Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24440 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. I, 21/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 26623 del Ruolo Generale degli affari civili dell’anno

2006 da:

G.P. (c.f. (OMISSIS)), G.D. e

G.L., quali eredi di Gi.Lu., titolare

dell’omonima impresa individuale, elettivamente domiciliati in

Rosarno (RC), Via Nazionale Sud n. 244, presso l’avv. TAVERNESE

Giuseppe, che li rappresenta e difende, per procura in calce al

ricorso ;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di SAN GIORGIO MORGETO (RC) (P.Iva (OMISSIS)), in persona

del sindaco p.t., autorizzato a stare in giudizio da Delib. G.M. 28

settembre 2006, n. 51, ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via

degli Scipioni n. 220, presso l’avv. MAMMOLA Domenico, unitamente

all’avv. Giuseppe Macino, del foro di Palmi che rappresenta e difende

l’ente locale, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, n.

138/05, del 9-23 giugno 2005.

Udita all’udienza del 26 ottobre 2011, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte;

udito il P.M. Dr. FUCCI Costantino, che conclude per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18 dicembre 1995, il Tribunale di Palmi accoglieva parzialmente l’opposizione del Comune di S. Giorgio Morgeto (RC) contro il decreto ingiuntivo di pagamento di L. 7.361.840 e accessori in favore di P., D. e G.L., eredi di Gi.Lu., appaltatore che aveva costruito un edificio scolastico per conto dell’ente locale, revocando l’ingiunzione in ordine alla rivalutazione e alla data di decorrenza degli interessi da ritenere non dovuti, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente.

Il Comune era stato condannato a pagare ai G. L. 7.361.840, con interessi al tasso legale dal 31 agosto 1993 al saldo, essendovi stata dal Provveditorato alle opere pubbliche nel 1991 la ricognizione di tale debito, per il quale già vi era stata riserva iscritta nel 1975, all’atto della consegna della scuola al Comune di S. Giorgio Morgeto, secondo quanto dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo. I G. in via principale e il comune convenuto in via incidentale proponevano appello avverso tale decisione alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che, con sentenza del 23 giugno – 17 luglio 2006, notificata il 19 settembre 2006 al Comune, ha respinto il gravame degli eredi dell’appaltatore, accogliendo quello dell’ente locale.

S’è ritenuto dalla Corte territoriale che la prescrizione del credito azionato decorresse dalla iscrizione della riserva relativa al credito da azionare, che i giudici hanno accertato essere stata iscritta nel 1971 e non nel 1975, come dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato immediatamente prima alla ingiunzione dell’agosto 1993 e quindi intervenuto quando già da tempo il diritto del G. era estinto per prescrizione.

Ha affermato la Corte territoriale che da tempo poteva presumersi il completamento dell’iter del procedimento amministrativo seguito alla riserva, da ritenersi rigettata per l’inerzia del committente protratta oltre ogni tempo ragionevole, con connessa esercitabilità del diritto da circa venti anni prima del ricorso per decreto ingiuntivo, unico atto interruttivo della prescrizione.

Era infatti negato dalla Corte di merito che la prescrizione non fosse decorsa, per esservi stato un riconoscimento del debito dal Provveditorato alle opere pubbliche della Regione, che aveva deciso della controversia amministrativa sulla riserva tra le parti dell’appalto, essendo il Provveditore soggetto diverso dal debitore che era il solo comune opponente che mai aveva riconosciuto il credito di controparte, per cui la durata della prescrizione era da considerare ininterrotta.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 19 settembre 2006, a cura degli appellanti, al Comune di San Giorgio Morgeto (RC), gli eredi G. propongono ricorso con notifica dello stesso giorno di un solo motivo, cui resiste il predetto ente locale, con controricorso notificato il 25 ottobre 2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il ricorso degli eredi G. lamenta violazione di non meglio precisate norme di legge, per avere la Corte d’appello di Reggio Calabria ritenuto che il diritto di credito del dante causa dei ricorrenti sarebbe sorto con la iscrizione della riserva che in esso si afferma esservi stata nel 1971 e nella sentenza di merito è fissata al 30 giugno 1975, da ritenersi iscritta per una pretesa avanzata nei confronti del Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria e non del Comune controricorrente.

Finchè non v’è stata pronuncia sulla riserva con il provvedimento del Provveditorato che ha chiuso il procedimento sorto con l’atto dell’appaltatore, il diritto non poteva essere azionato ed esercitato e non era quindi neppure prescrivibile.

Il diritto era stato riconosciuto dal Provveditorato solo nel 1991 e soltanto da tale data era azionabile, potendo eventualmente il Comune impugnare l’atto del Provveditore che aveva concluso il procedimento sorto dalla riserva.

In tale senso era corretta la decisione di primo grado che, in ragione di tale ostacolo all’esercizio del diritto, aveva respinto l’eccezione di prescrizione, dovendosi negare che potesse applicarsi alla fattispecie l’art. 1183 c.c., come ritiene la Corte territoriale, non avendo alcun giudice, civile o amministrativo, il potere di fissare al Provveditorato un termine per l’accertamento della fondatezza della pretesa di cui alla riserva e al decreto ingiuntivo.

2. Il ricorso è infondato e da rigettare.

Risulta dalla sentenza d’appello, sul punto incontestata, che il credito azionato sussisteva nei confronti della stazione appaltante, cioè dell’ente locale, e non del Provveditorato alle opere pubbliche della Regione Calabria.

Quest’ultimo aveva emesso l’atto di chiusura della fase amministrativa nella controversia tra committente e appaltatore sui diritti iscritti da quest’ultimo nelle riserve apposte nei registri contabili dei lavori.

Si è correttamente rilevato che il riconoscimento del credito, intervenuto dopo circa 26 anni dalla riserva del 1975, non provenendo dal debitore, non poteva rilevare come atto interruttivo (penultima pagina della sentenza) e su tale statuizione di merito della decisione impugnata non vi è stata censura dai ricorrenti.

Questa Corte ha affermato più volte che, sui diritti dell’appaltatore espressi nelle pretese apposte nelle riserve a tutela delle proprie ragioni, l’esercizio di tali crediti deve aversi “solo dopo che l’amministrazione, a norma del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 109, abbia deliberato sull’approvazione del collaudo e sulle domande dell’appaltatore con provvedimento che deve essere posto in essere in un arco di tempo compreso nei limiti della tollerabilità e delle normali esigenze di definire il rapporto senza ritardi ingiustificati, tenuto conto della natura del rapporto stesso, dell’economia generale del contratto e del rispettivo interesse delle parti. Di conseguenza, ove l’amministrazione abbia omesso di adottare e comunicare le sue determinazioni in congruo periodo di tempo, tale comportamento omissivo denuncia da solo il rifiuto dell’amministrazione e il suo inadempimento e l’appaltatore può far valere direttamente i suoi diritti in via giudiziaria o arbitrale, senza necessità di dover mettere previamente in mora il committente e di assegnargli un termine e tanto meno di sperimentare il procedimento ai sensi dell’art. 1183 c.c., realizzandosi in tal modo anche le condizioni perchè, a norma dell’art. 2935 c.c., incominci a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto, a nulla rilevando che il momento iniziale di tale periodo non sia stato preventivamente e precisamente determinato, essendo esso determinabile e individuabile in base ai suddetti oggettivi criteri di valutazione” (Cass. 8 gennaio 2009 n. 132, 2 luglio 2007 n. 14971, 7 marzo 2007 n. 5274, 8 settembre 1983 n. 5530, 7 settembre 1970 n. 1274, tra altre).

Il principio che precede, evidenziando la esercibilità del diritto dichiarato estinto per prescrizione per un periodo di tempo nel merito ritenuto superiore a dieci anni, comporta l’infondatezza del ricorso, inammissibile per tutto quanto da esso non censurato delle statuizione della Corte d’appello sulla interruzione della prescrizione.

3. In conclusione, il ricorso è infondato e, per la soccombenza, i ricorrenti dovranno pagare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.100,00, dei quali Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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