Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24440 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.L., Z.A., Z.M., in qualità

di eredi di Z.E., rappresentati e difesi dall’Avv.

Paolo Del Bufalo, con domicilio eletto nello studio dell’Avv.

Tiziana Del Bufalo, via Anastasio II, n. 139;

– ricorrenti –

contro

B.G., S.M.T. e S.R.,

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avv. Stefano Brendolan e Antonino Galletti, con

domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, via Lucrezio

Caro, n. 63;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1085/2012

depositata il 10 maggio 2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Paolo Del Bufalo e Riccardo Luponio, quest’ultimo per

delega dell’Avv. Antonino Galletti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 67 in data 24 aprile 2006, il Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, revocava il decreto ingiuntivo n. 264/2003 emesso a favore di Z.E. nei confronti di S.A., condannando Z.E. a pagare all’opponente la somma di Euro 25.822,84 in linea capitale nonchè Euro 30.329,94 oltre interessi nella misura legale dal 25 gennaio 2000 al saldo.

2. – Avverso tale sentenza proponeva appello Z.E..

Si costituiva S.A., resistendo al proposto gravame.

3. – All’udienza del 28 novembre 2011 si costituivano ai sensi dell’art. 302 cod. proc. civ. B.G., S.M.T. e S.R., quali eredi di S.A., deceduto in data (OMISSIS) dopo la costituzione in appello, nonchè V.L. e Z.A., in qualità di eredi di Z.E..

4. – La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 10 maggio 2012, ha dichiarato inammissibile l’appello, condannando V.L. e Z.A., in qualità di eredi di Z.E., al pagamento delle spese processuali.

La Corte d’appello ha rilevato che, essendo incontroverso che Z.E. era deceduto nel corso del giudizio di primo grado in data 14 ottobre 2005, l’atto di appello proposto a suo nome nel 2006 deve ritenersi giuridicamente inesistente. Infatti – ha osservato la Corte territoriale – in relazione al giudizio di impugnazione non è invocabile il principio di ultrattività del mandato, trovando applicazione la disciplina sulla rappresentanza e sul mandato, ai sensi della quale la morte del mandante estingue il mandato. In particolare, la norma dell’art. 300 cod. proc. civ., che attribuisce al procuratore la possibilità di continuare a rappresentare in giudizio la parte che gli abbia conferito il mandato, anche se nel frattempo deceduta, va contenuta entro il rigoroso ambito ivi previsto, ossia nei limiti di quella fase del processo in cui si è verificato l’evento non dichiarato nè notificato concernente il mandante, e non può espandersi nella successiva fase di quiescenza e di riattivazione del rapporto processuale.

5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello V.L., Z.A. e Z.M., con atto notificato il 27 luglio 2012, hanno proposto ricorso, sulla base di due motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza Z.A. e Z.M. hanno depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Anche i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 83 e 184-bis cod. proc. civ. e art. 111 Cost.) i ricorrenti chiedono di essere rimessi in termini, essendosi verificato un mutamento della giurisprudenza di legittimità in riferimento all’interpretazione dell’art. 83 cod. proc. civ., riguardante la procura alle liti conferita all’avvocato, nel caso in cui il cliente sia deceduto nel corso del giudizio di primo grado, non sia stato dichiarato il decesso della parte pendente il giudizio e sia stato interposto appello dall’avvocato in virtù della procura conferita allo stesso anche per l’ulteriore fase d’appello. Si assume che il costante orientamento giurisprudenziale, al momento della proposizione dell’appello, era nel senso di ritenere, in virtù del principio di ultrattività del mandato, valida la procura ad appellare rilasciata in primo grado, malgrado fosse stata conferita da soggetto deceduto in primo grado di giudizio. I ricorrenti chiedono che sia ritenuta valida la procura speciale alle liti rilasciata in primo grado da Z.E. anche per il grado di appello, malgrado il suo decesso sia intervenuto prima della conclusione del giudizio avanti al Tribunale.

Con il secondo mezzo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 182 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale applicato il principio di sanabilità dei vizi attinenti alla validità della procura a seguito della costituzione, nel giudizio di appello, degli eredi dell’appellante, i quali hanno espressamente ratificato l’operato della difesa dell’appellante Z.E..

2. – Il primo motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295), in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 cod. proc. civ., comma 4.

Quindi, la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte che, deceduta, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita.

Ha pertanto errato la Corte d’appello a ritenere inammissibile l’atto di appello proposto dall’Avvocato Alessandro Giordani (munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo di merito) a nome di Z.E., deceduto nel corso del giudizio di primo grado, ma senza che la di lui morte sia stata dichiarata o notificata all’altra parte.

3. – La sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 26 ottobre 2016

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