Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24438 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.17/10/2017),  n. 24438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25622-2012 proposto da:

V.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MORLACCHINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA VALENTE, giusta procura

speciale in atti;

– ricorrente –

contro

ENTE REGIONE PUGLIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2372/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 12/07/2012 R.G.N. 1708/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA VALENTE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Lecce ha respinto l’appello proposto da V.A. avverso la sentenza del locale Tribunale, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di pagamento della somma di Euro 41.480,50, richiesta alla Regione Puglia a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze retributive riferite al periodo 1 luglio 1972/30 aprile 1994 e liquidate il 31 ottobre 1994.

2. La Corte territoriale, richiamati i termini della pregressa vicenda processuale che aveva riguardato l’inquadramento della V. nei ruoli regionali, ha evidenziato che l’amministrazione aveva provveduto a quantificare la sorte capitale con la Delib. n. 3745 del 20 giugno 1994, che aveva rideterminato il trattamento economico della lavoratrice, fissandone in maniera specifica il preciso ammontare, sia pure in via provvisoria in attesa del giudizio definitivo di merito. Ha ritenuto che a detta data occorresse fare riferimento ai fini della giurisdizione, essendo irrilevante che l’intera questione relativa all’inquadramento fosse stata definita solo con il decreto decisorio del Consiglio di Stato n. 3633 del 25 giugno 2007.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso V.A. sulla base di un unico motivo. La Regione Puglia è rimasta intimata.

4. Con Decreto del 5 giugno 2013 il Presidente Aggiunto, rilevato che sulla questione di giurisdizione prospettata si sono già pronunciate le Sezioni Unite, ha assegnato il ricorso alla Sezione Lavoro.

5. Con atto del 21 aprile 2017 si è costituito nuovo difensore che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso V.A. denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 1, violazione degli artt. 25 e 111 Cost., il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e art. 69, comma 7. Premette di avere agito in giudizio per contestare la quantificazione degli interessi e della rivalutazione monetaria effettuata dalla Regione Puglia con atto del 10 novembre 2008, sicchè la controversia ha ad oggetto non il diritto a percepire gli accessori del credito maturati sulla sorte capitale liquidata nell’anno 1994, bensì il quantum di detta pretesa, incontestata nell’an. Evidenzia, inoltre, che la delibera del 5 luglio 1994 aveva disposto il diverso inquadramento a titolo provvisorio mentre la lesione del suo diritto si era verificata solo a seguito del provvedimento del novembre 2008, con il quale gli interessi e la rivalutazione erano stati erroneamente calcolati.

2. Il ricorso è infondato, perchè la sentenza impugnata che ha declinato la giurisdizione del giudice ordinario ha correttamente applicato i principi di diritto affermati da questa Corte in fattispecie analoghe, ribaditi dalla recente Cass. Sez. U. n. 13574 del 2016, che ha ritenuto riservata alla cognizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il pagamento di interessi e rivalutazione maturati su spettanze retributive tardivamente corrisposte e riferibili al periodo antecedente al 30 giugno 1998.

Si è osservato, infatti, che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato, pone un discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento, non ad un atto giuridico o al momento della instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze posti a base della pretesa avanzata; pertanto, nel caso in cui il lavoratore-attore riferisca le proprie pretese retributive e contributive ad un periodo antecedente al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale deve essere attribuita al giudice amministrativo in sede esclusiva, perchè ciò che rileva è il momento in cui la pretesa dedotta in giudizio è divenuta azionabile (in tal senso anche Cass. Sez. U. 17.2.2017 n. 4220 e le pronunce ivi richiamate, che hanno ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario in controversie aventi ad oggetto il pagamento di interessi e rivalutazione, maturati in epoca antecedente al 1998 ma divenuti esigibili solo a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 136 del 2001).

Si è aggiunto che la giurisdizione del giudice amministrativo non trova deroga per effetto di un riconoscimento del debito da parte della P.A. datrice di lavoro, giacchè tale atto non comporta la novazione del titolo, bensì unicamente l’inversione dell’onere della prova e deve essere valutato, con riguardo alla sua estensione, validità ed efficacia, secondo la disciplina del rapporto in cui interviene (Cass. SU 1 settembre 1999, n. 613; Cass. SU 19 giugno 2000, n. 447; Cass. SU 6 maggio 2003, n. 6888; Cass. SU 4 agosto 2010, n. 18050).

2.1. Nel caso di specie è pacifico che la pretesa della ricorrente si riferisca agli interessi e rivalutazione maturati sulle differenze retributive conseguenti al non corretto inquadramento nei ruoli della Regione Puglia, per il periodo 1 luglio 1972/30 aprile 1994, differenze che la Pubblica Amministrazione ha provveduto a liquidare a seguito dell’adozione della Delib. n. 3745/1994, con la quale, previa rideterminazione del trattamento economico spettante in forza dell’attribuzione del sesto livello, sono stati quantificati gli arretrati, ma limitatamente alla sola sorte capitale.

La V., pertanto, sin dal momento dell’adozione della delibera sopra citata, avrebbe potuto agire in giudizio per ottenere il pagamento anche degli accessori del credito (cfr. Cass. Sez. U. 9.1.2013 n. 298 che in una fattispecie nella quale si discuteva solo della spettanza di interessi e rivalutazione ha precisato che ai fini della giurisdizione rileva la data della liquidazione della sorte capitale), sicchè non rileva, per quanto si è già detto sulla irrilevanza di una successiva ricognizione di debito, la deliberazione del 10 novembre 2008, con la quale le somme sono state liquidate sebbene, a detta della ricorrente, in misura inferiore al dovuto.

L’atto lesivo del diritto della V. non va, infatti, individuato nel provvedimento di liquidazione degli accessori, bensì nella delibera originaria di quantificazione degli arretrati, che avrebbe dovuto includere, per il loro carattere di automaticità, anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, ai quali ” viene riconosciuta la funzione adeguatrice del credito, nel senso che tali accessori sono configurati come elementi essenziali del credito principale che concorrono ad esprimerne l’esatta entità al momento della liquidazione, avendo natura di componenti necessarie del credito originario, come tali destinate ad entrare nel patrimonio del lavoratore indipendentemente dall’effettività del danno, per il solo fatto che il pagamento avvenga con ritardo rispetto alla maturazione del diritto” (Cass. S.U. 4 luglio 2016 n. 13573).

Nè rileva ai fini dell’attribuzione della giurisdizione il decreto decisorio del 25 giugno 2007, con il quale il Consiglio di Stato ha dichiarato perento il gravame proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza del TAR Lecce che aveva annullato il provvedimento del CO.RE.CO che aveva impedito l’efficacia della delibera di giunta n. 7750 del 6 ottobre 1986 di riconoscimento del 6^ livello retributivo.

Infatti, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il diritto della V. ad ottenere l’inquadramento superiore e le conseguenti differenze retributive era già azionabile in forza della sentenza provvisoriamente esecutiva del TAR Puglia, tanto che, come si desume dal tenore della delibera di liquidazione della sorte capitale trascritta nel ricorso, la ricorrente aveva agito in sede di ottemperanza per la nomina di un commissario ad acta, il quale aveva disposto il diverso inquadramento con atto n. 8 del 29.12.1993, inquadramento al quale aveva fatto seguito la liquidazione delle spettanze maturate sino all’aprile 1994.

Nella fattispecie, pertanto, non rileva l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza più recente di questa Corte secondo cui “quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (fra le più recenti in tal senso Cass. Sez. U. 22.3.2017 n. 7305).

Detto principio, infatti, è applicabile nelle sole ipotesi in cui i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio si collochino temporalmente a cavallo fra i due periodi, come accade nei casi di rivendicazione di differenze retributive maturate ante e post il 30 giugno 1998, non già qualora petitum e causa petendi restino circoscritti alla prima fase del rapporto, di modo che sia esclusa in radice la possibilità di un frazionamento della tutela.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato perchè la Corte territoriale ha correttamente dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, che deve essere qui ribadita. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto la Regione Puglia è rimasta intimata.

PQM

 

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e per l’effetto rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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