 145 C.d.S., riconoscendo a suo carico una concorrente responsabilità nella misura del 20%, responsabilità che era stata esclusa dal giudice di primo grado.

10. Con il terzo motivo viene denunziato difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto la Corte di merito ha rigettato la richiesta di danno non patrimoniale subito dal ricorrente e dalla madre per la morte improvvisa del congiunto, sul rilievo erroneo che essi non avevano fornito la prova di tale danno.

11. Il Motivo è infondato.

La Corte ha riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale nell’ambito del risarcimento del danno morale, liquidando la somma complessiva di L. 60.000.000 per entrambi gli attori, ed ha rigettato la richiesta di danno biologico, che è un aspetto diverso del danno, vale a dire l’incisione del bene salute a seguito della perdita subita, di cui, come giustamente affermato dai giudici di merito, deve essere fornita la prova.

Entrambi i ricorsi sono rigettati. In considerazione della reciproca soccombenza si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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