Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24441 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.17/10/2017),  n. 24441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14878-2014 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

322, presso lo studio dell’avvocato CINZIA PASSERO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO ANTONELLO DIPIETRO giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA REGIONE SICILIANA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

322, presso lo studio dell’avvocato CINZIA PASSERO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO ANTONELLO DIPIETRO giusta delega in

atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 464/2013 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 09/12/2013 R.G.N. 856/2011.

Fatto

RILEVATO

1. che il Tribunale di Enna aveva accolto la domanda risarcitoria, proposta da A.L. nei confronti dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Sicilia, domanda fondata sull’ assunto dell’illegittimità della decisione, con la quale il Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO, di seguito) aveva annullato la delibera del Comune di Enna n. 1, 1321/93 che, ai sensi della L.R. 1 settembre 1993, n. 25, art. 57 aveva riconosciuto il diritto della medesima A. ad essere mantenuta in servizio presso il Comune di Enna, nell’ambito del personale non di ruolo, quale componente della equipe socio psico pedagogica;

2. che, adita in via principale dall’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e in via incidentale dalla A., la Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 454 in data 9.12.2013, respinta l’eccezione di prescrizione formulata dall’Assessorato, in accoglimento dell’appello incidentale della lavoratrice, relativo alla individuazione dell’arco temporale da considerare per la liquidazione del danno, e in accoglimento del terzo motivo dell’appello principale, relativo alla quantificazione del danno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’Assessorato al pagamento in favore della lavoratrice della complessiva somma di Euro 70.698,4, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza;

3. che avverso tale sentenza A.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria;

4. che l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Sicilia ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, al quale ha resistito la A.;

5. che il Pubblico Ministero, in data 19/21.4.2017, ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

6. che il ricorso principale denuncia:

7. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,1223,1226 e 2056 c.c., art. 432 c.p.c. e della L.R. Sicilia n. 25 del 1993, art. 57 per avere la Corte territoriale qualificato il danno subito da essa ricorrente come perdita della possibilità di essere assunta e non come danno da perdita del posto di lavoro e per averlo erroneamente liquidato, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella misura pari al 50% delle retribuzioni che sarebbero state virtualmente corrisposte pur essendo le possibilità per essa ricorrente di essere assunta pari al 100%;

8. con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,1223,1224,1219,1282 e 1284 c.c. per non avere la Corte territoriale attualizzato l’importo liquidato con attribuzione della rivalutazione monetaria e degli interessi sui singoli ratei della retribuzione;

9. con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale attribuito la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della sentenza in violazione del giudicato costituito dalla sentenza di primo grado, che li aveva attribuiti su ciascun rateo di retribuzione, e che non era stata oggetto di impugnazione da parte dell’Assessorato nè sul punto della decorrenza degli accessori nè sulla qualificazione del credito come credito di valore;

10. che il ricorso incidentale denuncia:

11. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2935 c.c. sul rilievo che, venuta meno la pregiudiziale amministrativa al fine della proposizione della domanda risarcitoria, il termine prescrizionale decorre dal giorno di verificazione del fatto illecito ovvero, al più, dal 1.7.1998, data a partire dalla quale il Tribunale aveva riconosciuto il diritto della A. al risarcimento del danno.

12. con il secondo motivo violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, per avere la Corte territoriale riconosciuto il diritto al risarcimento del danno dal 13.1.2003 al 31.12.2005 nonostante nel giudizio di primo grado siffatta domanda non fosse stata proposta;

13. che il primo motivo del ricorso incidentale, avente carattere pregiudiziale rispetto alle questioni poste con il ricorso principale, è infondato perchè la sentenza impugnata, nel rigettare l’eccezione di prescrizione è conforme al principio di diritto affermato dalle SSUU di questa Corte con le sentenze n. 25572/2014 e n. 9040/2008, secondo cui in tema di risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo, la domanda di annullamento dell’atto proposta al giudice amministrativo, nell’assetto normativo anteriore alla L. 21 luglio 2000, n. 205, che ha concentrato presso tale giudice la tutela risarcitoria correlata alla domanda demolitoria, esprime la volontà del danneggiato di reagire all’azione autoritativa illegittima e, quindi, interrompe per tutta la durata del processo amministrativo il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria, successivamente esercitata dinanzi al giudice ordinario;

14. che il ricorso incidentale non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

15. che questa Corte, con la sentenza n. 8721/2017, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta in giudizio, ha affrontato tutte le questioni poste con il ricorso principale e, dopo avere ricostruito la portata della L.R. n. 25 del 1993, art. 57 recante “Interventi Straordinari per l’Occupazione Produttiva in Sicilia” e della L.R. Sicilia 15 maggio 1991, n. 22, artt. 1,2 e 3 ha affermato che: a) la L.R. n. 25 del 1993, artt. 1, 2 e 3 e la Delib. Comune di Enna n. 1321 del 1993 non hanno consolidato in capo ai lavoratori il diritto pieno ed incondizionato ad essere mantenuti in servizio presso il Comune; b) che lo stanziamento dei fondi da parte della Regione, incontestatamente effettuato solo nel 2006, costituiva imprescindibile presupposto per il mantenimento in servizio dei lavoratori in quanto la delibera n. 1321 del 1993, comportando impegni di spesa, necessitava della copertura finanziaria prevista dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 54, comma 1, art. 12,13 e art. 55, comma 5 applicabile “ratione temporis; c) il danno subito dalla in conseguenza dell’annullamento, poi dichiarato illegittimo dal TAR della Sicilia, deve essere qualificato come perdita della mera possibilità e non della certezza del mantenimento in servizio; d) il danno da mera chance occupazionale deve essere liquidato in via equitativa, secondo valutazione soggetta al controllo di legittimità solo in presenza di totale mancanza di giustificazione che sorregga la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni; nell’ambito della valutazione equitativa del danno, anche con riferimento ai crediti relativi a rapporti di lavoro, ai quali si applica l’art. 429 c.p.c., comma 3, è consentito al giudice inglobare in un’unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all’art. 1226 c.c., in punto di valutazione equitativa del danno, senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione;

16. che la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto innanzi richiamati ai quali va data continuità perchè il ricorso principale e la memoria difensiva non prospettano argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, in quanto le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

17. che la sentenza impugnata è corretta anche nella parte in cui ha quantificato il danno commisurandolo al 50% delle retribuzioni che sarebbero spettate, in quanto risultano giustificate in maniera chiara ed esaustiva le ragioni della valutazione equitativa del danno stesso e della sua quantità e perchè la ricorrente si è limitata a opporre che al momento di annullamento della delibera comunale le possibilità di essere mantenuta in servizio erano pari al 100% (vanno richiamate le considerazioni esposte nel punto 14 di questa sentenza);

18. che il terzo motivo è infondato in quanto l’appello proposto dell’Assessorato nei confronti della sentenza di primo grado ha rimesso in discussione l’esistenza dell’inadempimento e la quantificazione del danno, impedendo la formazione di giudicato sulle statuizioni del giudice di primo grado;

19. che il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato perchè nell’appello incidentale proposto dalla A. non è rinvenibile alcun mutamento di “petitum” e di “causa petendi”, emergendo dallo stesso ricorso incidentale (pg. 9 primo capoverso), che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la lavoratrice nel dedurre che:

20. “Risulta evidente che l’illegittimo annullamento tutorio di cui sopra ha cagionato alla ricorrente un gravissimo danno di ordine economico impedendone il mantenimento in servizio già dal 1993; danno che ad oggi non ha trovato conclusione” non intese affatto limitare il danno ancorandolo ad un preciso dato temporale;

21. che, conclusivamente, il ricorso principale e quello incidentale devono essere rigettati;

22. che le spese devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza;

23. che deve dar atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Nulla a carico del ricorrente incidentale, patrocinato dall’Avvocatura erariale (Cass. 1778/16).

PQM

 

LA CORTE

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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