Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24443 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/11/2016, (ud. 18/12/2015, dep. 30/11/2016), n.24443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3002-2013 proposto da:

ALENIA AERMACCHI S.P.A., C.F. (OMISSIS), già ALENIA AERONAUTICA

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VALERIA COSENTINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FIOM CGIL – COMPRENSORIO TERRITORIALE DI POMIGLIANO D’ARCO, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso

lo studio dell’avvocato VACCARO PAOLA, rappresentata e difesa dagli

avvocati MASSIMO GARZILLI, FRANCESCO LAURI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2240/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/07/2012 R.G.N. 2278/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28, depositato il 17 dicembre 2002, la O.S. FIOM-CGIL conveniva in giudizio Alenia Aeronautica S.p.A. chiedendo che venisse dichiarata l’antisindacalità del comportamento aziendale consistito nel mancato accoglimento della richiesta di assemblea retribuita avanzata dalla stessa parte ricorrente per la data del 17 ottobre 2002 e che, per l’effetto, fosse ordinato alla società resistente di cessare la predetta condotta e di rimuovere ogni effetto e conseguenza normativa ed economica, con particolare riferimento alle trattenute operate, in danno dei lavoratori partecipanti, sulla retribuzione del mese di ottobre 2002 nella busta paga relativa al mese di novembre 2002.

Il Tribunale di Nola respingeva la richiesta avverso la quale l’Organizzazione Sindacale proponeva opposizione che veniva respinta sul presupposto che il rifiuto di cui si tratta fosse giustificato dall’asserita scorrettezza della richiesta proveniente da una sola componente dell’Organismo sindacale dell’Azienda e non dal predetto Organismo nella sua composizione unitaria.

La Corte di Appello di Napoli riformava la sentenza di prime cure e, dichiarata l’antisindacalità del comportamento aziendale consistito nel rifiuto della richiesta di assemblea retribuita avanzata dall’appellante FIOM-CGIL per la data del 17 ottobre 2002, ordinava alla società appellata la cessazione della detta condotta, nonchè la rimozione di ogni effetto e conseguenza economica e normativa, nei termini innanzi esplicitati, compensando le spese del doppio grado di giudizio e di quelle relative alla procedura L. n. 300 del 1970, ex art. 28, anche “in considerazione delle perduranti oscillazioni della giurisprudenza”.

Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso la Alenia Aermacchi S.p.A. (già Alenia Aeronautica S.p.A. che, con effetto dall’1 gennaio 2010, ha incorporato la società Alenia Aeronavali S.p.A.) articolando tre motivi. La FIOM-CGIL-Comprensorio territoriale di Pomigliano d’Arco resiste con controricorso.

Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 7 dell’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 e della L. n. 300 del 1970, artt. 19 e 20, in relazione all’art. 360, n. 3 del codice di rito. Con questo mezzo di impugnazione si censura la sentenza laddove, dopo avere ripercorso i due indirizzi formatisi in tema di interpretazione dell’art. 20 citato, fa riferimento alla sentenza della Suprema Corte n. 1895 del 2005, alla stregua della quale “Non può escludersi che il singolo componente della rappresentanza sindacale unitaria possa indire l’assemblea sindacale L. n. 300 del 1970, ex art. 20, poichè l’autonomia contrattuale può prevedere organismi di rappresentatività sindacale in azienda – quali le RSU dell’accordo interconfederale del 20.12.1993 – diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e può assegnare prerogative sindacali (quali il diritto di indire l’assemblea) non necessariamente identiche a quelle delle RSA…”, per giungere alla conclusione che “In questo sistema, per impedire l’uso poco responsabile del diritto di assemblea, è stato stabilito che le riunioni possono essere convocate solo dalle RSA – cui sono subentrate le RSU – congiuntamente o singolarmente. Se si tiene conto, poi, che sulla stessa linea si pone l’art. 4 dell’accordo interconfederale del 13.12.1993…. non può ulteriormente dubitarsi della correttezza della soluzione innanzi espressa”. A parere della società ricorrente, invece, tale tesi, fatta propria dalla sentenza oggetto di ricorso di legittimità, non è conforme con l’impianto letterale sia del citato accordo interconfederale, sia dell’art. 20 citato, dato che, nella logica statutaria, ogni RSA era dotata di una propria soggettività, come dimostra l’art. 20, ma lo stesso Statuto, prevedendo la possibilità di una unificazione delle singole RSA in un organismo che le inglobi, adopera il termine “fusione”, facendo in tal modo allusione ad un fenomeno che implica tecnicamente la perdita di soggettività degli organismi che vi partecipano e la nascita di un organismo nuovo. Pertanto, il punto focale è valutare se la creazione di un nuovo organismo rappresentativo come le RSU implichi la perdita di soggettività delle sigle che lo compongono o, se, viceversa, le stesse conservino intatta la loro soggettività, tenendo conto altresì del fatto che, ai sensi dell’art. 20, il diritto di indire assemblea non si configura come un diritto individuale, ma collettivo, che spetta e compete non al singolo, ma alla RSA.

Con il secondo motivo, la società Alenia lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), che il percorso argomentativo della sentenza della Corte di merito sia carente in quanto in essa si non affronta il problema del superamento o meno del monte ore da parte di una singola componente delle RSU o da parte di quest’organo nella sua collegialità, dando per scontato che, in mancanza di alcuna contestazione di parte resistente relativamente al superamento del monte ore annuo, anche con riferimento al limite delle tre ore, la richiesta di indire un’assemblea (nei termini sopra esplicitati) dovesse ritenersi legittima; così omettendo, a pare della società, l’esame di un fatto decisivo, quale il superamento del limite delle tre ore annue a disposizione delle singole sigle sindacali, specificamente riportato nella memoria difensiva della società sia in fase cautelare che nella memoria di appello.

Con il terzo mezzo di impugnazione, si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., perchè la sentenza della Corte di Appello, partendo dall’assunto che la società non avesse avanzato perplessità circa il superamento del monte ore ha omesso di porre a fondamento della declaratoria di antisindacalità della condotta aziendale una circostanza tempestivamente allegata dalla società e decisiva della controversia, così violando l’art. 115 citato.

Ciò premesso, va rilevato che la questione di cui si tratta riporta all’attenzione un tema in ordine al quale gli arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità non sono stati, negli ultimi anni, univoci. Il tema attiene al riconoscimento del diritto di convocare l’assemblea sindacale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 20, oltre che alle RSU come organo collegiale, anche ai singoli membri di tale organo. La questione rileva nella causa di cui si tratta, poichè, nella fattispecie, l’organo che ha richiesto l’assemblea – la FIOM CGL – è un componente della RSU aziendale e la richiesta è stata disattesa dalla Alenia sul presupposto che la stessa non fosse stata correttamente proposta, in quanto proveniente da una sola componente dell’Organismo sindacale dell’azienda e non dal medesimo nella sua composizione unitaria.

Al riguardo, la Suprema Corte, con sentenza n. 2855 del 2002 ha affermato la natura di organo collegiale della RSU chiamata a deliberare a maggioranza, e in piena autonomia, sulle scelte di politica sindacale e di esercizio dei relativi diritti nell’ambito dell’unità produttiva, negando che la singola componente della RSU possa esercitare autonomamente il potere di indire l’assemblea.

Secondo altro orientamento, espresso da Cass. n. 1895 del 2005, in tema di rappresentatività sindacale, l’autonomia contrattuale collettiva può prevedere organismi di rappresentanza (quali le RSU di cui all’accordo interconfederale del dicembre 1993) diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 19 e, alle prime, può assegnare prerogative sindacali (quali il diritto di indire l’assemblea sindacale) non necessariamente identiche a quelle delle RSA, con il limite, previsto dall’art. 17 della citata L. n. 300, del divieto di riconoscere ad un sindacato una ingiustificata posizione differenziata che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro.

Secondo Cass. n. 2109 del 2009 (conforme Cass. n. 16492/2009), l’Accordo interconfederale prevede il subentro dei singoli componenti della RSU nei diritti e nelle prerogative che lo Statuto dei Lavoratori riconosce non alle RSA, ma ai loro dirigenti come singole persone. E tra questi non rientra la titolarità di indire l’assemblea che la disposizione appena menzionata incardina in capo alle RSA nella loro collegialità.

L’orientamento successivamente espresso dalla Corte di legittimità con la pronunzia n. 15437 del 2014 è nel senso di attribuire, tra le prerogative sindacali degli organismi di rappresentatività sindacale, il diritto di indire assemblee, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 20, non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU, purchè questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell’art. 19 della L. n. 300 citata, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.

Per tali ragioni, avuto riguardo all’avvenuta decisione “in senso difforme” da parte dei diversi Collegi della Sezione lavoro di controversie del tutto analoghe a quella in esame, a norma dell’art. 374, secondo comma, prima parte, del codice di rito, si ritiene di dovere rimettere il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Corte.

PQM

La Corte dispone la trasmissione della causa al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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