Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24437 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24437 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 2873 del ruolo generale
dell’anno 2011, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
ricorrente

contro
Di Palma Donato & figli s.r.l. (già s.n.c.), in persona del
legale rappresentante

pro tempore,

Di Palma

Marcantonio, Di Palma Saverio, Di Palma Vito,
rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del
controricorso, dall’avv. Luigi Giuseppe Decollanz, presso

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Angelina-Mar P

a snsore

Data pubblicazione: 30/10/2013

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lo studio del quale in Roma, alla via degli Scipioni, n. 110,
elettivamente domiciliano
controricorrentiper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Puglia, sezione 6°, depositata in data 11 dicembre

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 17
dicembre 2012 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
uditi per la ricorrente l’avv. dello Stato Paola Zerman e per i
contribuenti l’avv. Luigi Giuseppe Decollanz;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Tommaso Basile, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso
Fatto
Con distinti avvisi l’agenzia delle entrate accertò, ex articoli 39,
1° comma e 40 del decreto del presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, per l’anno 2003, nei confronti della s.n.c. Di
Palma Donato & figli e dei suoi soci, limitatamente, quanto a questi,
al reddito di partecipazione secondo la percentuale della quota
rispettivamente posseduta, il maggior valore della produzione ai fini
Irap e l’ammontare dell’Iva indebitamente dedotta in quanto
afferente a fatture concernenti operazioni inesistenti, calcolando le
conseguenti maggiore Irap, maggiore Iva, maggiore Irpef e
maggiore addizionale regionale e comunale, oltre alle sanzioni ed
agli interessi.
In particolare, si era accertato che la società aveva utilizzato
fatture passive concernenti operazioni inesistenti di acquisto di
ciliegie e di uve da tavola, con la conseguente contabilizzazione di
elementi negativi di reddito fittizi, ai fini, per un verso, della
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Angelina-Maria Pe • e en e

2009,n. 131/6/09;

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deduzione di costi dal valore della produzione ai fini Irap e, per altro
verso, della detrazione delle imposte sul valore aggiunto addebitate
nelle corrispondenti fatture di vendita.
A seguito delle impugnazioni della società e dei soci, la
commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li accolse,

semplici e non gravi, precise e concordanti, di guisa che la pretesa
fiscale non era provata, soprattutto al cospetto delle puntuali
contestazioni opposte dai contribuenti ai rilievi contenuti nel verbale
della guardia di finanza.
In esito all’appello proposto dall’agenzia delle entrate, la
commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, ha
confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che l’accertamento
si sia basato su argomentazioni con le quali si è giunti ad un fatto
ignoto (l’impossibilità dell’acquisto di prodotti agricoli come
ciliegie ed uva) in base ad un fatto anch’esso ignoto (l’insufficiente
produttività dei terreni), di guisa che l’inesistenza degli acquisti non
appariva dimostrata neanche in via induttiva.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della
sentenza impugnata, affidando il ricorso a due motivi.
Resistono con controricorso la società contribuente ed i soci, i
quali depositano altresì memoria ex art. 378 c.p.c.
Diritto
/.

Col primo e col secondo motivo di ricorso, da esaminare

congiuntamente, perché logicamente avvinti, l’Agenzia delle entrate
denuncia:
-ex articolo 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 39, 1° comma, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600,
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stensore

reputando che le presunzioni poste a base dell’accertamento fossero

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reputando che le presunzioni valorizzate dall’ufficio sono fondate su
elementi gravi, precisi e concordanti, perché pienamente verosimili
in base ai dati elaborati in maniera precisa ed attendibile

primo

motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., l’insufficiente motivazione

dalla violazione dell’articolo 115 del codice di procedura civile, là
dove ha escluso che la quantità di ciliegie e di uva venduta dalla
società eccedeva di gran lunga la produttività media per ettaro dei
terreni messi a coltura. secondo motivo.

2.- L’architrave della sentenza impugnata poggia sulla
esclusione della congruenza del meccanismo presuntivo applicato
dall’ufficio, in quanto, secondo la commissione tributaria regionale,
la presunzione applicata si risolve in una deduzione di un fatto
ignoto, ravvisato nell’impossibilità dell’acquisto di prodotti agricoli
quali ciliegie ed uva, da un fatto anch’esso ignoto, dato
dall’insufficiente produttività dei terreni, sulla base di stime, pareri e
rilievi statistici, neanche riferiti al medesimo anno di accertamento.
2.1. Rileva la Corte che, per proprio, consolidato orientamento,

in tema di presunzioni semplici, vige il criterio secondo cui le
circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da
lasciare apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza
ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una
connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di
esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di
opinabilità; il relativo accertamento non è censurabile in cassazione
se sorretto da motivazione immune da vizi logici (Cass., 23 marzo
2005, n. 6220; Cass. 23 aprile 2010, n. 9784).

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della sentenza su un punto decisivo controverso, determinata anche

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2.2. La motivazione si può dire immune da vizi logici

allorquando sia correttamente applicato il meccanismo della
presunzione, che è quello d’imporre, o di giustificare, un giudizio di
certezza su un fatto rilevante ai fini del decidere, facendolo derivare
non dalla prova di esso, bensì dalla prova, ossia dal giudizio di

2.3. Nel nostro caso, la sentenza impugnata non ha posto in

relazione due fatti, per escluderne l’inferenza logica, bensì due
valutazioni, ossia la valutazione d’impossibilità dell’acquisto dei
prodotti agricoli e la valutazione d’insufficiente produttività.
2.4. Essa, invece, non ha considerato e valutato i fatti che, pure

erano stati acquisiti in giudizio, ossia:
-quanto alla produzione di ciliegie, il numero di alberi da frutto,
l’epoca in cui sono stati piantati, la loro età e la densità
dell’impianto (vedi, al riguardo, pagina 5 del controricorso, che dà
conto di tali elementi di fatto, ossia del numero e dell’età degli
alberi di ciliegio);
-quanto alla produzione di uve da tavola, l’estensione dei terreni
coltivati a vigneto e la densità di piantagione.
2.5.-Né ha senso logico l’osservazione secondo cui sarebbe
inspiegabile la fatturazione, da parte della società in nome collettivo
Di Palma Donato & figli, di acquisti di merci non vendute
dall’impresa agricola F.11i Di Palma, al cospetto della mancata
contestazione dell’entità dei ricavi e delle rimanenze: la spiegazione
risiede nel fatto che la contabilizzazione di fatture di acquisto
concernenti operazioni inesistenti per un verso dà corpo al diritto di
detrazione delle imposte sul valore aggiunto addebitate alla società a
nome collettivo nelle fatture di vendita delle ciliegie e delle uve da
tavola emesse dall’impresa agricola e, per altro verso, riduce la base
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esistenza, di un altro, distinto fatto.

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imponibile dell’Irap, data dalla differenza fra il valore ed i costi
della produzione di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2425 cod.civ.
2.6.-Giova segnalare al riguardo, quanto all’IVA, che l’imposta
sulle operazioni passive, ossia sugli acquisiti compiuti, è recuperata
appunto mediante detrazione dall’imposta dovuta, sotto forma di

dell’erario. E ciò in quanto l’erario acquisisce, ad ogni passaggio del
ciclo produttivo-distributivo, soltanto l’eventuale differenza tra
l’imposta sulle operazioni attive e quella sugli acquisti, ossia
l’importo maturato a debito del soggetto passivo obbligato, nella
periodica sommatoria di Iva a credito ed a debito.
Ne consegue che l’Iva che il cessionario assume di aver pagato
al preteso cedente per l’operazione inesistente non è detraibile,
giustappunto per l’inesistenza dell’operazione cui essa si riferisce:
di qui l’indebito vantaggio fiscale per il cessionario (nel nostro caso,
per la società controricorrente), che fruisca di una detrazione non
dovuta (in tema, su tali meccanismi, vedi Cass. 14 dicembre 2012,
n. 23074).
2.7.- D’altronde, l’articolo 39, 1° comma, lettera d) del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 non impedisce, pure
in presenza di contabilità formalmente regolare, l’accertamento in
rettifica, che presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e
tuttavia contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di
presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 15 dicembre 2006, n.
26919).
2.8.-Si è altresì precisato (Cass., 5 ottobre 2007, n. 20857) che
l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale l’ufficio
finanziario procede alla rettifica di singoli componenti reddituali,
ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell’art. 39, 1°
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sore

credito, derivante da compensazione, vantato nei confronti

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comma, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica numero
600 del 1973, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta,
giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente
tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla
base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano

esaminata (vedi anche Cass. 3 settembre 2008, n. 22173, secondo
cui la regolare tenuta delle scritture contabili non osta
all’accertamento induttivo per il tramite del ricorso a presunzioni
fornite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza,
determinando l’inversione dell’onere della prova a carico del
contribuente in merito alla sussistenza di operazioni imponibili delle
quali l’amministrazione finanziaria contesti la natura fittizia).
3.-La sentenza va in conseguenza cassata, con rinvio, anche per
le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale
della Puglia, che provvederà a svolgere gli accertamenti omessi.

per questi motivi

IL

La Corte:
rt41111

– accoglie il ricorso;

Mia. .

~Io
9014A

-cassa la sentenza impugnata;
-rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione
tributaria regionale della Puglia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 17 dicembre 2012.

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seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità

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