Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24440 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.17/10/2017),  n. 24440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 756-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (C.F. (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende in atti;

– ricorrente –

e contro

F.F., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

F.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANTONIO BAIMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

BOVE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA

PERNA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 9649/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/12/2010, R. G. N. 8970/2007.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza n. 9649/2010, la Corte di Appello di Roma in riforma della pronuncia, emessa in data 5.4/23.7.2007 dal Tribunale di Frosinone, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto, intercorso tra Poste Italiane spa e F.F. dall’1.7.2002 al 31.9.2002, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento dei servizi in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”, nonchè la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’1.7.2002 con condanna della società al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso di primo grado nei limiti di un triennio dalla cessazione di fatto del contratto di lavoro (30.9.2005), oltre accessori;

che avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi;

che il F. ha resistito con controricorso presentando a sua volta ricorso incidentale;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso principale, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 4 comma 2, art. 12 preleggi, artt. 1362 c.c. e ss e art. 1325 c.c. e ss (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto generica la motivazione della causale posta a fondamento dell’assunzione; 2) l’omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 350 c.p.c., n. 5) per non avere i giudici di seconde cure sufficientemente motivato sulla idoneità della compresenza, in seno al contratto, di più ragioni, fra esse non incompatibili, a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto; 3) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 comma 1 e 2, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 12 preleggi, art. 1362 c.c. e ss e art. 1325 c.c. e ss (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto generica la motivazione della causale posta a fondamento dell’assunzione e, precisamente, quella riguardante la necessità di espletamento del servizio in concomitanza delle assenze per ferie dovute a tutto il personal nel periodo estivo; 4) l’omessa e insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero in ordine alla ammissibilità e rilevanza del capitolo di prova n. 29 e sulla mancata adozione dei poteri ex art. 253 e 421 c.p.c.; 5) la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,12191223,2094,2099 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, le retribuzioni avrebbero potuto decorrere solo dal momento dell’effettiva ripresa del servizio e perchè sull’aliunde perceptum era onere del lavoratore di provare di non avere intrattenuto altri e successivi rapporti di lavoro nè di avere percepito somme a titolo retributivo; 6) la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 (jus superveniens) nonchè la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per non essere stata ritenuta applicabile la nuova disciplina ai giudizi di appello;

che con il ricorso incidentale F.F. chiede anch’egli l’applicazione, nel caso in esame, della L. n. 183 del 2010, art. 32; che il primo motivo è infondato perchè, come più volte sottolineato da questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 14.3.2016; Cass. 16.7.2010 n. 16702), dagli accordi indicati nel contratto si desume l’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità all’interno dell’azienda al fine di riequilibrare la distribuzione su tutto il territorio nazionale, ma la persistenza, all’epoca dell’assunzione del F., della fase attuativa della procedura di mobilità di cui agli accordi suindicati non è sufficiente ad integrare le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, e cioè ad individuare, in seno al contratto, le esigenze produttive che, oggettivamente, avevano reso necessaria l’assunzione del lavoratore nell’ambito della struttura di destinazione, con specifico riferimento alle mansioni affidate: la Corte di appello di Roma ha puntualmente fatto applicazione di tali principi ritenendo appunto indispensabile che le ragioni dell’apposizione del termine fossero rapportate alla concreta situazione riferibile al singolo lavoratore e che l’onere della prova incombeva sul datore di lavoro (Cass. 10.2.2010 n. 2279; Cass. 11.12.2012 n. 22716);

che il secondo motivo non coglie nel segno perchè la Corte distrettuale non ha accolto la domanda per la inidoneità della compresenza, in seno al contratto, di più ragioni, fra esse non incompatibili a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto, bensì, come detto, per la diversa ratio decidendi costituita dalla mancanza di prova in concreto delle specifiche esigenze relative all’ufficio di destinazione, alle mansioni e alla qualifica del lavoratore; che, pertanto, tale statuizione è sufficiente a sostenere la decisione anche in relazione alla seconda clausola (necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie);

che il quarto motivo non può essere accolto perchè, stabilito che l’onere della prova è a carico del datore di lavoro, è jus receptum che il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali denunciabile in sede di legittimità -peraltro nel rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, come definito da Cass. Sez. Un. 3.11.2011 n. 22726- deve riguardare specifiche circostanze oggetto della prova e del contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, sulle quali il giudice di legittimità può esercitare il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse (arg. ex Cass. 30.7.2010 n. 17915; Cass. 18.10.2011 n. 21486); nella specie i capitoli di prova non sono stati ammessi stante la loro genericità, sicchè la contestazione finisce per risolversi nella inammissibile prospettazione di un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti;

che quanto, infine, alla censura relativa alla mancata attivazione dei poteri di ufficio in materia di prova da parte dei giudici, si rileva che la società non specifica se in proposito abbia tempestivamente invocato tale esercizio, con la necessaria indicazione dell’oggetto possibile degli stessi (Cass. 23.10.2014 n. 22534; Cass. 12.3.2009 n. 6023), ciò anche in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass. ord. 20.4.2016 n. 10376); inoltre, deve richiamarsi l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice, anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza: vizio non ravvisabile nel caso de quo;

che il sesto motivo è, invece, fondato perchè, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 27.10.2016 n. 21691), ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile il giudicato in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente;

che, inoltre, con la stessa pronuncia è stato chiarito il concetto di “pendenza” ritenendo “pendenti” anche i giudizi in cui sia stato proposto, come sopra detto, appello contro la parte principale della decisione di primo grado dalla quale dipende, in quanto legata da un nesso di causalità imprescindibile, la parte relativa al risarcimento del danno. Del resto, già con la pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. 2.3.2012 n. 3305) si era ritenuto che la sopravvenuta disciplina di cui L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7 si applicasse anche ai giudizi di legittimità e di appello;

che, conseguentemente, resta assorbita la trattazione sia del quinto motivo del ricorso principale che del ricorso incidentale proposto dal lavoratore;

che, pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante al dipendente ex art. 32 cit., per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. per tutte Cass. n. 14461/2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr tra le altre Cass. n. 3062/2016).

PQM

 

La Corte accoglie l’ultimo motivo del ricorso principale, assorbito il precedente nonchè il ricorso incidentale, rigettati gli altri motivi del ricorso principale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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