Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24443 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2018, (ud. 20/03/2018, dep. 05/10/2018), n.24443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paol – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28202/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Nitor Sistemi s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Nucci, con

domicilio eletto presso il suo studio in Arezzo, via Fulvio Croce,

13;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 110/01/11, depositata il 24 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2018

dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il 24 maggio 2011, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso con cui la Nitor Sistemi s.r.l. aveva impugnato il diniego di rimborso di un credito i.v.a.;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’Ufficio aveva motivato l’atto di diniego con il mancato rispetto del termine decadenziale biennale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, avuto riguardo alla mancata presentazione da parte della società contribuente del modello ministeriale “VR”;

– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha escluso che l’istanza della contribuente fosse sottoposta al rispetto del termine decadenziale invocato dall’Amministrazione, in quanto lo stesso troverebbe applicazione solo con riferimento ai casi in cui viene chiesta la restituzione di un pagamento errato o considerato non dovuto e non già con riferimento anche ai casi in cui il credito risulti dalla dichiarazione e sia costituito dal conguaglio tra incassi e pagamenti di i.v.a.;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resistito con controricorso la Nitor Sistemi s.r.l. in liquidazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il motivo proposto l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38 bis e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto della società contribuente al rimborso del credito i.v.a. esposto nella dichiarazione, costituto dalla differenza tra l’ammontare detraibile dell’imposta e quello dell’imposta dovuta, pur in difetto della presentazione sia del modello ministeriale “VR”, sia dell’autonoma istanza di istanza di rimborso entro il termine biennale di cui all’invocato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21;

– il motivo è infondato;

– il giudice di appello dà atto che la società contribuente ha provveduto all’esposizione del credito vantato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2003, presentata tardivamente il 31 ottobre 2005 (mentre il termine scadeva nell’ottobre del 2004), e che l’istanza di rimborso – il cui diniego è oggetto dell’impugnazione in esame – è stata presentata in data 8 novembre 2007, senza che sia stato, nelle more, presentato al concessionario il modello ministeriale “VR”;

– orbene, per la domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta è sufficiente la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale “VR”, cui è subordinata l’esigibilità del credito (cfr. Cass. 9 ottobre 2015, n. 20255; Cass. 15 maggio 2015, n. 9941);

– infatti, l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso, per cui, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c. (cfr., ex multis, Cass. 22 febbraio 2017, n. 4559; Cass. 28 settembre 2016, n. 19115; Cass. 13 aprile 2016, n. 7223);

– a nulla rileva, poi, la circostanza della tardiva presentazione della dichiarazione in cui il credito è stato esposto – in quanto tale idonea a far ritenere la dichiarazione omessa ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38, – poichè le modalità di rimborso dell’eccedenza i.v.a., pur liberamente determinabili dagli Stati membri dell’Unione Europea, non possono ledere il principio di neutralità fiscale e, conseguentemente, non possono determinare la perdita del diritto del contribuente che ha versato somme obiettivamente non dovute a chiedere la ripetizione dell’indebito (cfr. Cass. 15 giugno 2016, n. 12313; Cass. 12 gennaio 2012, n. 268);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 1.500,00, oltre rimborso spese generali D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, oneri fiscali e contributivi.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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