Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24439 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.17/10/2017),  n. 24439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14452-2012 proposto da:

F.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO MAZZEO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 2/B, presso lo studio dell’avvocato FABIO LEPRI, rappresentato

e difeso dall’avvocato DARIO LOLLI, giusta procura speciale per

Notaio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2757/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/11/2011 R.G.N. 1700/2010.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza dell’11.11.2011 la corte d’ Appello Lecce ha respinto il ricorso di F.G., avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva respinto la domanda del F. diretta a far accertare il diritto a differenze retributive con conseguente condanna al pagamento da parte del datore di lavoro M.G..

Che la Corte territoriale ha confermato il mancato assolvimento da parte del F. della prova dell’esatto periodo lavorativo, dell’inquadramento superiore rivendicato ed dell’orario svolto e quindi della spettanza delle differenze retributive rivendicate. In particolare la Corte ha rilevato che testi escussi non avevano confermato le circostanze dedotte da F., rilevanti ai fini dell’accertamento richiesto.

Che avverso la sentenza ha proposto ricorso F., affidato a due motivi.

Che ha resistito il M. con controricorso, poi depositando anche memoria difensiva ai sensi degli artt. 378 e 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il ricorso è denunciata:1) La violazione ed errata interpretazione dell’art. 2697 c.c. e del CCNL settore metalmeccanici aziende artigiane, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e poi anche omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Secondo l’appellante la corte di merito non avrebbe valutato correttamente le testimonianze S.A. e Ma.Ro., rispetto alle dichiarazioni rese da altri testimoni, M. e V.. In particolare lamenta il ricorrente che non sarebbe stato valutato quanto riferito dal teste Sardella in relazione all’inizio della prestazione del F., avvenuto nel settembre 2003; 2) sempre violazione art. 2697 c.c. e poi artt. 115 e 116 c.pc. ed anche omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per errata valutazione delle prove, sia per omessa valutazione del corretto inquadramento spettante che sarebbe stato di elettricista specializzato, sia per presunta adeguatezza e sufficienza della retribuzione corrisposta. Secondo il ricorrente la Corte d’appello si sarebbe attestata solo sull’indicazione della busta paga da cui risultava un inquadramento come “elettricista”, senza verificare se il 5^ livello corrispondesse alle mansioni effettivamente svolte.

Che i motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.

Che in primo luogo le censure vengono confusamente indicate sia come rientranti nel vizio di violazione di legge che in quello motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. In realtà il ricorrente lamenta un errato esame delle prove ritenendo che non sarebbero state adeguatamente valutate. Ma la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili.(cfr tra le tante cass. n.11511/2014) senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, (cass. n. 16467/2017).

Che peraltro sul punto il ricorso è anche privo di autosufficienza perchè non sono state per intero trascritte le deposizioni dei testi indicati, così da poter consentire una obiettiva valutazione dell’effettiva incongruità logica della motivazione in relazione ad esse.

Che anche rispetto al motivo relativo all’esatto inquadramento spettante ed alla adeguatezza e sufficienza della retribuzione il ricorso è inammissibile, trattandosi di censure confuse e non adeguatamente esposte. Si deduce un non corretto inquadramento nel 5 livello del ccnl del settore, ma non si trascrivono le declaratorie contrattuali, nè di fatto si indica quale sarebbe il superiore inquadramento; ancora una volta quindi con violazione del principio di autosufficienza.

Che in relazione all’esatto inquadramento ed alle relative declaratorie contrattuali questa Corte ha infatti più volte rilevato che qualora si intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, si ha l’onere “di specificare i canoni che in concreto si assumano violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole che individuano l’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa (cfr Cass. n. 25728/2013). Che deve pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente soccombente alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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