Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24438 del 10/09/2021
Cassazione civile sez. I, 10/09/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 10/09/2021), n.24438
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 23026/2020 proposto da:
E.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Felice Patruno, in
virtù di mandato in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,
domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli
uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di BARI n. 618/2020,
pubblicata in data 6 maggio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/05/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza del 6 maggio 2020, la Corte di appello di Bari ha rigettato l’appello proposto da E.M., proveniente dalla Nigeria (Edo State), avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari del 27 dicembre 2017, che aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente.
2. Il richiedente aveva riferito di avere lasciato la Nigeria per paura di subire la stessa sorte del fratello, che, nel (OMISSIS), designato dal padre, già “chief” della comunità, di diventare a sua volta “chief” della comunità, si era rifiutato e, per tale motivo, era morto avvelenato; che il padre, già nel (OMISSIS) gli aveva ordinato di rivestire la medesima carica, ma lui, in quanto cristiano, si era rifiutato.
3. La Corte di appello, precisato che il richiedente aveva chiesto l’accoglimento della domanda limitatamente al riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via gradata, della protezione umanitaria, ha ritenuto superflua l’audizione del ricorrente, in quanto sufficientemente ampia e particolareggiata, anche se poco credibile e contraddittoria; che il racconto del richiedente era riferibile a una situazione di natura personale; che non sussistevano, dunque, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, anche alla luce della fonte richiamata, aggiornata al novembre 2018; quanto alla protezione umanitaria, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che le buste paghe prodotte e il contratto di locazione erano insufficienti a dimostrare una concreta integrazione sociale ed economica, né erano state dedotte altre situazioni soggettive che potevano rendere rischioso o temporaneamente impossibile il suo rimpatrio.
4. E.M. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.
5. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere la Corte distrettuale omesso un riferimento preciso ed aggiornato circa le fonti nazionali ed internazionali da cui desumere le condizioni sociali e politiche del paese di provenienza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la Corte di appello effettuato la valutazione comparativa, alla luce delle allegazioni lavorative, avuto riguardo ai rapporti di lavoro e alle buste paghe prodotte afferenti gli anni da dicembre 2017 ad agosto 2019, e della situazione di violenza generalizzata e diffusa della zona di provenienza del richiedente, nonché del lungo periodo di assenza dal Paese di origine e della giovane età dello stesso.
3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, il vizio di motivazione per omesso esame della documentazione lavorativa riguardanti due anni (rapporto di lavoro alle dipendenze della società “La Conea di Romanazzi & co” come attestato dalle buste paghe da (OMISSIS); rapporto di lavoro alle dipendenze della società “Gruppo M. s.r.l.”, come da buste paga da (OMISSIS); contratto di locazione stipulato il 29 dicembre 2018), che costituiva valida prova dell’inserimento sociale e lavorativa del richiedente.
4. Occorre prendere atto che il secondo motivo di ricorso sottopone allo scrutinio della Corte il tema della correttezza e della congruità della motivazione resa dalla Corte territoriale a corredo del diniego della richiesta di protezione umanitaria, in rapporto ai presupposti della misura di protezione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, il cui apprezzamento svolge la considerazione di questioni di diritto che sono state rimesse al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 28316 depositata in data 11 dicembre 2020.
5. Ne consegue che, avuto riguardo al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione e all’interesse alla salvaguardia della stabilità giurisprudenziale di cui all’art. 374 c.p.c., si impone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso.
PQM
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo e dispone che, all’esito della decisione delle Sezioni Unite, la cancelleria trasmetta il fascicolo al Presidente per la fissazione di una nuova udienza camerale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021