Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24444 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2018, (ud. 20/03/2018, dep. 05/10/2018), n.24444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 27199 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Comune di Buccinasco, in persona del Commissario Straordinario

I.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv.to Francesca Mazza e dall’Avv.to

Claudio Lucisano, elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo difensore in Roma, alla Via Crescenzio n. 91;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 115/26/2010, depositata in data 20

settembre 2010, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 marzo 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

che

– con sentenza n. 115/26/2010 depositata in data 20 settembre 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello principale proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti del Comune di Buccinasco, in persona del sindaco pro tempore, nonchè l’appello incidentale proposto da quest’ultimo nei confronti dell’Agenzia delle dogane avverso la sentenza n. 230/31/2008 della Commissione tributaria provinciale di Milano, annullando in parte, in conferma di quest’ultima, la cartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle dogane all’ente comunale il 1 dicembre 2007 con la quale era stata iscritta a ruolo la somma di Euro 374.428,17, a titolo di maggior accise e di Euro 85.821,01, a titolo di indennità di mora, sulla base dell’avviso di pagamento, notificato il 23 gennaio 2003, per la somma di Euro 834.680,45, di cui Euro 748.856,33 a titolo di accise su consumo gas metano, per l’anno 2000, e Euro 85.821,01 a titolo di indennità di mora;

– il giudice di appello, in punto di fatto, premetteva che: 1) con p.v.c. redatto dai funzionari dell’UTF il (OMISSIS), veniva contestato al Comune di Buccinasco il mancato versamento di accise per l’anno 2000, pari a Euro 748.856,33 oltre indennità di mora; 2) l’Agenzia delle dogane aveva notificato in data 23 gennaio 2003 al Comune di Buccinasco l’avviso di pagamento emesso ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 con il quale aveva richiesto Euro 748.856,33 per omesso versamento delle accise su consumo di gas metano, per l’anno 2000, nonchè Euro 85.821.01 a titolo di indennità di mora; 3) su invito dell’Agenzia delle entrate, il Comune aveva presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002. art. 15, commi 1 e 4, lett. b) versando Euro 374.428,17 pari alla metà dell’accisa accertata; 4) l’Agenzia delle dogane aveva emesso provvedimento di diniego al condono – ritenendo la natura liquidatoria dell’avviso di pagamento – avverso il quale aveva proposto ricorso alla CTP di Milano il Comune di Buccinasco, ottenendo pronuncia favorevole in primo grado, riformata su appello dell’Agenzia delle dogane dalla CTR della Lombardia, la cui decisione era stata impugnata dal Comune con ricorso, ancora pendente, per cassazione; 5) sulla base dell’avviso di pagamento notificato il 23 gennaio 2003, in data 1 dicembre 2007, la Agenzia delle dogane aveva notificato al Comune di Buccinasco cartella di pagamento con la quale era stata iscritta a ruolo la maggiore imposta di Euro 374.428,17 e l’indennità di mora di Euro 85.821,01; 6) avverso la cartella esattoriale il Comune di Buccinasco aveva proposto ricorso alla CTP di Milano la quale, accogliendolo parzialmente, aveva annullato la cartella di pagamento limitatamente alle indennità di mora pari a Euro 85.821,01; 6) avverso la sentenza di primo grado, per quanto di interesse, aveva proposto appello l’Agenzia delle dogane, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4, per essere gli accessori del credito dovuti unitamente all’imposta evasa; la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 del nonchè del principio del ne bis in idem, per essere la cartella di pagamento impugnabile solo per vizi propri, essendo divenuto definitivo l’avviso di accertamento per mancata impugnazione dello stesso da parte del Comune; la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, non potendo l'”invito al condono” dell’Agenzia delle dogane ingenerare alcun affidamento nell’ente comunale; la inesistenza di obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 15; 7) avverso la sentenza di primo grado, il Comune di Buccinasco aveva proposto, per quanto di interesse, appello incidentale deducendo il difetto di motivazione della cartella di pagamento per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7; la decadenza del termine di notifica della cartella di pagamento e dell’iscrizione a ruolo; l’inesistenza della pretesa tributaria stante la definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15;

– la CTR, in punto di diritto, osservava che: 1) i motivi di appello dell’Agenzia delle dogane non potevano essere accolti, in quanto, in applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, non erano dovuti gli interessi e le sanzioni dal contribuente il quale si fosse – come nel caso di specie in cui il Comune aveva dato seguito all'”invito al condono” dell’Agenzia delle dogane – informato ad indicazioni contenute negli atti dell’Amministrazione finanziaria. sussistendo, peraltro, anche condizioni di incertezza del dettato normativo; 2) i motivi di appello incidentale proposto dal Comune di Buccinasco erano da respingere in quanto: a) la cartella di pagamento non era affetta da vizio di motivazione, sussistendone i contenuti obbligatori minimi quali i codici del tributo, il periodo di imposta e gli importi iscritti a ruolo; b) non era configurabile la decadenza del termine per la notifica della cartella, considerato che, stante la presentazione dell’istanza di condono, e la successiva impugnativa del provvedimento di diniego della definizione agevolata, il termine di decadenza per la notifica della cartella era decorso dalla data di deposito della sentenza della CTR che, in ordine al provvedimento di diniego del condono, aveva, in riforma della sentenza di primo grado, accolto l’appello dell’Agenzia delle dogane;

– avverso la sentenza della CTR, la Agenzia delle dogane propone ricorso principale per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Buccinasco, proponendo ricorso incidentale, articolato in cinque motivi, di cui uno condizionato all’accoglimento del ricorso principale;

– il Comune di Buccinasco ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere essendo, nelle more del giudizio, divenuto definitivo l’accertamento della regolarità della procedura di definizione agevolata;

– l’Agenzia delle entrate e il Comune di Buccinasco hanno successivamente depositato istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

– con compensazione tra le parti delle spese di giudizio – stante l’avvenuto sgravio della cartella esattoriale impugnata;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle dogane denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione: 1) del D.Lgs n. 546 del 1992, artt. 19 e 21 per avere il giudice di appello, annullando la cartella esattoriale quanto alla indennità di mora, deciso erroneamente nel merito della pretesa tributaria ancorchè, in mancanza di impugnativa nei termini di legge, il presupposto avviso di accertamento fosse divenuto definitivo con conseguente sindacabilità della cartella solo per vizi propri; 2) del principio del ne bis in idem per essere la CTR di Milano n. 133/25/06 (impugnata dinanzi alla Corte di cassazione) vincolante inter paries con preclusione del riesame nel merito della pretesa tributaria;

– con il secondo motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle dogane ha denunciato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4, per non avere il giudice a quo ritenuto essere l’indennità di mora e gli interessi un accessorio naturale e necessario del tributo principale; con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, per avere erroneamente il giudice di appello ritenuto che l'”invito al condono” potesse ingenerare nel contribuente un affidamento incolpevole; con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, per avere erroneamente il giudice di appello ritenuto che la L. n. 289 del 2002, art. 15 potesse essere fonte di incertezza oggettiva normativa;

– con il primo motivo del ricorso incidentale, il Comune di Buccinasco, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la omessa pronuncia del giudice di appello per non avere rilevato, in violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57l’inammissibilità per novità del motivo di appello proposto dall’Agenzia delle dogane concernente la definitività dell’avviso di pagamento, quale atto presupposto della cartella di pagamento, e la non impugnabilità nel merito di quest’ultima;

– con il secondo motivo di ricorso incidentale, il Comune denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la omessa pronuncia del giudice di appello in ordine al motivo di appello incidentale con il quale l’ente comunale aveva dedotto l’inesistenza della pretesa tributaria per avvenuta definizione della stessa ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, commi 1 e 4, lett. b);

– con il terzo motivo del ricorso incidentale. il Comune denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere erroneamente il giudice di appello ritenuto sufficientemente motivata la cartella di pagamento impugnata;

– con il quarto motivo di ricorso incidentale, il Comune denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, commi l e 4, lett. b), per avere il giudice di appello erroneamente confermato la legittimità dell’iscrizione a ruolo dell’imposta nonostante la definizione mediante condono, del processo verbale di constatazione;

– con il quinto motivo del ricorso incidentale (condizionato) il Comune denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c) e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, per avere erroneamente il giudice di appello ritenuto tempestiva l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale, facendo decorrere il relativo termine di decadenza dalla data del deposito della sentenza della CTR favorevole all’Agenzia delle dogane sul provvedimento di diniego del condono, senza rilevare – sul presupposto della definitività dell’avviso di pagamento – la decadenza del termine per la notifica della cartella e l’iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25;

– le parti hanno congiuntamente dato atto dell’avvenuto sgravio della cartella esattoriale impugnata, con conseguente estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere; sull’accordo delle parti, vanno compensate tra le stesse le spese dell’intero giudizio.

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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