Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24437 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.17/10/2017),  n. 24437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14497-2014 proposto da:

I.R.E.N., S.P.A. P.I. (OMISSIS), già IRIDE, S.P.A. incorporante ENIA

S.P.A., in persona dell’Amministratore delegato pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio

dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ATTILIO BONINI, FABIOLA ZAMBON, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS S.C.C.I.

S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1522/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/12/2013 R.G.N. 1038/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VESCI GERARDO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 2.12.2013, la Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da ENIA s.p.a. (poi fusa per incorporazione in Iride s.p.a.) avverso la cartella esattoriale con cui le era stato richiesto di pagare all’INPS somme dovute a titolo di contributi dovuti per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria nonchè per mobilità dei dipendenti con qualifiche di operai, impiegati e quadri, oltre accessori.

Contro tale statuizione ricorre IREN s.p.a. (già Iride s.p.a.), deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria. L’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., resiste con controricorso, parimenti illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e il secondo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.I.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, comma 1, della L. n. 1115 del 1968, art. 2, della L. n. 474 del 1972, art. 1, della L. n. 164 del 1975, art. 1, della L. n. 270 del 1988, art. 4, della L. n. 142 del 1990, art. 22, della T.U. n. 267 del 2000, art. 113, della L. n. 448 del 2001, art. 35, della D.Lgs. n. 158 del 1995, art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 28, del D.Lgs. n. 333 del 2003, art. 2, della L. n. 133 del 2008, art. 20, comma 2, degli artt. 2112 e 2359 c.c., e della L. n. 223 del 1991, art. 16, commi 1 e 2, nonchè violazione dell’art. 115 c.p.c. e motivazione illogica e insufficiente su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale ritenuto che la società opponente, avendo natura di società per azioni a prevalente capitale pubblico, non potesse essere esentata dal pagamento dei contributi dovuti per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria nonchè per mobilità dei dipendenti con qualifiche di operai, impiegati e quadri, come invece le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

Giudicando su fattispecie affatto sovrapponibile alla presente, questa Corte ha infatti avuto modo di ribadire che, anche successivamente all’entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, art. 35, del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 28 e del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2, (conv. con L. n. 133 del 2008), le società per azioni a prevalente capitale pubblico aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione pur maggioritaria da parte dell’ente pubblico (Cass. nn. 20818 e 20819 del 2013).

Resta da aggiungere che le suesposte conclusioni non possono essere scalfite nè dalla D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 10, il quale – per quanto qui interessa – ha espressamente previsto l’assoggettamento alla cassa integrazione (e alla relativa contribuzione) delle imprese industriali aventi ad oggetto la “produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas”, dal momento che la sua natura innovativa rispetto al quadro ordinamentale già esistente è già stata espressamente disconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in tal senso Cass. nn. 9816 del 2016, 26016 e 26202 del 2015), nè a fortiori dalla L. n. 208 del 2015, art. 1,comma 309, il quale, nel far salvo dal novero delle abrogazioni previste dal D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 46, la D.I.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, (a norma del quale “sono escluse dall’applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell’industria (…) le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato”), ha semmai confermato la voluntas legis di escludere dall’area di operatività delle disposizioni concernenti l’integrazione salariale soltanto quei soggetti che possano qualificarsi come “imprese industriali dello Stato o di altri enti pubblici”, tra le quali, per le ragioni anzidette, non possono figurare le imprese gestite in forma di società a partecipazione pubblica (così Cass. nn. 7332 e 8704 del 2017, dove il richiamo a Cass. S.U. nn. 26283 del 2013 e 5491 del 2014).

Va invece dichiarata inammissibile la doglianza concernente la violazione e falsa applicazione del L. n. 388 del 2000, art. 116, per non avere la Corte territoriale provveduto a ridurre le somme aggiuntive in applicazione dei commi 8 e/o 15 dell’art. cit., in considerazione delle sovrapposizioni normative e dei contrasti di giurisprudenza: è sufficiente sul punto rilevare che essa è stata prospettata per la prima volta con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., disattendendo il principio di diritto secondo cui, poichè le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., sono destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile per loro tramite specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto di argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con l’atto introduttivo, risultandone altrimenti violato il diritto di difesa della controparte (Cass. S.U. n. 11097 del 2006).

Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’INPS come da dispositivo. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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