Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2444 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello

generale Dott. V.P., Direttore della Direzione Centrale

Prestazioni, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144

presso lo studio degli Avv.ti La Peccerella Luigi e Pugliesi Lucia,

che lo rappresentano e difendono per procura speciale a rogito notaio

Federico Tuccan di Roma dell’11.04.2006 rep. n. 70526;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

e sul ricorso n. 26007/2006 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Adolfo Rava’

n. 114, presso la sede A.N.M.I.L., rappresentato e difeso dall’Avv.

Mauro Dalla chiesa del foro di Varese come da procura in calce al

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello

generale Dott. V.P., Direttore della Direzione Centrale

Prestazioni, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144

presso lo studio degli Avv.ti Luigi La Peccerella e Lucia Puglisi,

che lo rappresentano e difendono per procura speciale a rogito notaio

Federico Tuccari di Roma dell’11.04.2006 rep. n. 70526;

– controricorrente al ricorso incidentale –

per la cassazione della sentenza n. 285/045 della corte di Appello di

Milano del 16.02.2005/26.04.2005 nella causa iscritta al n. 187 del

R.G. anno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15.12.2009 dal Cons. Dott. DE RENZIS Alessandro;

udito l’Avv. Rossino Luciana, per delega Avv. Lucia Puglisi, per

TINAIL e l’Avv. Mauro Dalla Chiesa per il M.;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso, in via principale, per l’inammissibilita’

e, in via subordinata, per l’accoglimento del ricorso principale ed

inammissibilita’ del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, depositato il 23.07.1999, M.S. esponeva:

– di essere stata titolare di rendita INAIL dal 2.06.1982 per ipoacusia professionale, accertata nella misura del 39% nel (OMISSIS);

– che, a seguito di comunicazione dell’INAIL del 9.10.998 – ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 137 e del 15.10.1998 di Legge ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 55 tale percentuale era stata ridotta al 17%;

– di avere presentato con esito negativo ricorso ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 104.

Cio’ premesso, conveniva in giudizio l’INAIL per sentir accertare la permanenza dei postumi permanenti con aggravamento al 43%.

Il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 255 del 2003, dopo l’espletamento di due consulenze tecniche di ufficio, accoglieva la domanda riconoscendo il diritto del M. a percepire la rendita per ipoacusia professionale nella misura del 31% dal (OMISSIS), con condanna dell’INAIL al pagamento delle differenze dal 1.10.1998.

Il Tribunale motivava affermando la decadenza in cui era incorso l’Istituto, rilevabile d’ufficio, ed in ogni caso rilevando che l’interessato aveva presentato domanda amministrativa il 17.08.2000.

2. L’INAIL con l’atto di appello lamentava vizio di motivazione in ordine ad una imprecisata istanza che sarebbe stata presentata dal M. il 17.0 8.2000 dopo un anno dalla proposizione del giudizio gia’ pendente. Lo stesso Istituto, premesso di non accettare il contraddittorio in ordine all’argomento difensivo della “revisione per errore” svolto soltanto nelle note difensive di primo grado, denunciava violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 137, evidenziando che il caso di specie era inquadrabile nell’ambito della revisione ordinaria quindicennale di una riconosciuta malattia ai sensi della richiamata norma. Tale termine, decorrente dal 31.11.1982 (data del primo provvedimento di concessione della rendita) sarebbe stato rispettato, essendo stata depositata la relazione di visita medica in data 13.06.1997 ed effettuati i successivi accertamenti fino al 2.12.1997 – data dell’ultima relazione medica confermativa della riduzione del deficit uditivo.

L’appellato contrastava i rilievi dell’INAIL. All’esito la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 285 del 2005 ha confermato la decisione di primo grado. La Corte ha osservato, in primo luogo, che l’INAIL aveva ridotto la percentuale di inabilita’ nella misura del 17% sulla base di provvedimenti alquanto imprecisi:

con il primo provvedimento del 9.10.1998 aveva richiamato il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 137 concernente la revisione, mentre con il secondo del 15.10.1998 aveva fatto riferimento alla rettifica L. n. 88 del 1989, art. 55.

La Corte ha aggiunto che l’INAIL non si era costituito ritualmente in primo grado, ma solo tardivamente e non aveva eccepito che la riduzione della percentuale anzidetta fosse conseguenza di una rettifica posta in essere ai sensi dell’art. 55 citato e non in conseguenza della sola revisione D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ex art. 137 richiamato.

La stessa Corte ha rilevato che in ogni caso era fuorviante la prospettazione INAIL in termini di revisione o di errore, essendo rilevante accertare l’esistenza e la consistenza dell’obbligazione previdenziale dedotta in giudizio dall’interessato, sul quale gravava il relativo onere di prova.

La Corte ha posto poi in evidenza che nelle more del giudizio la norma regolatrice della rettifica per errore di cui al citato art. 55 era mutata, essendo sopravvenuta la disciplina di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9. Tale norma e’ stata ritenuta applicabile al procedimento in corso, sicche’, tenuto conto che il M. aveva inoltrato domanda di riesame il 17.08.2000, il nuovo termine decennale di decadenza era operante anche per il caso di specie, con la conseguenza che il provvedimento di riliquidazione della prestazione emesso nel 1987 non avrebbe potuto essere comunque modificato.

L’INAIL ricorre per Cassazione deducendo unico articolato motivo.

Il M. resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale, contrastato dall’INAIL con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la medesima sentenza.

2. Merita esame pregiudiziale il ricorso incidentale del M. articolato su due motivi.

Con il primo motivo del ricorso incidentale viene eccepita inammissibilita’ del ricorso per Cassazione per intervenuta decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., nullita’ della notificazione in base al combinato disposto di cui al R.D. n. 37 del 1934, art. 35 e all’art. 330 c.p.c., inesistenza della notificazione presso la cancelleria della Corte di Appello e conseguente passaggio in giudicato ex art. 324 c.p.c. della sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano – Sezione Lavoro in data 16.02.2 005, depositata il 26.04.2005.

Il M. in particolare pone in evidenza che l’INAIL ha effettuato doppia notificazione del ricorso per cassazione, di cui una presso lo studio dell’avv. Mauro Dalla Chiesa, in Castiglione Olona (Varese), Via Cesare Battisti n. 56 bis, l’altra presso la Cancelleria della Corte di Appello di Milano, Via Freguglia n. 1. Entrambe le notificazioni sono, ad avviso del controricorrente, prive di giuridica rilevanza, in quanto la prima e’ avvenuta fuori termine e la seconda e’ inesistente.

a) Quanto alla notificazione effettuata presso lo studio dell’Avv. Dalla Chiesa, che risulta spedita il 2 agosto 2006 e ricevuta in data 10 agosto 2006, ne va rilevata la tardivita’, e cio’ in relazione all’avvenuto decorso del termine dell’anno dal deposito della sentenza, avvenuto il 26 aprile 2005.

b) La notifica presso la Cancelleria della Corte di Appello, Via Freguglia n. 1, e’ nei termini, ma non e’ stato contestato che trattasi di ufficio diverso dalla Cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Appello di Milano, via Pace n. 10.

Pertanto la notifica, fatta presso la Cancelleria, ma non presso l’Ufficio specifico della Sezione Lavoro, e’ nulla. Tuttavia essendosi costituito il controricorrente, non ricorre la necessita’ di disporre la rinotifica; risulta sanato quindi il dedotto difetto di notificazione.

Va ritenuto infatti che la notifica effettuata presso un ufficio della Cancelleria dello stesso ufficio giudiziario, ma non della stessa Sezione, vada considerato nulla, ma non inesistente, essendoci comunque uno specifico riferimento all’ufficio destinatario. Tale nullita’ comporterebbe ex art. 162 c.p.c., in relazione all’art. 160 c.p.c., la rinotifica questa volta valida del ricorso per Cassazione, ma a tale notifica non e’ necessario procedere quando comunque il destinatario si sia costituito svolgendo le proprie difese, rendendo del tutto superflua la notifica medesima (in questo senso Cass. n. 5662 de 25 giugno 1997 che ha ritenuto applicabili le richiamate norme di rito al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione).

Ne consegue che deve ritenersi ritualmente costituito il contraddittorio con la costituzione del controricorrente.

Comunque dall’originaria invalidita’ della notifica del ricorso principale deriva che non puo’ ritenersi tardivo quello incidentale, contrariamente a quanto eccepito dall’INAlL (pag. 7 del controricorso a ricorso incidentale).

Con il secondo motivo del ricorso incidentale il M. deduce l’inammissibilita’ dell’impugnazione per assoluta novita’ della censura relativa alla violazione della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 55 sostenendo al riguardo che soltanto in sede di legittimita’ l’INAIL muove il rilievo con riguardo all’istituto della rettifica.

Tale motivo e’ inammissibile, perche’ fin dal primo grado la questione era stata esaminata sub specie di “rettifica” e comunque la definizione dell’istituto giuridico applicabile (revisione o rettifica) e la relativa qualificazione dei fatti di causa compete al giudice e non alle parti (cfr. Cass. n. 14191 del 5 luglio 2005).

2. Con l’unico articolato motivo del ricorso principale l’INAIL denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 55 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9 nonche’ vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.

L’INAIL sostiene che i giudici milanesi, pur avendo qualificato il provvedimento di riduzione della rendita come rettifica per errore, non hanno dato contezza delle ragioni di applicabilita’ delle norme relative a tale rettifica e non di quelle della revisione D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ex art. 137.

Lo stesso Istituto aggiunge che i giudici di merito sono incorsi nel vizio di violazione di legge per avere ritenuto applicabile alla fattispecie il citato D.Lgs. n. 38, art. 9 facendone applicazione retroattiva, in contrasto con quanto deciso dalla Corte Cost. con sentenza n. 191 del 5 maggio n. 2005. L’INAIL, infine, osserva che, anche a voler ritenere applicabile la disciplina della rettifica per errore, trattandosi di errore rilevato nel 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 55 anzidetto, che consente la rettifica stessa senza alcun limite di tempo, con esclusione della norma di cui all’art. 9 del 2000. non applicabile ratione temporis alla fattispecie.

Cio’ precisato sulle doglianze INAIL, va osservato in via preliminare che non si ravvisa il dedotto vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del provvedimento di riduzione della rendita “per errore”, poiche’ la sentenza di appello (pagine 2 e 3) illustra le ragioni di tale qualificazione, avendo parlato lo stesso istituto, nel provvedimento del 15.10.1998, di rettifica ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 55 e non avendo poi, nel costituirsi tardivamente in primo grado, eccepito che la riduzione fosse conseguenza di rettifica posta in essere ai sensi dell’art. 55 citato e non in conseguenza della sola revisione ex art. 137. La stessa sentenza ha poi ritenuto che in ogni caso non fosse rilevante la prospettazione in termini di rettifica o di revisione, in quanto il fatto che l’INAIL si fosse difeso sul piano dell’esistenza dei presupposti della revisione o sul terreno dell’allegazione di un errore iniziale, restando sempre nell’ambito delle mere difese in relazione al fatto costitutivo del diritto alla prestazione, il cui onere di prova incombeva sull’interessato.

E’ fondato, per contro, sulla base delle considerazioni e precisazioni che seguono, il profilo concernente la violazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9 di cui il giudice di appello ha fatto applicazione retroattiva al caso di specie.

Sul punto va richiamata, come del resto ha fatto il giudice di appello, la sentenza n. 191 del 2005 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimita’ dell’art. 9 anzidetto, commi 5, 6 e 7, che consentiva l’applicazione retroattiva del termine di decadenza di dieci anni, introdotto appunto da tale norma, anche con riguardo a provvedimenti di rettifica adottati nel vigore della L. n. 8 del 1989, art. 55, comma 5 legittimante l’adozione di tali provvedimenti senza limiti di tempo.

Su tale presupposto la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la nuova disciplina in tema di rettifica per errore, contenente il termine di decadenza di dieci anni, non puo’ essere applicata retroattivamente, con la conseguenza che ai provvedimenti di rettifica adottati prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni continuano ad applicarsi le precedenti di cui all’art. 55 anzidetto, ancora in vigore alla data della loro adozione (cfr.

Cass. n. 18394 del 19 agosto 2009; Cass. n. 18824 del 2008; Cass. n. 11031 del 2007; Cass. n. 3846 del 2007).

A questo punto si pone il problema dell’applicabilita’ dell’ulteriore ius superveniens costituito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 14 vicies quater convertito nella L. 17 agosto 2005, n. 168 che cosi’ recita; “Al fine di salvaguardare il principio dell’affidamento, i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall’istituto assicuratore ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, commi 5, 6 e 7, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 5/10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio assoggettatile all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore ad Euro 3.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione di detto importo non si tiene conto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze. Ne caso in cui il reddito posseduto sia superiore al limite previsto dal presente comma, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto”.

Tale problema e’ stato risolto da questa Corte in senso positivo ritenendo che la norma sopravvenuta del 2005 possa trovare applicazione a fattispecie come quella in esame nei confronti di coloro che abbiano chiesto (con domanda amministrativa di riesame proposta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, alla quale va assimilata la domanda giudiziaria gia’ proposta con autonomo ricorso o nel corso di un giudizio pendente) ed ottenuto dall’INAIL il riesame di situazioni soggette alla L. n. 88 del 1989, art. 55, alle piu’ favorevoli, per l’assicurato, condizioni previste dall’art. 9, erroneamente ritenuto retroattivo (Cass. n. 18394 del 2009 cit.;

Cass. n. 25849 del 2006; Cass. n. 9063 del 2006).

Orbene questo Collegio ritiene di aderire all’esposto indirizzo, in quanto corrispondente alla volonta’ del legislatore di sanare le situazioni di affidamento degli assicurati che subiscono ripercussioni dalla successione di interventi normativi di segno diverso, comportanti l’accertamento di nuovi requisiti per il mantenimento delle prestazioni e anche l’espletamento di nuovi adempimenti amministrativi, da verificarsi in sede di merito.

3. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, alla stregua delle precedenti considerazioni va accolto il ricorso principale dell’INAIL e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Il giudice di rinvio procedera’ a nuovo esame, tenendo conto dei principi in precedenza evidenziati e verificando la sussistenza delle condizioni e l’espletamento degli adempimenti amministrativi richiesti ai fini dell’applicabilita’ al caso di specie della disciplina dello ius superveniens, costituito dall’art. 14 vicies quater citato.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie il principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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