Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24436 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, (ud. 13/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27424-2012 proposto da:

L.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO TONELLI CONTI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO

ANDRIULLI, MARIO PARIZZI;

– ricorrente –

contro

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio GREZ E ASSOCIATI SRL, rappresentato

e difeso dall’avv. ROBERTO ANSELMI;

– controricorrente –

e contro

L.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 757/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che il ricorrente ha rinunziato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese e controparte ha aderito alla richiesta per cui non bisogna provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara estinto per rinunzia il procedimento di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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