Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24438 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Avv. G.G., rappresentato e difeso da se medesimo, con

domicilio eletto nello studio dell’Avv. Alessandro Ferri in Roma,

via Giovanni Severano, n. 35;

– ricorrente –

contro

B.A., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Anna Bartoli, con

domicilio eletto nello studio dell’Avv. Giovanni Bonaccio in Roma,

piazzale Clodio, n. 56 (angolo via Teulada);

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Rimini in data 11 marzo 2013.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Giovanni Bonaccio, per delega dell’Avv. Anna Bartoli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Avanti al Giudice di pace di Rimini l’Avv. B.A. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 2486/2007, emesso nei suoi confronti per il pagamento, a favore dell’Avv. G.G., della somma di Euro 700,19, oltre interessi e spese liquidate, sostenendo: che il compenso professionale preteso dal G., marito dell’opponente e contitolare dello studio professionale associato G. & B., per l’opera prestata nella pratica di recupero crediti instaurata nei confronti di tale R.S., non gli era dovuto; che infatti, considerato il rapporto coniugale in essere tra il G. e la B., il primo aveva fin dall’inizio rinunciato al pagamento di ogni compenso nei confronti della seconda.

All’udienza di prima comparizione si costituiva G.G., deducendo di non avere mai rinunciato ai propri compensi professionali.

L’adito Giudice di pace, con sentenza n. 85/2011, decidendo secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, rigettava l’opposizione, rilevando che non sussiste alcuna presunzione generale di gratuità delle prestazioni professionali rese tra marito e moglie, operante solo in materia di lavoro subordinato e non professionale, e che non v’era prova che fosse intervenuto in concreto un accordo di gratuità delle prestazioni professionali rese tra i coniugi.

2. – Il Tribunale di Rimini, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 20 febbraio 2013, in totale riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato il G. a restituire alla B. quanto ottenuto in forza del decreto ingiuntivo revocato e ha condannato il G. alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Euro 2.200 per il primo grado ed in Euro 1.500 per il secondo grado.

2.1. – Il Tribunale ha osservato che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di una parcella corredata dal parere del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Rimini per l’importo di Euro 561,60, relativa a prestazioni professionali svolte per l’emissione di un atto di precetto contro R.S. e, pertanto, non per imporre alla B. la restituzione di quanto questa avesse già incassato a titolo di spese legali dalla R. (pari a lire 670.185).

Premesso in fatto che le prestazioni professionali sono state eseguite dall’Avv. G. a favore della propria moglie, il Tribunale ha rilevato che tra coniugi opera il principio di gratuità delle prestazioni, quand’anche professionali, indipendentemente dal regime di comunione o di separazione da essi prescelto.

La presunzione di gratuità delle prestazioni rese in ambito familiare – ha proseguito il Tribunale – non è stata superata da idonea prova contraria; anzi, l’esistenza di un rapporto associativo oltre che di coniugio e l’avere il G. atteso la causa di separazione personale per rivendicare il pagamento della prestazione professionale, sono circostanze che depongono a favore della originaria gratuità della prestazione.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale il G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 giugno 2013, sulla base di due motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo (violazione ed errata applicazione dell’art. 230-bis cod. civ.) il ricorrente si duole che il Tribunale di Rimini abbia applicato l’art. 230-bis c.c., o quanto meno la presunzione di gratuità del lavoro prestato in ambito professionale, ad una fattispecie del tutto estranea a tale presunzione. Infatti il G. avrebbe chiesto la restituzione di una somma incassata dalla B. e corrisposta da tale R.S. a titolo di pagamento delle spese e delle competenze legali dovute ad esso avvocato a motivo della soccombenza in una procedura esecutiva. Il fatto che la procedura esecutiva fosse stata effettuata su mandato della B., per il recupero di un suo credito professionale, non sposterebbe i termini della questione di diritto che – si assume – investe la pretesa di un coniuge di trattenere per sè somme affidatele da altri a titolo di pagamento di attività lavorativa svolta dal marito. Ad avviso del ricorrente, la presunzione di gratuità non potrebbe essere estesa fino a ricomprendere quanto pagato da terzi con imputazione del pagamento alla remunerazione del lavoro prestato dal professionista in una procedura in cui il familiare era parte processuale.

1.1. – Il motivo è inammissibile perchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 230-bis cod. civ. è prospettata in relazione ad una causa petendi diversa rispetto quella accertata dal giudice del merito.

Il Tribunale ha infatti rilevato che la somma di denaro richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo, sulla base di una parcella corredata dal parere di congruità del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Rimini, riguarda il pagamento di prestazioni professionali eseguite dall’Avv. G. a favore della moglie per l’emissione di un atto di precetto contro R.S..

Il Tribunale ha altresì escluso che il decreto ingiuntivo sia stato richiesto per ottenere dalla B. la restituzione di quanto costei avesse già incassato a titolo di spese legali dalla R..

La denuncia di violazione di legge è articolata sul presupposto che l’Avv. G. abbia chiesto la restituzione della somma incassata dalla B. a corrisposta dalla R. a titolo di pagamento delle spese e delle competente legali: e quindi ipotizzando una causa petendi restitutoria diversa da quella ricostruita dal giudice del merito nell’interpretare la domanda giudiziale.

E’ pertanto non pertinente l’impostazione del motivo di ricorso, tutto centrato sul rilievo che la questione controversa atterrebbe alla pretesa della moglie di trattenere per sè somme a lei corrisposte da altri a titolo di pagamento dell’attività professionale svolta, in favore dell’accipiens, dal marito avvocato.

2. – Il secondo motivo lamenta violazione ed errata applicazione di norme di diritto processuale. Si premette che il G. ha regolarmente provato che la B. ha incassato e trattenuto l’intera somma pagata dalla R. con unico assegno, comprensiva del capitale e delle spese legali. La B. non avrebbe negato nè contestato questo fatto, sollevando sul punto eccezioni di altra natura, peraltro sfornite di prova e destituite di fondamento. Il Tribunale avrebbe omesso di uniformarsi al principio secondo cui il creditore, nonostante la proposizione dell’opposizione da parte del debitore, può ugualmente richiedere una pronuncia sulla propria pretesa creditoria, ed il giudice ha l’obbligo di pronunciare anche sulla fondatezza del merito della domanda, accogliendola nel caso in cui sia raggiunta la prova del credito vantato. D’altra parte – si ricorda – nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’accoglimento della domanda dell’ingiungente creditore si presenta del tutto indipendente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo. Non avendo la B. negato il fatto di avere incassato anche quanto dovuto dal G. per spese anticipate ed attività lavorativa professionale erogata nel procedimento esecutivo contro R.S., su tale fatto il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare.

2.1. – Il motivo è inammissibile per genericità. Il ricorso non solo non indica quali sarebbero le norme processuali violate, ma soprattutto fonda l’error in procedendo muovendo da presupposti in punto di fatto (“il G. ha regolarmente provato che la B. ha incassato e trattenuto l’intera somma pagata dalla R.S. con unico assegno, comprensiva del capitale e delle spese legali”; “la B. non ha negato nè contestato questo fatto”; “la B. non ha negato il fatto di avere incassato anche quanto dovuto al G.”) che non trovano riscontro nel testo della sentenza impugnata.

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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