Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24439 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24439 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 9859-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
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JANNONE ARM SPA;
– intimato –

sul ricorso 13833-2008 proposto da:
SOCIETA’

JANNONE

SPA in persona del

legale

Data pubblicazione: 30/10/2013

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato
LANDOLFI ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– controri corrente e ricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente a ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 89/2007 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 16/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato LANDOLFI che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale e rigetto
incidentale.

contro

Svolgimento del processo

Con sentenza 16.5.2007 n. 89 la Commissione tributaria della regione Campania ha
rigettato l’appello principale proposto dall’Ufficio di Napoli della Agenzia delle Dogane
ed accolto l’appello incidentale proposto da Jannone s.p.a. avverso la sentenza di primo

emessi in data 27.12.2004, e nn. 298, 300 e 309 emessi in data 12.1.2005) con i quali era
stato richiesto il complessivo importo di € 123.922,74 a titolo di dazio antidumping ed
IVA in relazione alla importazione di accessori per tubi di ghisa malleabile dichiarati di
origine argentina nelle bollette di importazione definitiva presentate dalla società nel
corso dell’anno 2002 e ritenuti invece dall’Ufficio doganale di origine brasiliana.
I Giudici territoriali rilevavano che:
– in mancanza di una impugnazione con querela di falso dei certificati di origine, la
validità degli stessi non poteva essere contestata, atteso che lo stesso funzionario della
CERA (Camera degli esportatori della Repubblica argentina) non aveva ritenuto di
annullare o revocare tali certificati in assenza di concreti elementi sulla diversa origine
dei prodotti;
– la sentenza di assoluzione dei legali rappresentati della società TUPY Argentina
(esportatrice dei prodotti) emessa dal Tribunale argentino aveva escluso non solo il reato
di contrabbando ma anche la violazione delle norme comunitarie antidumping
– l’Ufficio non aveva prodotto a sostegno della evasione del dazio antidumping prove
dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c..
Trovava invece accoglimento la impugnazione incidentale proposta dalla società,
essendo fondato il motivo di nullità degli avvisi di rettifica -dedotto in primo grado dalla
società e sul quale i primi giudici avevano omesso di pronunciare- in quanto la pretesa
fiscale si basava su atti e documenti non conosciuti né comunicati alla società in

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RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

Con est.
Stefan
livieri

grado che aveva dichiarato illegittimi cinque avvisi di rettifica (nn. 11051 ed 11052

violazione dell’art. 11 Dlgs n. 374/1990 e dell’art. 7 Legge n. 241/1990 (circostanza

non contestata dall’Ufficio”), con conseguente violazione del contraddittorio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Dogane

deducendo sette motivi corredati di quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.
Ha resistito la società con controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato a

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

§ 0. Va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei ricorsi principale ed
incidentale in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

§ 1. Preliminarmente deve procedersi all’esame dei motivi del ricorso incidentale in
quanto concernenti questioni pregiudiziali che, ove fondate, precluderebbero l’accesso
del ricorso principale al sindacato di legittimità.

§ 1.1 Con il primo motivo la ricorrente incidentale censura la sentenza di appello per
violazione dell’art. 112 c.p.c. in conseguenza di omessa pronuncia sulla eccezione della
inammissibilità dell’appello principale per “difetto di specificità dei motivi di
impugnazione” ex art. 342 c.p.c. ed art. 53 Dlgs n. 546/1992, con conseguente
formazione del giudicato sulla pronuncia di primo grado.

§ 1.2 Con il secondo motivo di ricorso incidentale la società impugna la sentenza di
appello per violazione dell’art. 112 e dell’art. 324 c.p.c. in conseguenza di omessa
pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell’appello principale per sopravvenuta
carenza di interesse, essendosi determinato il “giudicato interno su alcuni punti decisivi
della controversia” (dalla esposizione del motivo è dato comprendere che la sentenza di
primo grado avrebbe fondato il decisum su distinte ed autonome “rationes decidendi”
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RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

Stefan

est.
livieri

due motivi al quale la Agenzia delle Dogane ha controdedotto con controricorso.

alcune della quali soltanto impugnate dall’appellante, con conseguente inammissibilità
del gravame).

§ 1.3 La società ha assolto al requisito di specificità del primo motivo di ricorso
incidentale indicando l’atto con il quale è stata dedotta la eccezione e trascrivendone il
contenuto (pag. 30-32 ric. incident.) nonché riproducendo la motivazione della sentenza di

gravame proposti dall’Ufficio finanziario.
Su tale questione Giudici di appello hanno omesso del tutto di pronunciare incorrendo
nel denunciato vizio di attività processuale.
Tuttavia l’accertamento del vizio di “error in procedendo”, per omessa pronuncia del
Giudice di appello su un motivo di gravame, non determina per ciò stesso
l’accoglimento del ricorso per cassazione le volte in cui la Corte, non occorrendo
procedere a verifiche in fatto e dovendo risolvere una questione di mero diritto, può,
nell’esercizio dei poteri alla stessa conferiti in funzione nomofilattica, esaminare
direttamente la questione pretermessa e pronunciare nel merito: a questa Corte, infatti,
deve ritenersi consentito -alla stregua di una interpretazione dell’art. 384co2 c.p.c.
costituzionalmente orientata ai principi di economia processuale e della ragionevole
durata del processo di cui all’art. 111 Cost.- di omettere di cassare la sentenza impugnata
con rinvio, e di decidere la causa nel merito, allorquando la questione di diritto sulla
quale il Giudice di merito non ha pronunciato non richieda ulteriori specifiche indagini
in fatto (cfr. Corte cass. II sez. 1.2.2010 n. 2313; id. I sez. 22.11.2010 n. 23581; id. sez. lav.
3.3.2011 n. 5139).

§ 1.4

La eccezione di inammissibilità dell’appello, per difetto di specificità dei

motivi di gravame, si palesa infondata.

L’art. 53 comma 1 Dlgs n. 546/92 in materia di processo tributario dispone, per
quanto interessa la presente causa, che l’atto di appello deve contenere, a pena di
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RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

Stefan

est.
livieri

primo grado emessa dalla CTP di Napoli sez. III in data 11.11.2005 n. 486, ed i motivi di

inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed “i motivi
specifici della impugnazione”.
Se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non puo’ essere stabilito in via
generale ed assoluta, dall’altro lato, esso esige pur sempre che alle argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad
incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (cfr. Corte cass. III sez. 18.4.207 n.

necessaria specificità dei motivi d’appello richiede che la manifestazione volitiva
dell’appellante, indirizzata ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, debba
necessariamente essere sorretta da una parte argomentativa, idonea a contrastare la
motivazione di quest’ultima e proporzionata alla sua maggiore o minore specificità (cfr.
Corte cass. sez. lav. 25.3.2010 n. 7190). Il requisito di specificità può pertanto ritenersi

osservato se attraverso i motivi di appello il giudice del gravame è posto in grado non
solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle
quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado (cfr. Corte cass. II sez.
19.10.2009 n. 22123) : tali ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello,

possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel
giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della
decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il
contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice
(cfr. Corte cass. SU 25.11.2008 n. 28057). Ne consegue che oltre alle ipotesi in cui i motivi
manchino del tutto nell’atto di appello o risultino “assolutamente incerti”, sono stati
ritenuti inidonei a raggiungere il grado sufficiente di specificità quei motivi risolventisi
in una mera enunciazione che “si presenti tale da non consentire l’individuazione del
nucleo della censura rivolta contro la decisione impugnata, e quindi da non far
comprendere quali siano i punti di essa che si intendono sottopone a nuova valutazione
del giudice dell’appello e quali siano le ragioni per le quali non si condivide la
motivazione adottata su di essi dalla stessa decisione” (cfr. Corte Cass. Sez. Trib.
20.12.2007 n. 2682).
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RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

C
est.
Stefano livieri

9244; sez. lav. 19.2.2009 n. 4068). E’ stato pertanto affermato che il principio di

Nella specie con motivi i gravame dedotti dall’Ufficio doganale sono stati investiti
tutti i punti qualificanti della motivazione del primo giudice (sentenza CTP di Napoli in
data 11.11.2005 n. 486):
– essendo stata specificamente contestata l’affermazione della CTP, secondo cui
difettavano comprovati motivi di falsità (della origine della merce) per

dall’Ufficio “prove gravi, precise e concordanti di evasione del dazio
antidumping”, mediante specifico richiamo agli accertamenti svolti dalla missione
comunitaria in Argentina, dai quali -secondo l’assunto dell’appellanteemergevano gli indizi dimostrativi della frode
essendo stata contestata la concludenza delle dichiarazioni relative alla “validità”
dei certificati di origine, rilasciate dal direttore della Camera degli Esportatori
della Repubblica argentina -CERA-, in quanto limitate alla mera regolarità della
procedura seguita per il rilascio dei certificati e non anche alla verifica della
effettiva origine dei prodotti
essendo ancora stata contestata la rilevanza attribuita dai Giudici di merito alla
sentenza penale emessa dal Giudice argentino, in quanto l’accertamento penale
aveva avuto ad oggetto esclusivamente il reato di contrabbando e non anche
l’accertamento della origine della merce
essendo stata impugnata per insufficienza motivazionale la sentenza di primo
grado nella parte in cui apoditticamente veniva accordata assoluta prevalenza alle
dichiarazioni rese all’OLAF dai legali rapp.ti di TUPY Argentina s.r.l. rispetto a
quelle rese dai rapp.ti delle società concorrenti DEMA s.a ed Aguila Blanca s.a..

I motivi di gravame dell’atto di appello non investono invece espressamente la
affermazione del primo giudice secondo cui la normativa IRAM, contenuta in un
“regolamento”, includeva sotto la classe IRAM 2458 -nel periodo in cui erano state
presentate le dichiarazioni doganali di importazioni- tutti i raccordi in ghisa malleabile, senza
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RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

C ol1/4\ Stefano niiieri

disconoscere a posteriori i certificati FORM-A e non erano state offerte

distinzione di dimensione o stato di lavorazione (comprendendo quindi sia i raccordi
“filettati” che i raccordi “non filettati”). Tale punto della sentenza, tuttavia, se per un
verso non può ex se integrare una statuizione suscettibile di autonomo passaggio in
giudicato, per le ragioni di seguito indicate, dall’altro non sarebbe, comunque,
sufficiente a sostenere autonomamente il “decisum”, atteso che tale questione di fatto si
inserisce nell’ambito della complessiva valutazione delle emergenze istruttorie operata

nella argomentazione logica a supporto della decisione.

§ 1.5 Infondata è anche la eccezione di inammissibilità dell’atto di appello per
formazione di giudicato interno.

In proposito occorre considerare che ai sensi dell’art. 2909 c.c., il giudicato fa stato
ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai
suoi elementi costitutivi, ovvero della “causa petendi”, intesa come titolo dell’azione
proposta e del bene della vita che ne forma l’oggetto (petitum mediato), a prescindere
dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, l’autorità del giudicato
copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte
valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla
decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un
presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa (cfr. Corte eass. sez.
lav. 24.3.2004 n. 5925).

Rimane, invece, escluso che il giudicato possa formarsi in ordine a meri “argomenti
giuridici” od alla “interpretazione di norme”, ovvero ancora all’accertamento della
sussistenza delle prove dei fatti allegati:
– non in relazione alla “interpretazione” della norma giuridica, in quanto la
soluzione del dubbio esegetico -adottata in conformità ai criteri ermeneutici
destinati ad operare all’interno dello schema normativo astratto- è avulsa dalla
rilevazione e valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie concreta e
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Stefan

s. est.
livieri

dal Giudice di primo grado, costituendo uno soltanto tra i molteplici elementi valorizzati

dunque prescinde dalla decisione del caso concreto. E’ appena il caso di rilevare,
infatti, come l’attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un
Giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione
giurisdizionale, non possa mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da
un altro Giudice, dovendosi richiamare al proposito il distinto modo in cui opera il
vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c.

decisis” (cioè del

“precedente giurisprudenziale vincolante”) che non trova

riconoscimento nell’attuale ordinamento processuale. Ne consegue che la
interpretazione ed individuazione della norma giuridica poste a fondamento della
pronuncia sulla domanda/eccezione -salvo che su tale pronuncia si sia formato il
giudicato interno- non limitano il giudice dell’impugnazione nell’esercizio del suo

potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso controverso, e
non sono quindi suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla
domanda o dal capo di essa cui si riferiscono,

assolvendo ad una funzione

meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Corte cass. I sez. 29.4.1976 n
1531; id. sez. lav. 23.12.2003 n. 19679; id. III sez. 20.10.2010 n. 216561)

– non in relazione all’ “accertamento in fatto” compiuto, in ordine alla rilevazione
ed apprezzamento dei mezzi di prova, in quanto l’accertamento dei fatti storici
oggetto di prova sui quali viene a fondarsi la decisione -peraltro condizionato
dalle modalità di allegazione e di deduzione probatoria- assume rilevanza solo in
quanto funzionale alla formazione del convincimento del Giudice che si attua
attraverso la valutazione critica comparativa di tutti quei fatti che il Giudice
ritiene siano stati dimostrati, ed è, in quanto tale, insuscettibile di autonomo
passaggio in giudicato (cfr. Corte cass. V sez. 28.5.2008 n. 13897; id. Sez. 2, Sentenza
n. 3434 del 11/02/2011): è appena il caso di osservare come la prova del medesimo
fatto storico non raggiunta in giudizio non potrebbe, infatti, essere impedita -in un
altro giudizio- alla medesima parte che intenda agire a tutela di una diversa
pretesa.
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Stef

est.
livieri

rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello “stare

Nella specie quanto alle statuizioni della sentenza di prime cure concernenti la
intangibilità da parte della autorità comunitarie dei certificati di origine in difetto di
impugnazione di falso, nonché concernenti la omessa rilevazione da parte dell’ente
CERA di irregolarità nei prodotti, la eccezione di giudicato rimane smentita dalla
specificità dei motivi di gravame dell’Ufficio, come sopra rilevata, venendo investite

curein ordine alla omessa rilevazione e valutazione delle risultanze degli accertamenti
svolti dalla Missione comunitaria in Argentina come compendiate nella relazione finale
dell’OLAF e nei documenti prodotti in giudizio. Quanto al giudizio espresso dalla CTP
in ordine alla inidoneità probatoria presuntiva degli “elementi temporali rilevati dalla
Agenzia delle Dogane” ed al punto esaminato dalla sentenza di primo grado concernente
la classificazione IRAM dei prodotti semilavorati e finiti, occorre rilevare che se la
prima statuizione risulta direttamente investita dall’indicato motivo di gravame,
rimanendo pertanto impedita la formazione del giudicato interno, la questione inerente il
secondo punto, in ogni caso, deve ritenersi, per le ragioni indicate, insuscettibile di
autonomo passaggio in giudicato, in quanto si riferisce ad uno tra i diversi elementi
istruttori oggetto della complessiva valutazione probatoria compiuta dai Giudici di
merito (dunque non si tratta di prova negativa del fatto costitutivo della pretesa
tributaria, ritenuta determinante e sufficiente a fondare la decisione: ed infatti è appena il
caso di rilevare come la circostanza considerata dalla CTP, secondo cui, fino alla
modifica disposta a febbraio 2002 dalle autorità dello Stato argentino -come asserito
dalla società resistente- il codice IRAM 2548 contraddistingueva tanto la raccorderia a
“T” filettata che quella non filettata, viene soltanto ad escludere carattere decisivo alla
indicazione di tale codice sulle bollette di importazione in Argentina del prodotto
proveniente dal Brasile, relative ad operazioni effettuate anteriormente al febbraio 2002 la presenta controversia si riferisce infatti ad importazioni eseguite nella Comunità in
data 30 gennaio 2002-, non essendo desumibile sulla base di tale codice se si trattasse di

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st.
Stefano Glivieri

anche tali affermazioni dalla critica formulata dall’appellante alla sentenza di prime

raccordi già filettati ovvero non ancora lavorati e che avrebbero dovuto ricevere tale
trattamento completivo in Argentina).

§ 2. Deve quindi procedersi all’esame dei motivi del ricorso principale.

§ 2.1 Con il primo motivo la Agenzia delle Dogane deduce la violazione delle norme

94 reg. CE n. 2454/1993 e 45 reg. CE n. 515/1997 ed agli ari?. 2699, 2 700 e 2 72 7,
2 729 c.c.), nonché delle norme e dei principi generali in materia di riparto dell’onere

probatorio (art. 2697 c.c.).
La Agenzia ricorrente ha censurato la sentenza della CTR che sul presupposto della
mancata previa invalidazione dei certificati di origine (modello FORM A) emessi dalle
Autorità competenti dello Stato esportatore, aveva ritenuto che fosse precluso il
disconoscimento della origine argentina dei prodotti da parte della Autorità doganali
dello Stato membro importatore. Sostiene la ricorrente che i Giudici di appello sono
incorsi nella violazione dell’art. 94 del reg. CE n. 2494/1993 (disposizioni di attuazione
del CDC) che prevede espressamente il “controllo a posteriori” di tali certificati e quindi
il legittimo rifiuto da parte dell’autorità doganale comunitaria del trattamento
preferenziale delle merci nel caso in cui l’esito di tale accertamento determini un
“ragionevole dubbio” (nella specie desunto dalle risultanze delle indagini eseguite dall’OLAF in
Argentina nel periodo 6-18.12.2004, comunicate con nota prot. INF AMM 14/2002 riportata nella
direttiva 12.12.2004 n. 11174 dell’Ufficio Antifrode Centrale, che avevano accertato la effettiva
provenienza brasiliana delle merci già lavorate) in ordine non solo alla autenticità di tali

documenti, ma anche alla effettiva origine dei prodotti.
Aggiunge la ricorrente che gli elementi probatori a sostegno della pretesa erano stati
esaustivamente indicati nei PP.VV.CC . in data 18.12.2004 ed in data 5.1.2005 notificati
alla società unitamente agli avvisi di rettifica e che la CTR campana aveva del tutto
trascurato l’esame di tali documenti, da un lato, attribuendo erroneamente efficacia
probatoria privilegiata ai certificati FORM A, sebbene tali documenti fossero stati
emessi esclusivamente sulla base delle dichiarazioni di una parte privata -esportatore9
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

Co est.
Stefano ivieri

concernenti la efficacia probatoria dei verbali redatti dall’OLAF (in relazione agli artt.

senza alcun preventivo controllo della veridicità delle stesse; dall’altro negando
erroneamente valore probatorio alla relazione ispettiva finale dell’ OLAF, in violazione
dell’art. 45 reg. CE n. 515/1997.
Secondo l’Agenzia ricorrente risulta, altresì, violata la regola generale sul riparto
dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.) in quanto, a fronte delle risultanze delle verifiche
ispettive dell’OLAF, spettava alla società importatrice fornire la prova degli elementi

§ 2.2 Unitamente al primo debbono essere esaminati, in quanto strettamente connessi,
anche il terzo e quarto motivo di ricorso che investono il medesimo punto della sentenza
di appello concernente la efficacia probatoria del certificato FORM-A rilasciato dalle
Autorità dello Stato estero (Argentina).

Con il terzo motivo la Agenzia fiscale deduce la violazione degli artt 1 e 2 Dpr

23.12.1973 n. 43 (TULD), dei artt 4, 201 e 202 reg. CEE 12.10.1992 n. 2913 (CDC),
dei principi generali in materia di imposizione fiscale delle importazioni e di
applicazione di regimi daziari speciali quali resi diritto vivente dalla giurisprudenza,
nonché la violazione del reg. CE 11.8.2000 n. 1784 (antidumping), in relazione all’art.
360co1 n. 3 c.p.c., rilevando che la obbligazione doganale sorge in capo al dichiarante
anche nel caso di irregolare introduzione di merci nel territorio doganale della comunità;
che tale irregolarità attiene anche alla ipotesi in cui la attestazione contenuta nel
documento ritenuto necessario per fruire del regime doganale preferenziale non
corrisponda alle effettive caratteristiche della merce; che l’accertamento mediante
controllo a posteriori della effettiva corrispondenza della merce alle indicazioni
contenute nel modulo FORM-A spetta, come peraltro affermato dalla Corte di Giustizia
nella sentenza 17.7.1997 in causa C-97/95, alla Autorità doganale comunitaria che, in
caso di irregolarità, è legittimata a riscuotere il dazio doganale nei confronti
dell’importatore anche se tale irregolarità non è allo stesso direttamente imputabile ed
indipendentemente da un accertamento giudiziario di non autenticità del documento. Ha

io
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

C
est.
Stefano livieri

costitutivi del vantato diritto alla fruizione del trattamento preferenziale delle merci.

errato quindi il Giudice territoriale ritenendo provata la provenienza di origine della
merce sulla base della sola regolarità formale -e non anche sostanziale- di un documento
(FORM-A), indipendentemente da ogni ulteriore verifica della effettiva origine
preferenziale della merce.
Con il quarto motivo di ricorso la Agenzia fiscale denuncia la violazione dell’art. 199
in relazione all’art. 360co1 n. 3) c.p.c., avendo Giudici

territoriali affermato che i certificati FORM-A non possono essere disconosciuti dalle
Autorità comunitarie se non previo accertamento giudiziario della falsità del documento,
avendo in tal modo erroneamente riconosciuto fede privilegiata ad un modulo in cui
sono meramente trascritte le dichiarazioni dello stesso esportatore ed in ordine alle quali
le Autorità dello Stato estero emittente non hanno svolto alcuna preventiva verifica sulla
effettiva origine del prodotto.

§ 2.3 La società resistente ha eccepito con il controricorso la inammissibilità del
primo e terzo motivo, ritenendo che le questioni sollevate con i predetti motivi
rimanevano precluse dal giudicato interno formatosi su statuizioni determinanti della
sentenza di primo grado.
Ha eccepito altresì la inammissibilità del primo motivo in quanto con esso venivano
ad essere introdotte questioni nuove, non proposte nei precedenti gradi di merito, atteso
che l’Ufficio non aveva invocato nelle precedenti difese la applicazione della nonna
comunitaria di cui all’art. 94 reg. CE n. 2454/93 -che autorizza l’autorità doganale a rifutare il
trattamento doganale preferenziale ove sussista un “ragionevole dubbio” sulla origine del prodotto-

a sostegno del potere dell’Amministrazione doganale di invalidare i certificati di origine
FORM-A.

La eccezione di giudicato interno, formulata con il controricorso, reitera l’analogo
motivo di ricorso incidentale già esaminato (supra paragr. § 1.5) e, come quest’ultimo,
deve pertanto essere rigettata.
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ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

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Stefan livieri

reg. CE 2.7.1993 n. 2454

Anche la eccezione di inammissibilità del primo motivo per “novità” della questione
prospettata, è infondata.
La Agenzia ha, infatti, censurato la statuizione della sentenza di appello -confermativa
della decisione di primo grado- secondo cui, ai fini dell’accertamento del diritto alla

fruizione del trattamento preferenziale delle merci di origine, non era dato prescindere
dal certificato FORM-A finchè questo non fosse stato rimosso mediante impugnazione

La indicazione di norme giuridiche, a sostegno di tale censura, diverse da quelle
oggetto di esame nei precedenti gradi di giudizio -ipotesi, peraltro, indimostrata dalla società
resistente- si palesa del tutto irrilevante ai fini del “divieto dei nova”, atteso che la

preclusione processuale stabilita dall’art. 57 Dlgs n. 546/1992 (norma riporoduttiva
dell’art. 345 c.p.c.) ha per oggetto il mutamento della fattispecie concreta dedotta in
giudizio, od il mutamento della domanda o della eccezione che hanno delimitato il
“thema decidendum”, e non anche la diversa qualificazione giuridica della fattispecie o
la applicazione di norme giuridiche diverse da quelle indicate dalle parti (cfr. Corte eass.
sez. lav. 12.1.1999 n. 11455; id. III sez. 25.9.2009 n. 20652; id. Sez. lav. 12.8.2009 n. 18249: “Il
principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall’art. 112 cod. proc. civ., se
non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti
autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all’applicazione di una norma
giuridica diversa da quella invocata dall’istante, implica, tuttavia, il divieto per lo stesso giudice di
attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi
corrispondenza nei fatti di causa ma in elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio”).

Nella specie la tesi giuridica del “ragionevole dubbio” che, ex art. 94 reg. CEE n.
2454/1993, consentirebbe alle autorità comunitarie, non di “invalidare i certificati di
origine” (cfr. controricorso pag. 49) ma correttamente di rifutare l’applicazione del regime
doganale poreferenziale, non introduce nuove allegazioni in fatto o mutazioni negli
elementi costitutivi della originaria “causa petendi”, e dunque non amplia l’originario
“thema decidendum”, risolvendosi piuttosto nel mero svolgimento di ulteriori argomenti
giuridici volti a contrastare la tesi giuridica sostenuta dai Giudici di merito secondo cui
la destituzione della efficacia probatoria del certificato di origine FORM-A
12
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

st.
Co
Stefano ivieri

di falso.

richiederebbe sempre e comunque l’accertamento giudiziale della falsità materiale o
ideologica del documento.

§ 2.4 I motivi primo, terzo e quarto sono fondati.

§ 2.4.1 Occorre premettere che per quanto concerne la disciplina dell’onere

preferenziale (art. 20 paragr. 3, lett. d) ed e), nonché art. 27 reg. CEE 2913/92 CDC) e non
preferenziale (art. 20 -con esclusione delle misure di cui al paragr. 3, lett. d) ed e), nonchè art. 22
reg. CEE 2913/92 CDC) delle merci “le norme relative all’onere della prova ed ai mezzi

probatori del carattere originario delle merci rientrano nel diritto nazionale solo in
quanto non derivino dal diritto comunitario” (cfr. Corte giustizia 14.5.1996, Faroe
Seaf000d, cit., punto 60).

In applicazione del principio indicato al certificato di origine FORM-A

(ed

analogamente al certificato di origine EUR-1, previsto nel caso in cui il regime preferenziale
tariffario sia disposto a seguito di accordo di libero scambio tra l’Unione e lo Stato terzo) viene

riconosciuto dall’ordinamento comunitario uno speciale regime giuridico che si impone
agli Stati membri: tale certificato, infatti, costituisce il documento indispensabile
attraverso il quale deve essere dimostrata la origine della merce, con la conseguenza che,
all’importatore che intenda avvalersi delle agevolazioni tariffarie concesse in base ad un
regime tariffario preferenziale ovvero intenda dimostrare -in relazione ad un regime
tariffario non preferenziale- la origine del prodotto al fine di evitare la applicazione di
misure “antidumping”, non è dato prescindere dal predetto documento e provare aliunde
il presupposto di fatto cui è condizionata la applicazione del beneficio fiscale (inequivoca
la disposizione dell’art. 26 paragr. 1 CDC —secondo cui la normativa comunitaria può prevedere
“che l’origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento”- e di

quella dell’art. 84 reg. CEE n. 2454/1993 -modificato dal reg. CE n. 12/97 della Commissione in
data 18.12.1997-, applicabile “ratione temporis” secondo cui “il certificato d’origine, modulo A,
costituisce il documento giustificativo dell’applicazione delle disposizioni relative alle preferenze
tariffarie…” -analogamente dispone l’attuale art. 110 paragr. 2 del reg. n. 2454/93 come modificato

13
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Ann s.p.a.

Con st.
Stefano O ieri

probatorio applicabile ai diritti che trovano fondamento nei regimi doganali di origine

dal reg. CEE n. 1602/2000 della Commissione in data 24.7.2000-, del pari inequivoca la
disposizione dell’art. 81 paragr. 1 e 2 del medesimo reg. CEE n. 2454/1993 —come sopra
modificato- secondo cui “i prodotti originari…possono all’atto dell’importazione nella Comunità
beneficiare delle preferenze tariffarie…su presentazione di un certificato di origine,

modulo A…11

certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo

ai fini

§ 2.4.2

Tuttavia tale “efficacia giustificativa” del trattamento tariffario più

favorevole (idest: tale efficacia rappresentativa della origine del prodotto), attribuita ai
predetti moduli, non è assoluta, in quanto le autorità doganali dello Stato membro in cui
la merce viene immessa al consumo possono verificare

“a posteriori” (dunque

successivamente al rilascio del predetto certificato) la genuinità del documento e la
esattezza della origine del prodotto indicata nel certificato FORM-A od EUR-1 (cfr.
Corte giustizia 17.7.1997, Pascoal & Filhos, cit.,punto 30; id. 9.3.2006 Beemsterboer, cit, punti
32-33), venendo pertanto ad essere privato, il documento, della propria efficacia

“giustificativa-dimostrativa” in caso di accertamento, non soltanto della contraffazione
od alterazione del certificato, ma anche della falsa od inesatta rappresentazione dei fatti
in esso indicati (cfr. art. 26 paragr. 2 CDC -che dispone: “Nonostante la presentazione di detto
documento l’autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi,

qualsiasi altra prova

complementare per accertarsi che l’origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa
comunitaria”—; art. 220 reg. CEE n. 2913/1992 CDC, con la norma di attuazione di cui all’art. 94
comma 1 e 5 reg. n. 2454/93 -nel testo vigente “ratione temporis”, ed attualmente riprodotta

nell’art. 122 del regolamento di esecuzione- che dispone: “il controllo a posteriori dei certificati di
origine, modulo A, viene effettuato per sondaggio ovvero ogniqualvolta le autorità doganali della
Comunità nutrano dubbi fondati circa la autenticità del documento o la esattezza delle
in questione”, ed autorizza le autorità doganali a

informazioni circa la origine effettiva dei prodotti

rifiutare il beneficio delle misure tariffarie preferenziali, ove persistano “dubbi fondati” all’esito
delle verifiche eseguite o delle informazioni fornite dalle autorità pubbliche del Paese beneficiario).

Ne consegue che la normativa comunitaria che disciplina espressamente la
“contabilizzazione a posteriori” del dazio doganale (art. 220 CDC, art. 94 DAC),
attribuendo espressamente alle autorità dello Stato membro di importazione la facoltà di
14
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

Co
Stefano

.
vieri

delle referenze tariffarie…”).

contestare -anche in seguito al provvedimento definitivo di accettazione della
importazione- la origine della merce e di rifiutare la applicazione del regime
preferenziale di origine (recuperando l’importo daziario dovuto), si palesa del tutto
incompatibile con l’attribuzione di “fede privilegiata” al documento rilasciato dalle
autorità del Paese terzo beneficiario.
In proposito l’art. 220, paragr. 2, punto b) del reg. CEE n. 2913/92 (nel testo modificato

a-) non si procede a contabilizzazione a posteriori quando l’importo del dazio non è
stato liquidato “per un errore della autorità doganale,

che non poteva ragionevolmente

essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le
disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione alla dogana”
b-) l’ipotesi predetta ricorre anche quando la posizione preferenziale di una merce è
stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità

di un Paese terzo: in tal caso il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove
esso si riveli inesatto, costituisce “un errore” che non poteva ragionevolmente essere
scoperto dal debitore purchè questi abbia agito in buona fede
c-) in deroga alla disposizione precedente il rilascio di un certificato irregolare “non
costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una situazione
fattuale inesatta riferita dall’esportatore”,

salvo che (eccezione alla deroga) risulti

provato che le autorità che hanno rilasciato il certificato “erano informate o avrebbero
ragionevolmente dovuto essere informate” che le merci non avevano i requisiti per
beneficiare del trattamento preferenziale, e sempre che risulti dimostrata la “buone fede”
del debitore, il quale è tenuto a fornire la prova di aver “agito con diligenza per
assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale”
(la prova della buone fede è, in ogni caso, esclusa dalla pubblicazione sulla GUCE di avvisi che
segnalino fondati dubbi sulla corretta applicazione del regime preferenziale da parte del Paese
beneficiario).

La descritta disciplina normativa del “controllo a posteriori” rifluisce direttamente
anche sulla natura probatoria del certificato di origine e sulla applicazione della regola
del riparto dell’onere probatorio.
15
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

Co . est.
Stefano Olivieri

dal reg. CE n. 2700/2000 applicabile “ratione temporis”) dispone che:

Premesso, infatti, che la prova del carattere originario dei prodotti deve essere fornita
dall’operatore mediante il certificato FORM-A od EUR-1 e la procedura di controllo a
posteriori è volta essenzialmente a verificare l’esattezza dell’origine indicata nei
certificati precedentemente rilasciati (cfr. Corte giustizia 7.12.1993 in causa C-12/92 ,
Huygen, punto 16; id. 17.7.1997 in causa C-97/95 Pascoal & Filhos LD, punto 30; id. 9.3.2006,
in causa C-293/04, Beemsterboer Coldstore Service, punto 32; id. 15.12.2011, in causa C-

Vermogensverwaltung Gmbh, punto 17) :

– spetta alla Autorità doganale comunitaria che intenda recuperare a posteriori il
dazio fornire elementi atti ad invalidare la prova documentale in questione,
ovvero dimostrare che “il rilascio dei certificati inesatti è imputabile alla inesatta
presentazione dei fatti da parte dell’esportatore” (cfr. Corte giustizia 9.3.2006
Beemsterboer in causa C-293/04, punto 39; Corte cass. V sez. 27.7.2012 n. 13483), a

meno che la prova di tale imputabilità sia resa impossibile a causa di negligenza
od impedimento opposto dalla stessa ditta esportatrice (perdita o mancata esibizione
dei documenti allegati -a comprova della origine della merce- alla richiesta di emissione del
certificato FORM-A od EUR-1, e comunque di qualisiasi altro documento commerciale,
fiscale, doganale, di trasporto dal quale possa evincersi la reale origine del prodotto) e tale

impossibilità riveste carattere oggettivo, dovendo ravvisarsi anche nel caso di
eventi non riferibili a condotta dolosa o colposa dell’esportatore, quale ad
esempio la naturale cessazione dell’attività (cfr. Corte giustizia in data 8.11.2012 in
causa C-438/11, Lagura Vermogensverwaltung Gmbh, punto 32)

– spetterà, in tal caso, all’interessato -invertendosi l’onere della prova- fornire la
prova contraria della esattezza delle indicazioni fornite dall’esportatore al
momento della richiesta di rilascio del certificato, ovvero la prova che le autorità
che hanno emesso il certificato inesatto. successivamente eventualmente
invalidato, al tempo del rilascio dello stesso erano informate o avrebbero dovuto
essere informate che la dichiarazione della ditta esportatrice era inveritiera in
quanto le merci non avevano i requisiti per beneficiare del trattamento
preferenziale: non può procedersi, pertanto, a contabilizzazione a posteriori volta
16
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

Con
Stefano Oli ieri

409/10, Afasia Knits Deutschland, punto 43; id. 8.11.2012 in causa C-438/11, Lagura

al recupero del dazio applicato in misura ridotta in virtù del regime preferenziale
di origine, soltanto se l’operatore economico interessato ha fornito la prova
dell’esistenza dell’errore “colpevole” commesso dalle autorità che hanno emesso
il certificato, ovvero la prova della violazione di obblighi di controllo previsti da
norme che vincolano tali autorità, e sempre che venga dimostrata altresì la “buona
fede” della impresa importatrice (cfr. Corte giustizia 9.3.2006 Beemsterboer in causa

La norma comunitaria in esame non pone, pertanto, alcuna limitazione alla
contestazione da parte della autorità doganali comunitarie delle “irregolarità” del
certificato di origine emesso dal Paese beneficiario (ivi inclusa la contestazione del requisito
di origine dei prodotti falsamente od inesattamente “riferito” dall’esportatore nella richiesta di
emissione del certificato), individuando esclusivamente le circostanze di fatto che integrano

la esenzione dalla contabilizzazione a posteriori dell’importatore incolpevole che abbia
legittimamente confidato nella correttezza della operazione (e nella effettiva origine
della merce) in conseguenza di un errore determinato da un comportamento attivo,
doloso o colposo, imputabile alle autorità pubbliche del Paese beneficiario.
Limitazioni al potere di contestazione della effettiva origine delle merci non sono
rinvenibili neppure nel regolamento CEE n. 2454/1993 di attuazione del CDC (cfr. art.
94 DAC nel testo vigente “ratione temporis”)

che legittima le autorità della Comunità a

rifiutare, anche in presenza di certificati “formalmente” regolari, il riconoscimento del
trattamento preferenziale ai prodotti importati nel territorio doganale UE, laddove
sussistano “ragionevoli dubbi” in ordine alla diversa origine delle merci, ovvero qualora
gli elementi informativi acquisiti dai Paesi beneficiari ed i risultati delle indagini svolte
dalle autorità di quei Paesi ovvero dagli organi antifrode della Comunità, non consentano
di pervenire con certezza alla prova della origine dei prodotti (ipotesi quest’ultima che
integra una “irregolarità sostanziale” del certificato, non più idoneo, in conseguenza, a costituire
“titolo giustificativo” della applicazione della esenzione o riduzione daziaria: Corte cass. V sez.
6.9.2006 n. 19195; id. V sez. 27.7.2012 n. 13496), come nel caso in cui all’esito delle

verifiche la origine delle merci sia rimasta ignota (cfr. Corte di giustizia 7.12.1993 , causa
17
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

Co est.
Stefano 1ivieri

C-293104, punto 45 e 46).

C-12/92 Huygen, punto 17 e 18, ; id. 14.5.1996 cause riunite C-153/94 e C-204/94, Faroe
Seafood, punto 16; id. 9.3.206 causa C-293/04 Beemsterboer, punto 34; id. 15.12.2011, causa C
—409/10, Afasia, punto 44; id. 8.11.2012 causa C-438/11, Lagura, punto 18).

§ 2.4.3 Dalla disciplina normativa comunitaria emerge, dunque, una netta distinzione
tra il piano della “validità formale” (o della autenticità) del documento (in quanto atto
quanto non alterato nel suo originario contenuto e dotato di tutti i requisiti legali di esistenza e
validità -sottoscrizione, apposizione di timbri, vidimazioni, ecc.- prescritti dall’ordinamento dello
Stato di esportazione) ed il piano degli “effetti giuridici” ad esso ricollegabili, nell’ambito

dei quali occorre ulteriormente distinguere tra la “efficacia di titolo esclusivo di

legittimazione” all’esercizio del diritto al conseguimento del trattamento doganale
preferenziale, e la “efficacia rappresentativa” del documento concernente la attestazione
delle caratteristiche e delle qualità delle merci esportate (tra cui, nella specie, la “origine
delle merci” come definita dagli artt. 23 e 24 CDC), distinzioni che risultano tanto più

evidenti ove si consideri che la formazione e la emissione del certificato in questione
non implica alcun obbligo di preventivo controllo, da parte della autorità pubblica
emittente, della verità delle dichiarazioni rese dall’esportatore circa l’effettiva origine
delle merci (significativa in proposito la risposta fornita all’OLAF dalla Camera degli
esportatori della Repubblica argentina — CERA con nota in data 10.1.2005 secondo cui il

certificato di origine FORM-A veniva rilasciato sulla base di una dichiarazione giurata
dell’esportatore, con la conseguenza che gli organi certificatori del Paese beneficiario non
potevano essere ritenuti responsabili

per fatti che esulavano dall’ambito dei loro poteri di

controllo, quali in particolare l’accertamento della verità delle informazioni relative alla origine dei
prodotti fornite dall’esportatore con la predetta dichiarazione giurata: cfr. ricorso principale pag.
17-18), con la conseguenza che il fatto direttamente percepito ed attestato dal funzionario

della autorità pubblica del Paese beneficiario che emette il certificato FORM-A (ed al
quale in ipotesi dovrebbe essere riconosciuta efficacia probatoria privilegiata), non concerne gli

atti ed i risultati delle indagini compiute per accertare la reale origine del prodotto, ma
semplicemente ed esclusivamente la riferibilità al soggetto esportatore della
dichiarazione dallo stesso resa circa tale origine, rimanendo quindi, in ogni caso (idest:
18
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

Se

s. est.
livieri

formato dalla autorità dello Stato competente ad emetterlo, ed esente da vizi formali e materiali in

anche nel caso in cui il certificato fosse considerato atto pubblico fidefaciente secondo
l’ordinamento giuridico del Paese terzo) sottratta alla efficacia probatoria privilegiata -ed alla

necessaria impugnazione di falso- la indicazione di origine dei prodotti contenuta nel
predetto documento.
Nella specifica materia doganale in esame (regime di origine preferenziale delle merci: art.
20 paragr. 3, lett. d, ed e), ed artt. 23-27 CDC) non è dato, pertanto, rinvenire alcuna altra

comunitario) diretta ad attribuire efficacia di “prova legale assoluta” (juris et de jure) al
documento emesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e richiesto ai fini
del conseguimento del trattamento preferenziale di origine delle merci, né è dato
rinvenire alcuna norma che altrimenti subordini la contestazione circa la “effettiva
origine” dei prodotti, indicata nel certificato, alla previa eliminazione dalla realtà
giuridica di detto documento secondo i mezzi di impugnazione della falsità propri
dell’ordinamento giuridico nel quale tale documento è stato formato.

§ 2.4.4

Infondata deve ancora ritenersi la contestazione della società resistente

relativa alla asserita violazione delle norme comunitarie (art. 26 reg. CE n. 2913/1992;
art. 94 reg. CE n. 2454/93) che, in attuazione del sistema di cooperazione tra le autorità
doganali dello Stato membro (importatore) e del Paese terzo (esportatore), prevedono la
previa trasmissione dei certificati di origine alle autorità pubbliche che li hanno emessi,
affinché tali autorità provvedano alla verifica della “autenticità” degli stessi, disponendo
le opportune indagini in loco ed assolvendo quindi all’impegno di comunicare i risultati
di tali indagini fornendo esaustivi chiarimenti, nella specie, sulla origine effettiva della
merce.

Premesso che il rilievo della società resistente non inficia le conclusioni raggiunte,
non essendo espressamente comminate dalle norme comunitarie sanzioni di invalidità
dalle norme in ordine al provvedimento di contabilizzazione a posteriori del dazio ed alla
emissione dei conseguenti avvisi di rettifica, rileva il Collegio che, nella specie, non
risulta, infatti, violato il principio di diritto comunitario (da estendersi a qualsiasi
19
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

Coì. st.
ivieri
Stefan

norma di diritto comunitario (né tanto meno di diritto interno dello Stato membro

tipologia di certificato di origine delle merci) secondo cui “il controllo a posteriori dei
certificati EUR-1 rilasciati dallo Stato di esportazione, le conclusioni alle quali sono
pervenute le autorità di quest’ultimo, si impongono alle autorità dello Stato membro di
importazione. Infatti la cooperazione sancita da un protocollo relativo alla origine dei
prodotti può funzionare soltanto se lo Stato di importazione accetta le valutazioni
legalmente effettuate al riguardo dallo Stato di esportazione (sentenze 17 luglio 1997,
62)” (cfr. Corte giustizia UE 15.12.2011, causa C-409/10, Hauptzollamt Hambur-Afasia Knits,
punto 29;), atteso che: 1- la Missione comunitaria si è svolta in piena collaborazione con

le autorità dello Stato argentino ed ha consentito all’OLAF di richiedere ed acquisire
anche documentazione rinvenuta in loco (bollette di importazione, fatture, ecc.); 2- i
certificati di origine sono stati trasmessi e sottoposti ad esame della autorità pubblica
argentina (CERA) che aveva provveduto ad emetterli; 3- tale autorità (CERA) ha
comunicato i risultati della verifica anche all’OLAF (nota di risposta in data 10.1.2005),
non ritenuti dirimenti ai fini della prova della effettiva origine argentina dei prodotti,
essendosi limitata la predetta autorità (CERA) a confermare la regolarità formale dei
documenti emessi, specificando che esulava dalle proprie competenze qualsiasi verifica
della effettiva corrispondenza della merce alla origine dichiarata dall’esportatore.

L’accertamento da parte degli organi comunitari, all’esito della indagine antifrode, di
una diversa origine della merce rispetto a quella indicata nei certificati emessi dal Paese
beneficiario (la “missione comunitaria” presso Paesi terzi è espressamente prevista dall’art. 20
del reg. CE del 13.3.1997 n. 515 allo scopo di assicurare l’osservanza della regolamentazione
doganale nell’ambito del sistema comunitario (art. 1 reg.), ed ha ad oggetto la “raccolta di tutti gli
elementi comprovati l’irregolarità di operazioni che appaiono contrarie alla regolamentazione
doganale” (art. 19 reg.). L’invio della missione è subordinata alla condizione che il Paese terzo si
sia giuridicamente impegnato a prestare assistenza (art. 19 reg.). L’art. 21 reg. n. 515/97
riconosce valore di prova, utilizzabile nei procedimenti dello Stato membro (art. 45 paragr. 2),
alle informazioni contenute in documenti trasmessi dalle autorità del Paese terzo, lasciando tuttavia
intatti i poteri di indagine della Commissione che possono essere esercitati direttamente od anche
20
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Ann s.p.a.

est
.
s5\b

fano livieri

causa C-97/95, Pascoal & Filhos , punto 33 ;……25 febbraio 2010, causa C-386/08 Brita, punto

avvalendosi delle autorità del Paese terzo) non ha integrato, pertanto, alcuna violazione delle

norme comunitarie di procedura dettate per lo svolgimento delle indagini antifrode e del
controllo a posteriori tali da precludere alla Amministrazione doganale ogni possibile
contestazione sulla origine effettiva della merce e rendere illegittimo il procedimento di
revisione doganale ex art. 11 Dlgs n. 374/1990.
Dirimente, in ogni caso, a ritenere infondata la contestazione della società resistente, è

argentino volto a riconoscere un reciproco trattamento preferenziale alle merci delle parti
contraenti, come è dato evincere dal rilascio dei certificati FORM-A (e non EUR-1) da
parte della autorità competente al commercio (e non dalla autorità doganale)
dell’Argentina. Ed infatti esclusivamente all’indicato presupposto di reciprocità, avente
fonte convenzionale, la giurisprudenza comunitaria subordina l’obbligo del necessario
riconoscimento, da parte della autorità degli Stati membri, dei risultati in ordine
all’accertamento della origine del prodotto cui sono pervenute -attraverso procedimenti
legalmente svolti- le autorità competenti (ivi incluse le sentenze emesse dalla autorità
giudiziaria: Corte di giustizia 9.2.2006, cause riunite C-23/04 e C-25104, Sfakianakis AEVE,
punto 24 e 25) del Paese terzo in cui opera la ditta esportatrice che ha richiesto il rilascio

del certificato d’origine, riconoscimento che trova fondamento giuridico nello stesso
rapporto di cooperazione amministrativa e di equiordinazione, istituito dall’accordo, tra
le autorità degli Stati contraenti, nonchè fondamento pratico nel fatto che “sono le
autorità dello Stato di esportazione a poter più agevolmente, e direttamente, accertare le
circostanze che condizionano l’origine del prodotto” (cfr. Corte di giustizia 12.7.1984,
causa C-218/83, Les Rapides Savoyards, punto 26 e 27; id. Sfakianakis, cit., punto 23; id.
Afasia, cit., punto 29).

Diversamente nel caso in cui difetti tale rapporto associativo o

concordato, ovvero nel caso in cui il regime tariffario preferenziale di origine sia stato
riconosciuto unilaterlamente dalla Comunità, la giurisprudenza comunitaria ha
puntulmente evidenziato come ” 35 Tuttavia, resta pur sempre il fatto che la necessità
per le amministrazioni doganali degli Stati membri di accettare le valutazioni effettuate
dalle autorità doganali dello Stato esportatore non si manifesta allo stesso modo
allorché il regime preferenziale è introdotto non da un accordo internazionale fra
21
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

Se

. est.
Olivieri

la mancanza di un “accordo di libero scambio” tra la Unione Europea e lo Stato

l’Unione e uno Stato terzo basato su obblighi reciproci, ma da un provvedimento
autonomo dell’Unione (sentenza Faroe Seafood e a., cit., punto 24). 36 Pertanto,
occorre constatare che, nell’ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate
instaurato unilateralmente dall’Unione, le autorità dello Stato di esportazione non

possono vincolare quest’ultima e i suoi Stati membri alla loro valutazione in merito
alla validità dei certificati d’origine «modulo A»

allorché, in circostanze come quelle

continuano a nutrire dubbi sull’origine reale delle merci, nonostante tali certificati
d’origine non siano stati dichiarati invalidi. 37 La soluzione contraria, che

priverebbe le autorità doganali dello Stato di importazione,

nell’ambito di un

procedimento come quello principale, instaurato dinanzi ad un giudice di questo stesso
Stato, della possibilità di domandare la prova che il certificato d’origine si basa su una

situazione fattuale riferita in maniera inesatta o esatta dall’esportatore,
vanificherebbe l’obiettivo del controllo a posteriori

che è, come emerge dal punto 17

della presente sentenza, quello di verificare successivamente l’esattezza dell’origine
delle merci indicata nel certificato d’origine «modulo A» ” (cfr. Corte giustizia
8.11.2012, causa C-438/11, Lagura , cit.).

Nel caso di specie, come rilevato, non soltanto la importazione in questione non è
regolata da uno specifico accordo di libero scambio tra l’Unione e l’Argentina, ma la
stessa risposta fornita dalla autorità argentina (CERA) in seguito alla richiesta degli
organi antifrode della Comunità è risultata inidonea a consentire di individuare con
certezza quale fosse la reale origine dei prodotti esportati dalla Argentina nel terriotrio
doganale della Comunità.

§ 2.4.5 Alla stregua delle precedenti considerazioni deve, pertanto:

– affermarsi il principio di diritto secondo cui il “certificato di origine” delle
merci (FORM-A, EUR-1) emesso dalle autorità del Paese di esportazione,
22
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

C
Stefan

est.
ivieri

oggetto del procedimento principale, le autorità doganali dello Stato di importazione

previsto dall’art. 26 regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12.10.1992 e
succ. mod. e dagli artt. 80 ss. del regolamento CEE n. 2494/93 della Commissione
del 2.7.1993 -nel testo vigente ratione temporis-, costituisce

“titolo di

legittimazione esclusivo” per esercitare il diritto alla fruizione dello specifico
regime doganale previsto in relazione alla origine del prodotto (“condicio sine qua
non”), ma allo stesso documento, in difetto di espressa previsione delle norme

assoluta” (juris et de jure) dei fatti costitutivi di tale diritto, ed in specie della
“effettiva origine” della merce importata dal Paese terzo che ha emesso il
certificato, tenuto conto, da un lato, che alcun obbligo giuridico è imposto in via
generale alle autorità del Paese terzo di effettuare il controllo della merce al
momento del rilascio del certificato (come emerge dall’art. 81 reg. CEE n. 2454/93
secondo cui tale autorità può limitarsi ad accertare che i dati indicati nella dichiarazione resa
dall’esportatore corrispondano ai requisiti di origine previsti dalle norme comunitarie);

dall’altro che le autorità doganali dello Stato membro di importazione, in presenza
di ragionevoli dubbi, sono autorizzate a contestare la “effettiva” origine del
prodotto importato, indipendentemente dalla regolarità e validità formale del
certificato esibito dall’importatore, ed a rifiutare l’applicazione dello specifico
regime doganale, contabilizzando a posteriori il dazio dovuto, qualora non siano
state fornite prove ovvero le prove fornite non abbiano consentito di appurare con
certezza la effettiva origine dei prodotti, o ancora quando all’esito delle indagini
svolte i prodotti siano risultati di diversa origine da quella indicata nel certificato;

ribadirsi il principio di diritto secondo cui né il rifiuto del beneficio di
applicazione di tariffe preferenziali, nè il recupero “a posteriori” dei dazi esentati
o ridotti, sono subordinati all’annullamento o alla revoca del documento
(certificato FORM-A od EUR-1) da parte delle autorità del Paese terzo emittente,
in quanto l’adozione delle misure recuperatorie del dazio è legittimata anche in
base alle sole risultanze delle indagini effettuate dagli organi ispettivi comunitari,
secondo il disposto dell’art. 26 del predetto Regolamento CEE n. 2913 del 1992 e
23
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Ann s.p.a.

C
est.
Stefailo livieri

comunitarie doganali, non può riconoscersi anche efficacia di “prova legale

dell’art. 94, par. 5 -testo vigente ratione temporis-, del Regolamento CEE n. 2454
del 1993 (cfr. Corte cass. V sez. 6.9.2006 n. 19195; id. V sez. 12.6.2009 n. 13680; id. V
sez. 4.4.2012 n. 5400).

§ 2.4.6 Pertanto, la statuizione della sentenza della CTR campana, secondo cui i
certificati di origine delle merci non potevano essere “disconosciuti” dalle Autorità

discussione in difetto di un previo procedimento giudiziario che avesse accertato la
falsità (ideologica) del documento, in quanto adottata in contrasto con i principi
enunciati, non può ritenersi conforme a diritto, dovendo in conseguenza la sentenza
impugnata essere cassata in “parte qua”.

§ 2.5 Con il secondo motivo di ricorso la Agenzia delle Dogane lamenta la

violazione degli artt 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360co 1 n. 3) c.p.c., avendo i
Giudici territoriali disatteso lo schema normativo della prova logico-presuntiva,
omettendo di esaminare e valutare i molteplici elementi indiziari prodotti dall’Ufficio nel
corso del giudizio, ampiamente idonei ad integrare i fatti od elementi noti aventi i
caratteri di gravità precisione e concordanza, e dai quali era dato, pertanto, pervenire
all’accertamento della condotta fraudolenta.
La Agenzia ricorrente ha assolto al requisito di specificità del motivo evidenziando i
passaggi logici della motivazione della sentenza di appello ritenuti difformi dallo schema
normativo di formazione della prova logica, rilevando che il quadro indiziario di
riferimento -valutato nella sua complessità oggettiva- (A- rapporto fmale OLAF 618.12.2004 dal quale risultava che: 1- TUPY Argentina s.r.l. acquistava dal Brasile accessori già
filettati, come era emerso dal “data-base” della società che registrava la tipologia dei prodotti
importati ed esportati venendo a coincidere il numero di codice IRAM 2548 con quello del
nomenclatore doganale europeo EN 10242, conforme alla norma internazionale ISO 49, che
identificava i prodotti in ghisa malleabile “filettata”; 2- i numeri di ordine ed i dati identificativi
della merce degli ordini di importazione ed esportazione coincidevano; 3- il peso del materiale
importato ed esportato coincideva, ciò che escludeva a esecuzione in Argentina del processo di
24
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

Co est.
Stefa
livieri

comunitarie e la efficacia probatoria del certificato FORM-A non poteva essere posta in

lavorazione di filettatura che i funzionari della stesa TUPY Argentina avevano dichiarato
determinare una perdita di peso pari al 10% ; 4- i tempi minimi occorrenti per la lavorazione, pari a
quindici giorni -comprendenti trasporto dal Brasile, sosta nei magazzini, consegna ai terzisti,
lavorazione, sosta in deposito merci in attesa della spedizione, esportazione- come dichiarato dai
rapp.ti legali di TUPY Argentina, non erano compatibili con quelli riscontrati tra la importazione
del prodotto grezzo e la esportazione di quello finito, 5- non era stato accertato che RUBCAR –

macchine ed attrezzature idonee alla lavorazione, e del pari la società CANNING non aveva
capacità produttiva adeguata a consegnare quantità di prodotto lavorato pari a quelle esportate dalla
società argentina in Europa. B- dichiarazioni rese a verbale 30.6.2004 dai legali rapp.ti di TUPY
Argentina in palese contrasto con quelle rilasciate in pari data dai rapp.ti legali della DEMA s.a.
ed Industrias Aguila Bianca s.a., avendo i primi affermato di aver stipulato in data 1.10.2000 con la
società Rubcar -ed in data 5.12.2001 con la società Fonderia Canning- contratti per la lavorazione
del prodotto non filettato importato dal Brasile, e di aver convenuto corrispettivi di ammontare pari
al 60% del valore del prodotto; al contrario avendo dichiarato il direttore della società Aguila
Bianca, da un lato, che le uniche ditte in Argentina in grado di “produrre” tali prodotti finiti erano
oltre la propria la DEMA s.a. e che tali ditte unitamente alla Canning erano le uniche in grado di
effettuare la “lavorazione” di profilati malleabili in ghisa e tubi filettati, dall’altro che il proprio
preventivo -che prevedeva il ben più modesto ricarico del 6%- era stato rifiutato dai rapp.ti legali
della società brasiliana TUPY Fundicoes Ltda -ditta esportatrice in Argentina- in quanto ritenuto
“troppo costoso”) doveva ritenersi dotato dei requisiti di “precisione” e “gravità”

(concludenza) ed in quanto composto da plurimi indizi, anche dell’ulteriore requisito di
compatibilità reciproca (“concordanza”) tra le singole circostanze fattuali (in quanto non
solo non escludentisi ma tutte convergenti verso il medesimo risultato), individuando altresì

l’errore di tipo logico-deduttivo nella mancata applicazione della relazione di inferenza
tra il fatto noto e quello oggetto di prova.

§ 2.5.1 Gli stessi argomenti svolti a sostegno del secondo motivo sono stati ripresi
dalla Agenzia ricorrente nella formulazione del settimo motivo con il quale è stato
dedotto il vizio di insufficiente motivazione

su punti controversi e decisivi della

controversia in relazione all’art. 360co l n. 5) c.p.c., avendo omesso i Giudici di merito
di rappresentare in modo adeguato l’iter logico attraverso il quale erano pervenuti a
25
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arrn s.p.a.

Co4ist.
Stefan
livieri

società cui la Tupy Argentina si era rivolta per eseguire i lavori di filettatura- disponesse di

privilegiare nella valutazione probatoria la nota trasmessa all’OLAF dal responsabile
della Camera degli esportatori della Repubblica argentina CERA
travisando le affermazioni ivi contenute

peraltro estrapolando e

e la sentenza penale del Tribunale argentino che

aveva escluso il reato di contrabbando senza tuttavia accertare la effettiva origine della
merce esportata in Europa, rispetto ai numerosi elementi indiziari risultanti delle
complesse indagini, compendiati nel rapporto redatto dall’OLAF, che conducevano alla

apoditticamente ritenuti sforniti dei requisiti previsti dall’art. 2729 c.c..

§ 2.5.2 H settimo motivo è inammissibile difettando del necessario requisito
prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile “ratione temporis”, essendo del tutto omessa
la sintetica formulazione della “chiara indicazione de/fatto controverso” in relazione al
quale le ragioni della sentenza appaiono insufficienti a giustificare la decisione

Il secondo motivo è, invece, fondato.

§ 2.5.3 Occorre premettere che l’ordinamento comunitario attribuisce piena rilevanza
di elemento probatorio alla relazione redatta dall’OLAF all’esito delle indagini antifrode,
come previsto dall’art. 9 comma 2 del reg. CE n. 1073/1999 del Parlamento e del
Consiglio in data 25.5.1999 (relativo alle “indagini svolte dall’Ufficio per la lotta
antifrode (OLAF)”) che espressamente considera la relazione redatta dall’OLAF al
termine delle indagini “equipollente” alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori
dello Stato membro, tanto ai fini delle “regole di valutazione” applicabili, quanto ai fini
del “valore” probatorio da riconoscere a tali relazioni secondo la disciplina legislativa
dello Stato membro.
Ne consegue che alla relazione OLAF “redatta tenendo conto delle prescrizioni di
procedura previste nella legislazione dello Stato membro interessato” può essere
attribuita efficacia probatoria privilegiata limitatamente ai “fatti accertati” ex art. 9
comma 1 reg. 1073/99 (in quanto accaduti alla presenza degli ispettori), con esclusione
26
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

Con st.
livieri
Stefan

dimostrazione della origine brasiliana dei prodotti e che, invece, erano stati

evidentemente delle eventuali valutazioni espresse dall’organo ispettivo nella parte del
documento concernente le “conclusioni della indagine”.
Occorre precisare, al riguardo, che se la indicata norma comunitaria attribuisce tale
efficacia probatoria esclusivamente al rapporto finale (“al termine della indagine
l’Ufficio redige sotto l’autorità del direttore una relazione finale.. .Le relazioni così
elaborate costituiscono elementi di prova…”), tuttavia la stessa non pone alcuna

Stato membro anche delle altre fonti di prova acquisite nel corso delle indagini svolte
dall’OLAF, come è dato evincere dall’art. 9co3 e dall’art. 10col del medesimo
regolamento comunitario i quali prevedono la trasmissione alle autorità degli Stati
membri interessati, rispettivamente, di

“ogni documento utile” acquisito e la

comunicazione di “qualsiasi informazione” ottenuta nel corso delle indagini, come
peraltro riconosciuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui

“la

relazione elaborata dall’OLAF ha piena valenza probatoria nei procedimenti
amministrativi e giudiziari dello Stato membro così come dispone il reg. CE 1073/99 e
dunque gli elementi raccolti in quei verbali e fatti propri nell’avviso di accertamento
sono del tutto idonei a giustificare la pretesa di recupero” (cfr. Corte cass. V sez. ord.
2.3.2009 n. 4997; id. 24.9.2008 n. 23985; id. 28.5.2008 n. 13890), non dubitandosi in tali

sentenze che, se la relazione elaborata dall’OLAF ha pieno valore probatorio, anche “gli

elementi raccolti in quei verbali e fatti propri nell’avviso di accertamento” sono idonei
a sostenere la pretesa tributaria (cfr.: Corte cass. n. 23985/2008, in motivazione; id. V sez.
27.7.2012 n. 13496).

§ 2.5.4 Tanto premesso l’accertamento della violazione dello schema logico
presuntivo ex art. 2727-2729 c.c. deve essere compiuto alla stregua del criterio “secondo
cui le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare
apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile
del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti
secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di
27
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

s. est.
Stefàtiò Olivieri

limitazione in ordine alla utilizzabilità nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello

opinabilità” (cfr. Corte cass. III sez. 23.3.2005 n. 6220), essendo criticabile, pertanto, in
sede di legittimità il ragionamento del giudice di merito in relazione ai requisiti propri
della prova presuntiva “allorchè difetti l’inferenza probabilistica, tutte le volte in cui
sussistano inferenze probabilistiche plurime o elementi discordanti rispetto alla
decisione” (cfr. Corte cass. V sez. 2.3.2012 n. 3281).

destituito “tout court” di rilevanza probatoria il complesso degli elementi indiziari
evidenziati nel rapporto OLAF e negli altri documenti prodotti in giudizio

(elementi

indiziari diffusamente riportati nel ricorso principale alle pag. 59-65, mediante trascrizione sia della
direttiva dell’Ufficio Centrale Antifrode in data 12.12.2004 n. 11174, che della relazione finale
dell’OLAF), essendosi limitati, apoditticamente e genericamente, ad affermare la

mancanza di “fatti od elementi noti” idonei a fondare un processo logico-deduttivo
dimostrativo della evasione del dazio antidumping, senza tuttavia fornire logica
giustificazione a tale conclusione, omettendo di indicare eventuali contraddizioni tra i
dati emersi dalle indagini ovvero eventuali incongruenze tra i fatti indiziari tali, secondo
il dato esperienziale, da escludere con certezza qualsiasi nesso di derivazione causale
logica del fatto-ignorato dal fatto-presupposto, ovvero ancora evidenziando la
eccezionalità ovvero la irregolarità probabilistica, secondo l’ “id quod plerumque
accidit”, della sequenza “fatto noto-fatto ignorato” costitutiva della prova per
presunzione.
Né la esclusione della applicazione, nella specie, dello schema logico presuntivo da
parte della CTR sembra poter trovare adeguata giustificazione in base al mero richiamo,
contenuto in sentenza, alla risposta comunicata all’OLAF dalla Camera degli esportatori
della Repubblica argentina – CERA con nota in data 10.1.2005 o ancora in base al
richiamo alla sentenza penale, emessa dalla Autorità giudiziaria argentina in data 9
ottobre 2002, che aveva escluso responsabilità penali dei legali rapp.ti di Tupy Argentina
s.r.l. nella violazione delle disposizioni comunitarie antidumping, atteso che il giudizio
di comparazione e prevalenza delle prove addotte dalle parti a dimostrazione,
rispettivamente, dei fatti costitutivi ovvero estintivi/modificativi del diritto controverso,
28
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arrn s.p.a.

ns. est.
Olivieri

Orbene dalla lettura della sentenza impugnata emerge che i Giudici tributari hanno

si colloca in una fase logicamente successiva rispetto a quella della corretta e completa
individuazione di tutti gli elementi fattuali rilevanti -compresi quelli secondari- ai fini
della esatta ricostruzione della fattispecie concreta, tali per l’appunto configurandosi i
singoli elementi indiziari che sono emersi all’esito delle indagini svolte dalla Missione
comunitaria in Argentina e che avrebbero dovuto essere specificamente considerati ed
esaustivamente esaminati dai Giudici di merito, sia singolarmente che

normativo degli artt. 2727 e 2729 c.c..

Ed infatti l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova,
la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti
dalla legge, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il
giudizio logico con cui si deduce l’esistenza del fatto ignoto, sono censurabili in sede di
legittimità, non soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ma anche sotto il
profilo dell’errore di diritto laddove la decisione non sia rispettosa dei principi che
regolano la prova per presunzioni qualora venga in questione l’esistenza della base della
presunzione e dei fatti noti, che fanno parte della struttura normativa della presunzione
ex art. 2727 e 2729 c.c. (cfr. Corte cass. sez. lav. 6.8.2003 n. 11906; id. I sez. 14.5.2005 n.
10135).

Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto costituisce principio ripetutamente
affermato dalla Corte che i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza,
richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi,
soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi,
“pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare
preventivamente la rilevanza dei vari indizi

e di individuare quelli ritenuti significativi

e da ricomprendere nel suddetto contesto

articolato e globale” (cfr. Corte eass. III sez.

10.11.2003 n. 16831; id. III sez. 5.12.2011 n. 26022), con la conseguenza che il ragionamento

del giudice di merito, riferito ai requisiti di cui all’art. 2729 c.c., incorre nel vizio di
legittimità ex art. 360co l n. 3) c.p.c., come violazione dello schema normativo (error
29
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arrn s.p.a.

complessivamente, al fine di valutarne la rilevanza e concludenza secondo lo schema

juris), allorché venga riconosciuta la prova logica in difetto della necessaria inferenza
probabilistica -le volte in cui sussistano inferenze probabilistiche plurime o elementi probatori
discordanti-, ovvero venga disconosciuta la prova logica qualora tale inferenza

probabilistica trovi, invece, fondamento in una condivisa ed affermata regola di
esperienza (cfr. Corte cass. V sez. 2.3.2012 n. 3281).

rendere chiaramente apprezzabile il criterio -necessariamente logico- seguito nel
riconoscere o disconoscere, con riferimento ai fatti secondari risultanti dal processo, gli
elementi normativi dello schema presuntivo, evidenziando nella motivazione della
sentenza entrambi i seguenti momenti valutativi: a) in primo luogo, occorre che il
giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli
intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente,
rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività
parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; b) successivamente, egli deve
procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e
accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una
valida prova presuntiva, che al contrario non potrebbe dirsi raggiunta con certezza
considerando atomisticamente uno o alcuni indizi, con la conseguenza che deve ritenersi
“viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il
giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza

accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero
in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi,

nel senso che ognuno avrebbe

potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole
completamento” (cfr. Corte cass. V sez. 18.9.2003 n. 13819; id. I sez. 13.10.2005 n. 19894; id.
V sez. 15.1.2007 n. 722; id. SU 11.1.2008 n. 584).

§ 2.5.5 I Giudici territoriali non si sono conformati agli indicati principi, omettendo di
indicare le ragioni per cui gli elementi indiziari, individuati dalla relazione OLAF,
30
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

cq. est.
Stefaiio Olivieri

Il Giudice di merito deve, pertanto, esercitare la propria discrezionalità in modo da

difettassero, singolarmente e complessivamente considerati, dei requisiti di precisione e
concludenza, ragioni la cui esternazione era tanto più imposta nel caso di specie, tenuto
conto che ai Giudici degli Stati membri non è dato prescindere dai “fatti accertati”
dall’Ufficio per la lotta antifrode, che “costituiscono elementi di prova nei procedimenti
amministrativi e giudiziari dello Stato membro” (come espressamente disposto dall’art. 9
comma 1 e 2 del reg. CE n. 1073/1999 del Parlamento e del Consiglio in data 25.5.1999 e più in

conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata in quanto inficiata dal vizio
di “error in judicando” denunciato con il secondo motivo.

§ 2.6 Con i motivi quinto e sesto la Agenzia fiscale impugna la sentenza di appello
per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 in riferimento all’art.
1 col lett. c) Dlgs n. 32/2001, dell’art. 3 legge n. 241/1990 nonché dell’ari 11 Dlgs n.
374/1990 (quinto motivo), ed ancora per violazione delle medesime norme di diritto
nonché dell’art. 24 legge n. 241/1990 e dell’art 4 del reg. CEE 30.5.2001 n. 1049, in
riferimento agli artt. 2 e 4 DM 29.10.1996 n. 603 (sesto motivo), in relazione all’art.
360co1 n. 3 c.p.c.
La Agenzia fiscale, da un lato, sostiene che gli atti impositivi erano adeguatamente
motivati, in quanto il recupero del dazio doganale antidumping veniva giustificato dalla
effettiva origine brasiliana della merce importata rispetto alla origine argentina
dichiarata nella bolletta; dall’altro rileva come le norme comunitarie e statali regolanti i
limiti di accesso agli atti di indagine svolti dall’OLAF non consentivano di allegare agli
avvisi di rettifica i verbali o le relazione ispettive redatti in sede di indagine antifrode
dall ‘OLAF.

La ricorrente sembra eccepire anche -pur in difetto di indicazione in rubrica delle
norme violate o del paradigma di legittimità invocato- il vizio di eccesso di pronuncia
del Giudice territoriale, essendo stati esaminati ed accolti i motivi di appello incidentale
(relativi alla nullità degli avvisi per vizio della motivazione consistente nella omessa allegazione dei
31
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Ann s.p.a.

Con est.
Ste no livieri

generale dall’art. 21 paragr. 2 reg. CE n. 515/1997 del Consiglio in data 13.3.1997), con la

documenti delle indagini OLAF) sebbene la CTR avesse già rigettato l’appello principale

dell’Ufficio finanziario.
Quest’ultima censura è palesemente priva di pregio in quanto il rigetto della
impugnazione principale non esaurisce l’interesse dell’appellante incidentale ad ottenere
una pronuncia sulla domanda, ritualmente introdotta, fondata su una distinta “causa
petendi” (vizio di legittimità dell’atto impositivo impugnato), rispetto a quella accolta in

meno l’interesse alla impugnazione (incidentale) e non essendo questa condizionata
all’esito della impugnazione principale che concerne la diversa domanda esaminata e
decisa dai Giudici di prime cure.

§ 2.6.1 H quinto motivo è fondato.

Occorre premettere che il requisito formale di cui all’art. 7 legge n. 212/2000 e, per
quanto attiene agli avvisi di rettifica in materia doganale, di cui all’art. 11 comma 5 bis
Dlgs 8.11.1990 n. 374 (“la motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad
un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato
all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale
ai fini della difesa…”), può essere assolto dalla Amministrazione finanziaria anche
attraverso una motivazione dell’atto impositivo “per relationem” alle risultanze degli atti
della indagine condotta dall’OLAF (pacifica è la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla
piena legittimità di tale forma di motivazione: ex pluribus Corte cass. V sez. 5.2.2009 n. 2749; id.
V sez. 9.2.2010 n. 2806; id. V sez. 9.4.2010 n. 8504).

L’obbligo di allegazione dell’atto richiamato “per relationem” trova, tuttavia, limite
nella stessa ragionevolezza della norma. Pertanto è stato affermato da questa Corte che
“in tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), nel
prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni
documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui
32
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

. est.
Stej Olivieri

primo grado (insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria), non venendo

il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente
notificazione; infatti, un’interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto
con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che,
nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria,
limitando al massimo le cause d’invalidità o d’inammissibilità chiaramente
irragionevoli” (cfr. Corte cass. V sez. 2.7.2008 n. 18073). Pertanto se l’atto richiamato è

dell’atto e degli altri elementi necessari alla individuazione della pubblicazione (cfr.
Corte cass SU 14.5.2010 n. 11722 “tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro
atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque
essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini
o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne
abbia conoscenza o conoscibilità: l’atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente
abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non
deve essere necessariamente allegato alla cartella -secondo una interpretazione non puramente
formalistica della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, (cosiddetto Statuto del contribuente),
sempre che ne siano indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di
pubblicazione”). Ed ancora è stato precisato che l’obbligo di allegazione dell’atto o

documento al quale è disposta la “relatio” ha “funzione integrativa” delle ragioni che,
per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, con la conseguenza che
non si estende a quegli atti, pur indicati nell’avviso di accertamento, che non rivestono
carattere essenziale in quanto non svolgono alcuna funzione esplicativa “dei presupposti
di fatto e delle ragioni giuridiche” sui quali è fondata la determinazione dell’Ufficio
tributario (cfr. Corte cass. V sez. 18.12.2009 n. 26683 “il contribuente ha, infatti, diritto di
conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il
diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol
perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri
atti abbia, pertanto, mero valore “narrativo”), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori
atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato
nell’atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il
contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento,
33
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

f.in s. est.
Steano Olivieri

stato pubblicato su albi o bollettini ufficiali è sufficiente la indicazione degli estremi

>

occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata
nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione”).

§ 2.6.2 Nella specie è incontestato che gli avvisi di rettifica, emessi ai sensi dell’art.
11 Dlgs n. 374/1990, motivavano la pretesa in base alla “diversa indicazione di origine
(Argentina anziché Brasile)” del prodotto importato, identificato con riferimento a

della merce …è stata constatata attraverso accertamento da parte di Missione
comunitaria in Argentina dal 6 al 18 dicembre 2004 (INF AMM 14/2002)”.
Tale motivazione appare sufficiente ad individuare la causa giustificativa del
recupero daziario ed a porre la società in grado di apprestare le proprie difese -sia
mediante la mera negazione dei fatti costitutivi della pretesa di recupero daziario, sia contrastando
l’atto impositivo mediante la indicazione della documentazione e degli elementi probatori idonei a
dimostrare la effettiva origine del prodotto- dovendosi, al riguardo, distinguere nettamente la

questione relativa alla esistenza ed adeguatezza della motivazione dell’atto impositivo,
quale requisito formale di validità dell’avviso di accertamento (art. 7 legge n. 212/2000;
l’obbligo dei requisiti motivazionali richiesti a pena di nullità dell’atto impositivo è stato attuato con
il Dlgs 26.1.2001 n. 32), dalla questione attinente, invece, alla indicazione ed alla

effettività delle prove dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (cfr. Corte cass. I sez.
17.1.1997 n. 459; id. I sez. 5.6.1998 n. 5544; id. V sez. 1.8.2000 n. 10052), indicazione

quest’ultima che non è richiesta dalle indicate norme tributarie quale elemento
costitutivo della validità dell’atto impositivo e che rimane in conseguenza disciplinata
dalle regole proprie della istruzione probatoria che trovano applicazione nello
svolgimento del processo introdotto dal contribuente con il ricorso di opposizione
all’atto impositivo.
L’adeguatezza della motivazione dell’atto di rettifica, intesa nel senso di esternazione
dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto idonee a consentire al contribuente di
apprestare la propria difesa, deve necessariamente essere valutata in relazione alla
minore o maggiore complessità della fattispecie normativa che disciplina il rapporto
controverso, e nel caso di specie, in cui veniva in questione l’applicazione delle misure
34
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arrn s.p.a.

C s. est.
Stef no Olivieri

ciascuna delle operazioni doganali eseguite, aggiungendo inoltre che “la reale origine

antidumping disposte con il regolamento CEE n. 1784/2000, l’elemento essenziale e
determinante a giustificare la pretesa del recupero daziario, era la specifica
individuazione della diversa origine delle merci, essendo il Brasile ricompreso tra i Paesi
soggetti alla restrizione doganale (non avrebbe, invece, assolto al requisito di validità
motivazionale la mera contestazione della origine argentina dei prodotti),

individuazione

correttamente riportata negli avvisi di rettifica che vanno dunque esenti dal vizio di

§ 2.6.3 Occorre, inoltre, rilevare come la emissione degli avvisi di rettifica abbia fatto
seguito al “verbale di constatazione” redatto all’esito del procedimento di revisione
doganale che prevede la instaurazione del contraddittorio con la società importatrice -ai
sensi dell’art. 11 comma 4 bis Dlgs n. 374/90-, contraddittorio nel quale la ditta è
invitata a produrre osservazioni e documenti e che dunque implica necessariamente la
“conoscenza” dei rilievi e delle contestazioni mosse dall’Ufficio (sulla indefettibilità del
contraddittorio nella fase amministrativa: Corte cass. I sez 10542/98; id. V sez. 11.6.2010 n.
14105).

§ 2.6.4 Pertanto è da ritenersi viziata da errore di diritto la statuizione con la quale la
CTR campana ha dichiarato la nullità degli avvisi per violazione dell’obbligo di
allegazione degli atti relativi alla indagine OLAF, avendo omesso i Giudici di merito di
considerare che la specifica indicazione della diversa origine della merce era sufficiente
ad evidenziare il presupposto di fatto -impeditivo del riconoscimento del dritto
dell’importatore alla applicazione del regime tariffario più favorevole- sul quale era
fondata la pretesa tributaria, attenendo la produzione in giudizio degli atti richiamati
nell’atto impositivo e nel PVC al differente ambito della deduzione probatoria (cfr. Corte
eass. v sez. 5.4.2013 n. 8399).
La sentenza va dunque cassata anche in relazione al vizio di legittimità denunciato
con il motivo esaminato.

35
RG n. 9859+13833/2008
ric.Ag.Dogane c/Jannone Arm s.p.a.

Co est.
Stefan

nullità eccepito dalla società importatrice.

ESENTE DA REGISTitAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26o’41906
N. 131 TAC. ALL. k4. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA

§ 2.7 La idoneità degli avvisi di rettifica ad assolvere al requisito di validità
motivazionale esonera il Collegio dall’esame del sesto motivo in quanto proposto dalla
Agenzia fiscale in via logicamente subordinata al mancato accoglimento del quinto
motivo.

§ 2.8 In conclusione il ricorso principale trova accoglimento (quanto al primo,

settimo), il ricorso incidentale deve essere rigettato, e la sentenza impugnata va,
pertanto, cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria
della regione Campania che, attenendosi ai principi di diritto enunciati ai paragrafi §
2.4.5 e § 2.5.4 della presente motivazione, provvederà a nuova disamina del materiale
istruttorio, nonchè alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione:
– accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata
e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Campania
che, attenendosi ai principi di diritto enunciati ai paragrafi § 2.4.5 e § 2.5.4 della
presente motivazione, provvederà a nuova disamina del materiale istruttorio, nonchè alla
liquidazione anche delle spese del presente giudizio.
UPOS.liTtr0
IL

Così deciso nella camera di consiglio 8.1.2013

4

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secondo, terzo, quarto e quinto motivo, assorbito il sesto e dichiarato inammissibile il

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