Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24441 del 30/11/2016

Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.A. e R.L., rappresentati e difesi, in forza

di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Maura Sianesi e

Vittorio Nuzzaci, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo

in Roma, via Della Giuliana, n. 44;

– ricorrenti –

contro

G.A.A., G.V.L.,

G.G.I., G.M.L., G.E.M.,

G.F.L., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in

calce al controricorso, dall’Avv. Marco Del Curto, con domicilio

eletto nello studio dell’Avv. Cristina Della Valle in Roma, via

Merulana, n. 234;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2773/12 in

data 22 agosto 2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 15 maggio 1998, G.G.I., G.A.A. G.V.L. G.F.L. G.M.L. G.E.M. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sondrio R.A., chiedendo che venisse accertato che l’opera realizzata dal convenuto sul proprio fondo foglio (OMISSIS) era stata eseguita in violazione delle distanze legali dai fondi contigui mappali (OMISSIS) di proprietà degli attori, interessando anche il fondo mappale (OMISSIS) in comproprietà delle parti; chiedevano, pertanto, la condanna del convenuto al ripristino della situazione quo ante.

Si costituiva il convenuto, resistendo.

2. – Con sentenza n. 363/02 in data 25 giugno 2002 il Tribunale di Sondrio accertava e dichiarava che l’opera realizzata dal convenuto sul mappale (OMISSIS) era stata eseguita in violazione delle distanze legali rispetto ai fondi foglio (OMISSIS), interessando anche il mappale (OMISSIS), di proprietà comune tra le parti in causa, e condannava il convenuto a ripristinare lo stato di fatto antecedente alla violazione delle distanze ed allo sconfinamento nella corte comune.

3. – Con sentenza n. 373 del 2006, depositata il 16 febbraio 2006, in seguito passata in giudicato, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto dal R., dopo avere premesso in motivazione che l’unica doglianza sollevata dall’appellante atteneva alla statuizione di rigetto, adottata dal primo giudice, del maturato acquisto per usucapione dei diritti dinanzi indicati.

4. – Con istanza in data 28 settembre 2010 i Galli adivano il Tribunale di Sondrio chiedendo la correzione dell’errore materiale rinvenibile nella sentenza n. 363/02 dello stesso Tribunale.

Con successiva ordinanza in data 29 gennaio 2011, il Tribunale di Sondrio disponeva la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza con l’indicazione del mappale (OMISSIS) e mappali (OMISSIS) al posto delle indicazioni mappale (OMISSIS).

5. – Con atto di citazione in appello notificato il 24 marzo 2011 R.A. conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Milano i G. chiedendo di accertare e dichiarare che il Tribunale di Sondrio non poteva disporre alcuna correzione della sentenza; instava pertanto per l’annullamento o la riforma della sentenza nella parte in cui era stata corretta.

Si costituivano gli appellati, resistendo.

6. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata in data 22 agosto 2012, ha rigettato l’appello proposto dal R. e, per l’effetto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio, così come corretta dall’ordinanza del 29 gennaio 2011 del medesimo Tribunale.

6.1. – La Corte di Milano – premessa la competenza del Tribunale di Sondrio a disporre la correzione, essendo ormai passata in giudicato la sentenza n. 363/02 del Tribunale (e quindi la sentenza n. 373/06 della Corte d’appello che si era limitata a confermare in toto la sentenza impugnata) – ha osservato che il Tribunale ha corretto nel dispositivo della sentenza un errore meramente materiale, dovuto ad un’inversione dei dati catastali (indicazione dei “mapp. (OMISSIS)” in luogo dei corretti “mapp. (OMISSIS)”), non assumendo rilievo la circostanza che tale errore sia stato, a sua volta, indotto da una svista dagli stessi attori, essendo presente nelle conclusioni da loro formulate. Ciò che rileva – ha proseguito la Corte territoriale – è che nella motivazione della gravata sentenza tale errore non sia presente, facendo anzi questa espresso riferimento alla c.t.u. in atti, ove le indicazioni catastali erano rettamente riportate, non essendovi dubbio che l’oggetto della causa, nella sostanza, è sempre stato incontestato e ben inteso dalle parti.

7. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello R.A. e R.L., quest’ultimo quale successore a titolo particolare di R.A., hanno proposto ricorso, con atto notificato il 19 dicembre 2012, sulla base di quattro motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza il difensore del ricorrente ha depositato il certificato di morte di R.A., sopraggiunta nel corso del giudizio di cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte del ricorrente R.A., intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass., Sez. 3 3 dicembre 2015, n. 24635; Cass., Sez. lav., 29 gennaio 2016, n. 1757).

2. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 287 c.p.c. e ss, nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto utilizzabile il procedimento di correzione di un errore materiale, che presuppone sempre una svista o disattenzione del giudice, immediatamente percepibile e rilevabile, al di fuori delle ipotesi previste, nonchè illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 189 e 287 e ss. c.p.c., là dove la Corte ha ritenuto di potere correggere un errore materiale contenuto nelle domande formulate dalla parte all’atto della precisazione delle conclusioni.

Il terzo mezzo lamenta nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., per avere pronunciato su domanda non proposta dalla parte.

2.1. – I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondati.

La mera inversione, nella sentenza n. 363/02, del numero di fogli e di mappale (l’avere, cioè, il Tribunale identificato i fondi degli attori al foglio (OMISSIS) anzichè al foglio (OMISSIS), e l’opera realizzata dal resistente al foglio (OMISSIS) anzichè al foglio (OMISSIS)) costituisce una mera svista del giudice, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma si concreta in un difetto di corrispondenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica.

Ciò è dimostrato per tabulas dal fatto che la citata sentenza richiama, per motivare l’accoglimento della domanda degli attori G., la relazione del c.t.u. “da cui emerge con certezza che vi è stata violazione delle distanze legali da parte del convenuto nella realizzazione dell’ampliamento comprendente un vano ripostiglio e una tettoia”: e nella relazione del c.t.u. le indicazioni catastali sono rettamente riportate, sicchè – come correttamente osserva la pronuncia qui impugnata – non v’è dubbio che l’oggetto della causa, nella sostanza, è sempre stato incontestato e ben inteso.

Nè rileva che un errore analogo a quello contenuto nella sentenza del Tribunale fosse presente nelle conclusioni rassegnate dalla parte attrice, essendosi trattato di un mero refuso che non determina una incertezza sull’oggetto del processo.

Lo si ricava da due indici:

– dalla circostanza che, nello stesso atto di citazione del 15 maggio 1998 che contiene le indicazioni del numero di fogli e di mappale invertiti, vi è una richiesta istruttoria di c.t.u. rivolta ad accertare la violazione delle distanze legali dell’opera realizzata dal convenuto, nella quale gli estremi catastali del fondo sono indicati correttamente (“fondo di cui a fg. (OMISSIS)”);

– dal fatto che il soccombente R., nel proporre appello e nel censurare nel merito il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, ha fatto valere l’usucapione maturata a suo favore del diritto di servitù a mantenere a distanza inferiore a quella prescritta dai regolamenti comunali i manufatti e le opere realizzate sui fondi “mapp. (OMISSIS)”, così, ancora una volta, correttamente indicandosi gli estremi catastali del fondo.

Ne deriva che il procedimento di correzione della sentenza è stato utilizzato legittimamente, in presenza di un errore materiale agevolmente riconoscibile, nel rispetto dei presupposti di legge e senza incorrere nella violazione delle norme processuali evocate dai ricorrenti.

3. – Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c. e ss., là dove la Corte di Milano ha ritenuto ammissibile il procedimento di correzione di un errore di una sentenza già confermata da sentenza in appello passata in giudicato, nonchè illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

3.1. – Il motivo è infondato, perchè il procedimento di correzione di errore materiale è di competenza del giudice che ha emesso la sentenza affetta da errore ostativo: quindi legittimamente del Tribunale di Sondrio, la cui sentenza è passata in giudicato, avendo la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 373 del 2006, confermato in toto la sentenza impugnata dal R..

4. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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