Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24436 del 30/11/2016
Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, (ud. 13/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24436
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27424-2012 proposto da:
L.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO TONELLI CONTI,
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO
ANDRIULLI, MARIO PARIZZI;
– ricorrente –
contro
L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 18, presso lo studio GREZ E ASSOCIATI SRL, rappresentato
e difeso dall’avv. ROBERTO ANSELMI;
– controricorrente –
e contro
L.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 757/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 31/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/10/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione del procedimento
per intervenuta rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che il ricorrente ha rinunziato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese e controparte ha aderito alla richiesta per cui non bisogna provvedere sulle spese.
PQM
Dichiara estinto per rinunzia il procedimento di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016