Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24436 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. I, 30/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 30/09/2019), n.24436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24260/2014 proposto da:

Menchini Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Giambattista Vico 22, presso

lo studio dell’avvocato Picarone Carlo, rappresentata e difesa

dall’avvocato Pardini Stefano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Rdb Spa In Amministrazione Straordinaria, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

G. Pierluigi da Palestrina 55, presso lo studio dell’avvocato

Mariano Rosamaria, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Peccati Michelangelo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata il

10/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2019 da Dott. SOLAINI LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Piacenza, in sede di opposizione, ha respinto, in ciò, confermando la pronuncia del giudice delegato, la domanda d’insinuazione al passivo nella procedura di amministrazione straordinaria della società R.D.B. SpA, proposta dalla società Menchini srl, avente ad oggetto il diritto alla restituzione dell’acconto per Euro 81.240,00 (oltre interessi per Euro 8.052,88), per la pretesa risoluzione di un contratto di fornitura e posa in opera di un edificio industriale prefabbricato, oggetto di un contratto stipulato in data 20 novembre 2007, per il prezzo complessivo di Euro 667.000,00 (oltre Iva).

La società ricorrente ha dedotto che mentre erano in corso le procedure per l’ottenimento del titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell’edificio in oggetto, aveva avuto notizia della cessazione dalla produzione di alcuni componenti aventi caratteristiche estetico-funzionali necessarie per la realizzazione del suddetto edificio e, pertanto, con comunicazione del 22.5.12 veniva richiesto alla società produttrice la disponibilità a tenere in magazzino detti manufatti, in vista del perfezionamento della pratica edilizia. A fronte della mancata risposta, in data 2.7.12, la Menchini srl dava atto della risoluzione del contratto in essere tra le parti per causa imputabile alla R.D.B. SpA, come confermato con successiva comunicazione del 22.8.12, stante l’asserita essenzialità rivestita dai sopra citati prodotti, risultando, pertanto, creditrice nei confronti di quest’ultima società della somma corrispondente all’importo versato a titolo di acconto, oltre interessi.

A fondamento della decisione di rigetto dell’opposizione, il Tribunale riteneva il rapporto ancora in essere, come richiesto dal commissario straordinario, D.Lgs. n. 270 del 1999, ex art. 50 avendo manifestato l’intendimento di adempiere agli obblighi contrattuali, in quanto, non era emersa alcuna essenzialità per l’acquirente di quegli specifici elementi di sostegno e copertura del capannone prefabbricato che ben potevano essere sostituiti da altri, più moderni, con analoghe o migliori caratteristiche tecniche e/o funzionali (in relazione alla portata, ovvero alla resa termica ed allo smaltimento delle acque), nè le previsioni contrattuali assegnavano alle parti la facoltà di sciogliersi unilateralmente dal vincolo assunto.

La società Menchini srl ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali replica la società in amministrazione straordinaria con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, una volta che era pacifico che i componenti richiesti non erano più in produzione e neppure nella disponibilità del magazzino, la società R.B.D. SpA non aveva fornito prova della fungibilità dei nuovi prodotti, con quelli oggetto delle previsioni contrattuali.

Con il secondo motivo, la società ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1218,1219 c.c., art. 1453 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto, erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto che la chiusura dello stabilimento e la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti alla società acquirente sulla disponibilità dei manufatti oggetto di controversia, non integrasse gli estremi per la risoluzione del contratto, e ciò, perchè il tribunale non aveva valutato che vi può essere inadempimento anche prima della scadenza ai fini della risoluzione, consistente nel comportamento univoco del debitore che faccia ragionevolmente temere che alla scadenza egli non adempirà. Con il terzo motivo, la società ricorrente, denuncia il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè il Tribunale non si era pronunciato sulla richiesta subordinata di risoluzione del contratto per impossibilità totale sopravvenuta.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono inammissibili, in quanto mirano a “sovvertire” il giudizio di fatto del tribunale, congruamente motivato e, quindi, incensurabile nella presente sede, relativo all’asserita non essenzialità della prestazione e alla scarsa importanza dell’inadempimento (v. Cass. n. 10995/2015, v. anche, Cass. n. 63 del 1964).

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la gravità dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 c.c., è questione di puro merito e va commisurata all’interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all’adempimento (Cass. n. 4022/18). Il terzo motivo è infondato, in quanto la domanda subordinata di risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione è all’evidenza stata rigettata implicitamente, dalla ritenuta permanenza del vincolo contrattuale (v. p. 3 della sentenza impugnata).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna la società Menchini srl a pagare alla RDB spa in amministrazione straordinaria le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per spese vive, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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