Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2444 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2444 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 7504-2008 proposto da:
FOIS

GIOVANNI

FSOGNN67S271452F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo
studio dell’avvocato RIITANO BRUNO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato RIITANO ADOLFO;
– ricorrente 2013
2594

contro
DELOGU ALESSANDRO DLGLSN74T08Z400C, elettizamente ex
lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SPANU
GIULIO SALVATORE IGNAZIO;

Data pubblicazione: 04/02/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 7/2007 del TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE DISTACCATA DI ALGHERO, depositata il
24/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Con5igliere

Dott. CESARE

ANTONIO PROTO;
udito

l’Avvocato ADOLFO RIITANO difensore del

ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 11/12/2013 dal

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 22 Dicembre del 1998 Fois Giovanni acquistava, al
prezzo di lire 3.100.000, un’autovettura Volkswagen
Polo immatricolata nel 1992 da Delogu Alessandro il
quale gli aveva segnalato la necessità di cambiare la

denominata pompa AC.
Con citazione del 17/9/2001 il Fois conveniva in
giudizio il Delogu per ottenere la risoluzione del
contratto, la restituzione del prezzo e il risarcimento
dei danni in relazione a caratteristiche della cosa che
ne rendevano impossibile, a suo dire, la revisione
periodica o la vendita o la rottamazione e
precisamente:

per i pneumatici riscolpiti sull’intelaiatura e

quindi vietati,
– per il motore a carburatore in quanto dotato di pompa
AC e non a iniezione mentre l’auto era omologata per il
motore a iniezione e l’impianto catalitico,
– per la mancanza di gancio per il traino per cui era
omologata.
Con sentenza del 10/12/2001 il Giudice di Pace
rigettava la domanda dichiarando l’attore decaduto

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pompa meccanica per l’afflusso di carburante,

dalla garanzia ex art. 1495 c.c. per tardività della
denuncia dei vizi.
Il Fois proponeva appello davanti al Tribunale di
Sassari sostenendo che il contratto doveva essere
risolto indipendentemente dalla decadenza dalla

da quella pattuita.
del 24/1/2007 rigettava

Il Tribunale con sentenza

l’appello rilevando che il venditore aveva fatto
presente al compratore la necessità di sostituire la
pompa AC; pertanto i vizi denunciati non integravano
l’ipotesi di consegna di cosa diversa, ma vizi
redibitori, né rilevava che l’autovettura per la
modifica apportata, presentasse caratteristiche diverse
da quelle indicate nel libretto di circolazione in
quanto non era dubbia l’autenticità della
documentazione che accompagnava la vettura sin dalla
sua immatricolazione.
Fois Giovanni propone ricorso affidato ad un unico
motivo e resiste con controricorso Delogu Alessandro.
Motivi della decisione
1.

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la

violazione e falsa applicazione degli artt. 1492, 1495,

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garanzia, perché era stata consegnata una cosa diversa

1453, 71, 78 e 94 D.Lgvo 285/1992 e il vizio di
motivazione e sostiene:
– che la cosa consegnata non era nelle condizioni di
circolare legittimamente sia per il divieto di cui
all’art. 71 D.Lgvo 285/1992 (perché i pneumatici non

strada) sia perché, per lo smarrimento del certificato
di proprietà denunciato da un precedente proprietario,
non era stato trascritto il trasferimento della
proprietà e non era stato rilasciato il nuovo
certificato di proprietà nel termine di 60 giorni
prescritto dall’art. 94 CdS;
– che il libretto di circolazione era falso in quanto
non riportava le modifiche apportate all’autovettura
originariamente omologata con un motore a iniezione e
impianto catalitico e poi modificata con una pompa AC.
Il ricorrente, formulando il quesito di diritto di cui
all’art. 366 bis ora abrogato, ma applicabile
temporis

ratione

chiede se legittima l’azione di risoluzione

contrattuale la vendita di una autovettura non conforme
alle prescrizioni del C.d.S. in quanto modificata nelle
caratteristiche costruttive e funzionali per cui
inutilizzabile e non

può circolare, per cui sono

previste particolari sanzioni, quali il ritiro dei

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erano conformi alle prescrizioni del codice della

documenti di circolazione, della targa e della patente
che impediscono la sua circolazione e quindi rendono
l’autoveicolo non idoneo al suo normale uso, 2. Il
motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è concorde nel

prospettabile nel caso in cui la cosa consegnata sia
completamente diversa da quella pattuita, appartenendo
ad un genere diverso e rivelandosi funzionalmente del
tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico
sociale della res dedotta come oggetto del contratto e,
quindi, a fornire l’utilità richiesta (Cass. 3/7/2003
n. 10523, Cass. 25/9/2002 n. 13925, Cass. 23/2/2001 n.
2659, Cass. 3/8/2000 n. 10188).
Tuttavia, oggetto dell’acquisto era una autovettura in
quanto tale e con un motore ad aspirazione, del quale
l’acquirente era consapevole, essendo stato informato
che doveva essere sostituita la pompa AC, come
espressamente rilevato dal giudice di appello senza che
lo specifico rilievo sia stato oggetto di censura; la
necessità di cambiare la pompa AC dell’auto (in
conformità a quanto previsto dalle specifiche contenute
nel libretto di circolazione, che, come rilevato dal

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ritenere che l’ipotesi della vendita di aliud pro alio

giudice di appello, non era falso) non comporta che la
cosa consegnata sia diversa da quella pattuita.
Per

il

resto

le

doglianze

concernono

la

regolarizzazione amministrativa dell’autovettura

un duplicato del libretto di circolazione) che non
incidono sull’idoneità della cosa ad assolvere la
destinazione economico sociale e a fornire l’utilità
richiesta, ma comportano solo una temporanea
inutilizzabilità nell’attesa dei documenti e rilevano
sotto il diverso profilo dell’obbligo di consegna dei
documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa
venduta (art. 1477 c.c.); egualmente, gli pneumatici
che si assumono non omologabili in quanto riscolpiti
costituiscono componenti sostituibili dell’autovettura
e, pur integrando un vizio della cosa, non incidono
sull’inidoneità dell’auto ad assolvere la sua funzione
naturale, così come non integra la vendita di cosa
diversa la semplice mancanza del gancio per il traino,
comunque pienamente percepibile al momento
dell’acquisto.
3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle
spese di questo giudizio di cassazione.

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(rilascio del certificato di proprietà, il rilascio di

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Fois Giovanni a
pagare a Delogu Alessandro le spese di questo giudizio
di cassazione che liquida in euro 1.500,00 per compensi
oltre euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 11/12/2013.

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