Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24443 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. I, 21/11/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – rel. Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18196/2008 proposto da:

M.I. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PATRIZIO GENNARI 61, presso l’avvocato

D’ANGELO COSTANTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato D’ANGELO

Ugo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ S.P.A., già LLOYD ADRIATICO S.P.A., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

P.L. DA PALESTRINA 19, presso l’avvocato PROSPERETTI Marco, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRIGNANI ALDO,

PADOVINI FABIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 670/2007 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 12/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/10/2011 dal Presidente Dott. CORRADO CARNEVALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità o comunque

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Signora M.I. ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza 9 giugno 2004 del giudice onorario aggregato del Tribunale di Torre Annunziata con cui – in riforma della sentenza 1 dicembre 2004 del giudice di pace di Pompei, da lei notificata il 29 aprile 2005 presso la cancelleria dello stesso giudice, non avendo la convenuta Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a. dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune di Pompei, e, in accoglimento dell’appello notificatole dalla stessa convenuta soccombente il 6 giugno 2006 – è stata dichiarata l’incompetenza funzionale del giudice di primo grado a conoscere della controversia da lei proposta nei confronti della compagnia assicuratrice, e condannata dal giudice di primo grado al pagamento della somma da lei richiesta, per essere competente, ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, la Corte di Appello di Napoli.

La ricorrente ha dedotto due motivi, con il primo dei quali – denunciando la violazione degli artt. 325, 326 e 319 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , – si duole che l’appello della Lloyd Adriatico Assicurazioni non sia stato dichiarato inammissibile, perchè proposto dopo la scadenza del termine legale di trenta giorni decorrente dalla notificazione eseguita presso la cancelleria del giudice di pace, non avendo la convenuta eletto domicilio nel comune di Pompei; e con il secondo dei quali – denunciando la falsa applicazione degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – lamenta l’omesso esame e l’omessa motivazione in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello da lei sollevata.

L’Allianz s.p.a., conferitaria dell’impresa di assicurazioni già esercitata dalla Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a., ha resistito con controricorso illustrato con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso ordinario per cassazione – ancorchè proposto contro una sentenza di appello che ha statuito soltanto sulla competenza – è indubbiamente ammissibile, avendo per oggetto esclusivamente la questione, giuridicamente e logicamente pregiudiziale rispetto a quella della competenza, relativa all’ammissibilità dell’appello a conclusione della quale è stata emessa la pronuncia sulla competenza.

Il primo motivo del ricorso – oltre ad essere ammissibile, in quanto il quesito, anche se articolato in due distinte proposizioni (quella riassunta sotto la lettera a) attinente alla manifesta violazione del termine di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza di primo grado “correttamente notificata al procuratore della convenuta presso la cancelleria del giudice di pace di Pompei in data 22 aprile 2005, mentre l’appello ……… veniva notificato al procuratore costituito dall’attore, e, pertanto, oltre il termine perentorio di 30 gg.”; e quella riassunta sotto la lettera b) concernente la validità e l’efficacia della notifica della sentenza di primo grado presso la cancelleria del giudice di pace, non avendo il procuratore della convenuta eletto domicilio nel comune in cui ha sede lo stesso giudice), risponde ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis – è anche fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

In base al combinato disposto dell’art. 319 cod. proc. civ., comma 2 e art. 58 disp. att. c.p.c., infatti, alla parte che, come la convenuta Lloyd Adriatico Assicurazioni, non abbia fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace adito le notificazioni durante il procedimento, compresa quella della sentenza che ne costituisce l’atto conclusivo, possono essere fatte nella cancelleria del giudice di pace.

Conseguentemente, la notificazione della sentenza di primo grado al procuratore costituito della convenuta, che non aveva eletto nè dichiarato il proprio domicilio nel comune di Pompei, è stata validamente eseguita il 22 aprile 2005 nella cancelleria del giudice di pace.

Tale notificazione era, quindi, idonea a far decorrere il termine breve previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., comma 1, primo alinea, senza che sulla sua efficacia possano spiegare alcuna influenza eventuali comportamenti omissivi del cancelliere nel cui ufficio la stessa notificazione sia stata validamente eseguita, indubbiamente successivi al verificarsi dell’effetto acceleratorio del termine per proporre l’impugnazione che la legge ricollega alla notificazione della sentenza al procuratore costituito dalla parte soccombente.

L’appello, essendo stato proposto con atto notificato il 6 giugno 2006 (ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni del 22 aprile 2005), avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dal Tribunale di Torre Annunziata, la cui sentenza, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., comma 3, secondo alinea, deve, perciò, essere cassata senza rinvio.

L’accoglimento del ricorso comporta la condanna della resistente alle spese del giudizio di cassazione e di quelle del giudizio di secondo grado, che si liquidano come nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’appello proposto dalla Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a. contro la sentenza 1 dicembre 2004 del giudice di pace di Pompei.

Condanna l’Allianz s.p.a. al rimborso, in favore della signora M.I., delle spese del giudizio di cassazione e di quelle del giudizio di appello, liquidate – le prime – in Euro 1.000,00 per onorario ed Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge; e – le seconde – in Euro 750,00 per onorario, Euro 250,00 per competenze e Euro 150,00.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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