Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24437 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18871-2011 proposto da:

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALCIDE

DE GASPERI 35, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA GRAZIANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FULVIO RICCA;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1323/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Ricca;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avvocato S.A. convenne davanti al Tribunale di Napoli M.A. per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 12.186,48, quale compenso per l’attività svolta in favore di quella in adempimento dell’incarico professionale conferitole il 1 luglio 2000 al fine di ottenere il riconoscimento della qualità di invalida civile e dei relativi benefici economici. Tale attività era consistita nella relativa richiesta nei confronti della ASL NA (OMISSIS), nella diffida all’Assessorato alla Sanità della Regione Campania, nel ricorso al competente Ministero avverso il provvedimento della Commissione medica e, infine, nella domanda rivolta al Tribunale di Napoli per il riconoscimento dell’invalidità e del diritto alla pensione, procedimento concluso con sentenza che aveva accolto la domanda attrice. Di seguito, esponeva l’avvocato S. di aver intrapreso procedimento esecutivo nei confronti dell’INPS, concluso con ordinanza di assegnazione. A fonte di tali attività, la M. non aveva versato alcun anticipo. Si costituiva in giudizio la convenuta M.A., contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 4 luglio 2007, condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 3.430,75 oltre interessi.

Avverso tale sentenza proponeva appello M.A., criticando l’errata pronunzia in ordine alle rilevate negligenze professionali dell’avvocato S., evidenziando come non fosse stato proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro, che aveva liquidato le spese in danno del convenuto soccombente INPS, nè fosse stata depositata in quel giudizio la nota spese, e deducendo la violazione dell’obbligo deontologico, da parte dell’appellata, di informazione della sua rappresentata circa lo svolgimento del mandato conferitole; criticava altresì la mancata decurtazione, dalla somma riconosciuta all’attrice, degli importi liquidati in suo favore, quale distrattaria, dal giudice del lavoro. Si costituiva in giudizio l’appellata, che contestava l’impugnazione e proponeva appello incidentale per il riconoscimento delle somme decurtate dal Tribunale per la difesa conclusionale ed il deposito della nota spese. La CORTE D’APPELLO di NAPOLI, con sentenza n. 1323/2011 del 20 aprile 2011, dichiarava improcedibile l’appello principale, avendo l’appellante prodotto una copia della sentenza impugnata del Tribunale di Napoli mancante delle pagine numero 3 e 4, nonchè inammissibile l’appello incidentale, in quanto tardivamente proposto.

La Corte napoletana osservava, a fondamento della statuizione di improcedibilità dell’appello, che il contenuto delle pagine mancanti non fosse altrimenti desumibile dagli atti difensivi, e che era perciò impossibile ricostruire appieno il compiuto ragionamento fatto dal primo giudice per pervenire alla decisione impugnata. Si trattava evidentemente di pagine relative alla motivazione della sentenza, come desumibile dall’inizio della pagina 5 presente sulla copia prodotta. Aggiungevano i giudici dell’appello che nella copia della sentenza depositata non vi fosse alcun cenno alla mancata allegazione della nota spese da parte dell’avvocato S. nel giudizio in cui aveva difeso gli interessi della M., nonostante che la relativa eccezione fosse stata sollevata dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione in primo grado e fosse infatti poi oggetto di uno specifico motivo di gravarne. Ciò lasciava presumere che su tale eccezione il Tribunale si fosse pronunciato nelle pagine mancanti.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli M.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi di ricorso deducono la violazione, rispettivamente, degli artt. 347 e 348 c.p.c. Si espone la violazione della prima norma, in quanto la costituzione dell’appellante era stata rispettosa delle formalità ivi previste, aggiungendosi che il fatto che la copia depositata della sentenza appellata fosse mancante delle pagine 3 e 4 dovesse imputarsi soltanto alla cancelleria cui quella copia era stata richiesta. In ogni caso, si spiega che la copia prodotta della sentenza presentasse gli elementi essenziali, e che il contenuto mancante fosse desumibile dall’atto di appello, oltre che dagli scritti di controparte. La decisione della Corte di Napoli avrebbe quindi violato l’art. 348 c.p.c. ed il sotteso principio di tassatività delle cause di improcedibilità, a tanto non potendo portare la mancanza di due pagine della sentenza impugnata, la quale al più poteva essere motivo di inammissibilità del gravame, se il contenuto della pronuncia impugnata non fosse altrimenti desumibile. Si aggiunge dalla ricorrente che la pagina 3 mancante nella copia della sentenza prodotta dall’appellante contenesse in gran parte l’indicazione delle eccezioni della M. inserite nella comparsa di risposta di primo grado, tutte comunque ricostruibili dagli atti di parte allegati. Mentre la pagina 4 mancante disattendeva l’eccezione di improcedibilità della domanda per violazione dell’art. 165 c.p.c., ribadiva la non vincolatività nei rapporti tra le parti della liquidazione delle spese processuali fatta dal Tribunale di Napoli in danno del soccombente INPS, negava legittimazione all’avvocato S. ad impugnare la sentenza della causa di invalidità quanto alla misura delle spese liquidate, senza far cenno alla questione della nota spese.

I due motivi di ricorso, il cui esame congiunto è imposto dalla loro intima connessione, sono fondati, per quanto di seguito esposto.

La Corte di Napoli ha argomentato che le era preclusa la possibilità di pronunciare nel merito del gravame in ragione della mancata produzione integrale della copia della sentenza impugnata, non potendo essa disporre di elementi sufficienti ad esprimere la sua decisione. La sentenza della Corte di merito ha spiegato le ragioni per cui era indispensabile la lettura delle pagine mancanti delle sentenza gravata, non avendone altrimenti comprensione alla luce dei motivi di appello e delle difese dell’altra parte.

Ora, è vero che l’art. 347 c.p.c., comma 2 non prevede eccezioni alla regola che il deposito di copia (completa) della sentenza appellata vada effettuato dalla parte appellante mediante inserimento nel proprio fascicolo; ciò, peraltro, non deve necessariamente avvenire all’atto della costituzione dell’appellante, nè entro la prima udienza, essendo comunque sufficiente che sia assicurata la possibilità dell’esame della sentenza impugnata da parte del giudice d’appello al momento della sua decisione, sicchè non può condividersi il rilievo della ricorrente che attribuisce soltanto alla cancelleria l’errore di omesso controllo al momento del rilascio iniziale della copia del provvedimento. L’inserimento nel fascicolo di copia incompleta della sentenza appellata (perchè, nella specie, mancante di due pagine), equivale al compimento di un atto inefficiente, ovvero all’omessa osservanza dell’adempimento prescritto, ove tale mancanza abbia comunque impedito la comprensione integrale del provvedimento.

Peraltro, l’art. 348 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell’appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata.

Questa Corte ha, ciò non di meno, ancora di recente affermato talvolta che il giudice di appello, il quale, al momento della decisione, verifichi che la parte appellante non ha depositato la sentenza impugnata, indispensabile per individuare l’oggetto del gravame e le statuizioni contestate, e che la stessa non è, comunque, presente tra gli atti di causa, deve dichiarare l’improcedibilità del gravarne, non potendo ovviare all’impedimento riscontrato rimettendo la causa sul ruolo con invito alla parte interessata a provvedere al relativo deposito (così Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1079 del 20/01/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15303 del 05/07/2006).

Altrimenti, si è deciso che la mancanza in atti della sentenza di primo grado impugnata, ancorchè quest’ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l’acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l’emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall’atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27536 del 10/12/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 238 del 11/01/2010).

Un’ulteriore soluzione interpretativa, però, ritiene che il giudice di appello, il quale rileva che l’appellante ha depositato una copia incompleta della sentenza impugnata, se non può decidere in base al complesso dei documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l’improcedibilità dell’appello in quanto tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte, cioè una condotta ad essa imputabile sotto il profilo dell’inerzia o imprudenza, sicchè deve, piuttosto, assegnare all’appellante stesso un termine per provvedere al deposito di una copia completa della decisione oggetto di gravame, potendosi poi solo in caso di inottemperanza a tale invito pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23395 del 16/11/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16938 del 25/07/2006; ma già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 20/03/1998, in base al testo dell’art. 348 previgente alla legge n. 353 del 1990).

Quest’ultimo orientamento è da condividere, potendo trovare coerenza anche con l’autorevole insegnamento da ultimo dettato da Cass. Sez. U. Sentenza n. 18121 del 14/09/2016, la quale ha escluso che la notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina dia luogo ad una difformità dell’atto rispetto al modello legale, oppure ad una carenza dei presupposti dell’impugnazione. Tale pronuncia ha in premessa evidenziato come le ipotesi di inammissibilità espressamente previste dalla legge sono accomunate proprio dall’esistenza di un vizio di difformità dell’atto di impugnazione rispetto al modello legale, mentre, nelle fattispecie di inammissibilità elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la caratteristica comune è rappresentata dall’esistenza di un vizio esterno all’atto, che riguarda la sussistenza stessa del potere di impugnazione e, quindi, i presupposti dell’azione impugnatoria. Sicchè, come chiarito dalla Sezioni Unite di questa Corte, la mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell’impugnazione, non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese. In definitiva, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, che si atterrà al principio di diritto enunciato, provvedendo anche sulle spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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