Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24439 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. I, 10/09/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 10/09/2021), n.24439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21995/2020 proposto da:

A.I., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella

Macaluso, con studio in Caltanissetta Corso Sicilia 105, elegge

domicilio presso l’indirizzo di posta elettronica certificata

antonella.macaluso.avvocaticl.legalmail.it;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, rapp. e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 717/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 18/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2021 dal Consigliere relatore Dott. Rita RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il ricorrente, cittadino pakistano, ha narrato di avere lasciato il paese perché suo padre, membro del partito (OMISSIS), era stato ucciso per aver parlato male del gruppo sunnito durante un discorso in un villaggio vicino. Respinta la richiesta di protezione internazionale dalla competente Commissione territoriale, il ricorrente ha adito il Tribunale di Caltanissetta che ha ritenuto la storia poco credibile e confermato il giudizio della Commissione.

La Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto l’appello dell’odierno ricorrente rilevando che il racconto della vicenda individuale è contraddittorio e privo di dettagli. La Corte ha quindi escluso il rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rilevando che, secondo le informazioni tratte dal report EASO 2018 nel paese di provenienza del ricorrente (Punjab) non si rileva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato. La Corte ha infine escluso il diritto riconoscimento della protezione umanitaria considerando che la documentazione allegata relativa a un rapporto di lavoro intercorrente con una società, come operaio generico assunto a tempo indeterminato, e la circostanza che il soggetto si trovi in Italia dal 2015 con pregresse attività lavorative, non hanno decisivo rilievo.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a tre motivi.

Il Ministero non costituito tempestivamente ha depositato istanza per la partecipazione all’eventuale discussione orale.

La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 18 maggio 2021.

Ciò premesso, la Corte osserva che il terzo motivo del ricorso relativo alla importanza, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, del radicamento sul territorio italiano, poiché il soggetto si trova in Italia da diversi anni, man mano inserendosi nel mondo del lavoro fino a conseguire oggi un contratto di lavoro a tempo indeterminato, attinge la questione rimessa alle sezioni unite di questa Corte con ordinanza n. 28316 del 2020 (RGN 10188 del 2020); che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo in attesa della suddetta decisione (U.P. 25 maggio 2021).

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

 

 

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