Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24437 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. I, 21/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3564/2009 proposto da:

T.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE G. ROSSINI 26, presso l’avvocato VASSELLI Laura, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 20, presso l’avvocato PAGANELLI Maurizio, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato THOMASER GIUSEPPE,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3750/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato VASSELLI LAURA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PAGANELLI MAURIZIO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3750 depositata il 24 settembre 2008, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da T.P. nei confronti di R.M. avverso precedente decisione del Tribunale di Roma per essersi la sua notifica perfezionata oltre il termine di legge, scaduto alla data del 1 febbraio 2008.

Avverso questa decisione T.P. ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi resistiti dall’intimata con controricorso, ed illustrato altresì con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente col 1^ motivo denuncia erronea e contraddittoria motivazione.

Richiamando i principi espressi nei precedenti di questa Corte nn. 15958/2007 e 9907/2008, lamenta che la Corte territoriale non avrebbe esaminato nè dato giusto rilievo all’attestazione della data di consegna dell’atto da notificare presso l’ufficiale giudiziario, responsabile dell’errata individuazione del recapito della destinataria. Consegnato per la notifica il giorno 20.12.2007, l’appello era pertanto tempestivo rispetto al termine di scadenza del 23.12.2007.

Il quesito di diritto chiede se la motivazione sia erronea ovvero omessa laddove il giudice non abbia valutato la scusabilità dell’errore, consistito nella consegna tempestiva dell’atto all’ufficiale giudiziario che abbia omesso di effettuare la notifica in termini, sul presupposto del trasferimento del domiciliatario presso altro studio servito dal medesimo ufficiale giudiziario.

Il quesito, che difetta della necessaria duplicità di formulazione corrispondente alla duplice prospettazione della denuncia, riferita sia all’errore di diritto che a vizio di omessa motivazione, non è peraltro coerente con la ratio decidendi che, correttamente ispirata ai principi elaborati in materia, fonda la dichiarazione d’inammissibilità dell’appello non certo sul riscontro della tardività della consegna dell’atto introduttivo all’ufficiale giudiziario, ma sull’ascrivibilità del ritardo nel perfezionamento della notifica all’errore del notificante, identificato, in punto di fatto, con la richiesta ad un indirizzo diverso da quello emergente dagli atti di causa.

Secondo quanto accertato dalla Corte d’appello, il primo tentativo, eseguito in termini, non era andato infatti a buon fine a causa dell’errata individuazione del domicilio eletto dell’appellata presso lo studio dell’Avv. Angela Buccico, imputabile al T. che lo aveva indicato presso il recapito indicato nel procedimento delibatorio previsto dall’art. 274 c.c., all’epoca ancora vigente, non coincidente con quello effettivo, menzionato in tutti gli scritti difensivi della fase, che pur connessa era però teleologicamente autonoma – Cass. n. 14023/1991- rispetto al procedimento per dichiarazione di paternità naturale, introdotto dalla R. nei confronti del T. ai sensi dell’art. 269 c.c.. L’addebito al predetto dell’esito negativo del procedimento di notifica, ovvio corollario di questa verifica, rende conto dell’inapplicabilità, ineccepibilmente affermata, dell’invocata scissione del momento perfezionativo della notifica per il notificante rispetto al destinatario, che presuppone la non imputabilità al notificante di quel risultato – per tutte Cass. S.U. 17352/209 e n. 2320/2011, nonchè S.U. n. 7607/2010.

Ne discende il rigetto della censura.

Col 2^ motivo il ricorrente, denunciando ancora vizio di omessa motivazione, ascrive alla Corte del marito di non rilevato che la costituzione dell’appellata aveva sanato il vizio riscontrato e la decadenza in cui era incorso.

Il quesito di diritto chiede se sussista il denunciato vizio laddove il giudice non compia valutazione di un atto d’appello tardivo per fatti non imputabili al difensore e se la successiva costituzione dell’appellato sia idonea a sanare il vizio.

Formulato confusamente, il motivo illustra ed il conseguente quesito propone un principio errato.

La giuridica inesistenza della notifica dell’atto d’appello, insuscettibile in quanto tale sia di rinnovazione che di sanatoria, determinando la tardività dell’appello, ha procurato l’inammissibilità dell’impugnazione, che ha a sua volta, determinato il passaggio in giudicato della decisione gravata, ex se insuscettibile di sanatoria – v. Cass. n. 10671/2006.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna delie ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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