Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24436 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2017, (ud. 04/04/2017, dep.17/10/2017),  n. 24436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22987-2013 proposto da:

G.F.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato

IGNAZIO CASTELLUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI

CIMINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE – COMANDO FORESTALE

DELLA REGIONE SICILIANA (già ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E

FORESTE) P.IVA. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

RESAIS RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ INDUSTRIALI SICILIANE S.P.A.

P.IVA. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 4, presso lo

studio dell’avvocato DANILO LOMBARDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO LUIGI GIUDICE, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1846/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 08/10/2012, R. G. N. 87/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato LUIGI CIMINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.F.P., già dipendente della soppressa Italkali, successivamente transitato in forza della L.R. 16 febbraio 1986, n. 7, alla Resais – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane – s.p.a. con inquadramento nella settima categoria di riferimento, ed infine assegnato all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna dal 15/7/1991, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la Resais s.p.a. e l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna chiedendo l’inquadramento nella superiore ottava categoria e la condanna della società Resais al pagamento delle differenze retributive spettanti a far tempo dal 15/7/1991.

Il giudice adito respingeva il ricorso con pronuncia che veniva confermata dalla Corte distrettuale con sentenza depositata in data 8/10/2012.

A fondamento del decisum il giudice dell’impugnazione argomentava innanzitutto sulla carenza di allegazione e di prova in ordine alle mansioni espletate dal ricorrente nel periodo di attività svolta alle dipendenze della Italkali. Deduceva, atresì che l’onere deduttivo e probatorio a carico del lavoratore in relazione al periodo di cui è controversia, era stato parimenti disatteso essendo state solo sommariamente descritte le mansioni svolte. Specificava, quindi, che il pagamento delle differenze retributive rivendicate, in relazione ad un eventuale svolgimento di mansioni superiori, in assenza di una formale disposizione negoziale imputabile alla Resais, sarebbe gravato unicamente a carico dell’ente utilizzatore. Restando inalterata la natura privatistica del vincolo negoziale, il provvedimento di assegnazione a mansioni superiori adottato dalla amministrazione utilizzatrice, non poteva produrre effetti nei confronti di un datore di lavoro privato, presupponendo tale imputazione che il comando fosse stato disposto nell’esercilio della privata autonomia e che lo stesso datore avesse il potere di farlo cessare in ogni tempo.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il G. affidato a due motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resistono con controricorso entrambe le parti intimate.

Il Collegio ha autorizzato la stesura di motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve in via pregiudiziale respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Resais s.p.a. con riferimento alla circostanza che la notifica sia stata indirizzata al difensore della società presso un indirizzo ((OMISSIS)) diverso da quello indicato nell’atto di costituzione in appello e nella sentenza impugnata ((OMISSIS)), che si assume non sia stata ricevuta dal destinatario entro il termine di un anno dal deposito della – sentenza impugnata (8 ottobre 2013).

2. Questa Corte ha avuto modo di affermare in numerosi approdi (vedi Cass. 25/10/2012 n. 18238, Cass. 15/10/2004, n. 20334; Cass. 14/5/2004, n. 9242) che è nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell’atto, quale la notificazione effettuata al procuratore costituito presso un indirizzo diverso da quello indicato come domicilio (e coincidente con quello della parte); conseguentemente, la nullità è sanabile mediante costituzione della parte – che non può ritenersi intervenuta con la semplice deduzione della nullità della notificazione – o in forza della rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (vedi dà ultimo, Cass. S.U. 20/7/2016 n. 14916).

Va ancora richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, poichè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il perfezionamento si ha per verificato al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, il ricorso per cassazione è tempestivo qualora il relativo plico sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario (e nel caso di specie, da questo inviato) nel termine, non rilevando che esso, per ritardi del servizio postale, sia giunto a destinazione dopo la scadenza del termine stesso (vedi Cass. 11/1/2006 n. 239).

Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, deve affermarsi la rituale instaurazione del presente giudizio, giacche il ricorso risulta notificato al difensore della società Resais costituito nel pregresso grado di giudizio avv. Marcello Giglio in (OMISSIS) con raccomandata spedita in data 8/10/2013. Il ricorso risulta consegnato all’ufficiale giudiziario entro il termine annuale per l’impugnazione sancito dall’art. 327 c.p.c. nella versione di testo applicabile ratione temporis, e ricevuto dal destinatario il quale ha avuto modo di approntare adeguata difesa.

3. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 c.c.n.l. Resais in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la sentenza impugnata per avere erroneamente interpretato il contratto unico collettivo aziendale relativo alla definizione del personale appartenente all’ottavo livello ed alla cd. norma di garanzia professionale, tralasciando di considerare altresì i dettami di cui al D.P.R. n. 128 del 1959 che esplicava quali fossero gli adempimenti connessi al coordinamento del servizio geologico e topografico di una miniera, attività da lui svolta nel periodo di cui è controversia, e di cui la Corte di merito avrebbe dovuto disporre applicazione in virtù del principio jura novit curia.

4. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 3 c.c.n.l. Resais e della L.R. Sicilia 18 febbraio 1986, n. 7, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che il giudice dell’impugnazione abbia errato nel ritenere di non poter confrontare l’inquadramento contrattuale del ricorrente alle dipendenze della Italkali, con quello conseguito alle dipendenze del nuovo datore di lavoro, giacchè le mansioni a lui ascritte erano disciplinate dalla legge, corrispondevano al superiore ottavo livello ed avrebbero giustificato, in base alle norme di garanzia professionale del c.c.n.l. di riferimento oltre che in base alla legge regionale richiamata, l’inquadramento nel superiore livello rivendicato.

5. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono privi di prego per plurime concorrenti ragioni.

Non può sottacersi che il ricorso, laddove stigmatizza la statuizione della Corte distrettuale con cui è stata rimarcata la carenza di allegazione e di prova in ordine all’effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti al superiore inquadramento rivendicato, è inidoneo ad inficiare la pronuncia impugnata.

Si impone, innanzitutto, l’evidenza di un chiaro difetto di specificità del ricorso laddove non reca la riproduzione del tenore dell’atto introduttivo del giudizio, non consentendo a questa Corte di scrutinare l’adempimento del ricorrente agli oneri deduttivi e probatori coessenziali all’accoglimento del diritto azionato e la cui carenza era stata evidenziata dai giudici dell’impugnazione.

Tanto in violazione del principio affermato da questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass. S.U. 18/5/2006 n. 11653/2006, Cass. 12/06/2008 n. 15808, Cass. 2/8/2016 n. 16103).

6. Sotto altro versante, osserva la Corte che, pur volendo ipotizzarsi l’applicabilità alla fattispecie delle dispogizioni di cui al D.P.R. n. 128 del 1959 invocato, sul ricorrente grava comunque l’onere di allegazione e di prova – congruamente rimarcato dalla Corte territoriale – in ordine all’effettivo espletamento delle mansioni corrispondenti al superiore livello contrattuale rivendicato, sia pure mediante il richiamo alle disposizioni di legge che le prevedono.

Onere che nella specie non risulta in alcun modo adempiuto dal G., il quale, anche in sede di note illustrative, si è limitato a dedurre di aver dimostrato documentalmente di aver svolto attività di geologo topografo presso la Italkali, omettendo tuttavia di riprodurre il tenore dell’atto, in violazione dei principi di specificità dei motivi che governa il ricorso per cassazione secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci un difetto di valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (vedi per tutte, Cass. 30/7/2010 n. 17915, Cass. 3/1/2014, n. 48).

7. In definitiva, alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso è respinto.

Consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della Resais s.p.a. e dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna nella misura in dispositivo liquidata.

Infine si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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