Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24436 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. I, 10/09/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 10/09/2021), n.24436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22542/2015 proposto da:

Comune di Milazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 62, presso lo

studio dell’avvocato Nicolosi Flavio, rappresentato e difeso

dall’avvocato Briguglio Carmelo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R.B., L.S.F., L.S.T., elettivamente

domiciliati in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 3, presso lo

studio dell’avvocato Mellaro Massimo, rappresentati e difesi

dall’avvocato Saitta Giuseppe, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

Curatela del Fallimento della (OMISSIS) S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 364/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I Signori L.R.B., L.S.T. e L.S.F. proprietari per la quota indivisa di 2/9 di un appezzamento di terreno sito nel Comune di (OMISSIS) interessato dalla realizzazione, previo intervento espropriativo, del progetto di asse viario di raccordo tra l’autostrada (OMISSIS), il porto e la città di (OMISSIS), convennero davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il Comune di Milazzo per ivi sentirlo condannare alla corresponsione dell’indennità di occupazione temporanea ed al risarcimento del danno pari al valore venale delle zone occupate.

Instaurato il contraddittorio il Comune di Milazzo eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e venne autorizzato a chiamare in causa la impresa concessionaria (OMISSIS) srl oltre alla curatela del Fallimento Soc. Coop. A r.l. (OMISSIS).

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettò la domanda di risarcimento del danno e dichiarò la propria incompetenza funzionale in ordine alla indennità di occupazione legittima.

La Corte di Appello di Messina su impugnazione di L.R.B., L.S.T. e L.S.F., rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Comune di Milazzo, condannò quest’ultimo al pagamento dell’indennità di occupazione legittima nonché al risarcimento dei danni per l’intervenuta occupazione acquisitiva del fondo oltre interessi e rivalutazione più spese di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina il Comune di Milazzo ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L.R.B., L.S.T. e L.S.F. resistono con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Comune di Milazzo denuncia violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 21 del 1985, art. 42 ed artt. 81,100 e 113 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Messina ha respinto l’eccezione difetto di legittimazione

passiva sebbene il Comune di Milazzo avesse affidato in concessione all’Associazione Temporanea di Imprese, guidata da Soc. Coop. A r.l. (OMISSIS) ed (OMISSIS) spa la realizzazione dell’opera pubblica giusta contratto di appalto concessione in data 14/12/1989. Secondo tale contratto il concessionario aveva anche assunto infatti l’obbligo del pagamento delle indennità inerenti le espropriazioni, agli aventi diritto all’atto della presa in possesso dei beni espropriati.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 158 del 1991, art. 22, ed omessa applicazione della L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Corte di Appello di Messina ha accolto le domande risarcitorie senza tener conto della proroga biennale introdotta dalla L. 20 maggio 1991, n. 158, art. 22, secondo la quale l’occupazione legittima era stata prorogata automaticamente di ulteriori due anni, siccome in corso alla data del 1/1/1991 e pertanto non vi era luogo al risarcimento del danno.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in quanto la Corte di Appello di Messina ha accolto le domande risarcitorie senza tuttavia tener conto che i richiedenti erano proprietari solo di una quota indivisa di 2/9 dei terreni occupati mentre i restanti 7/9 appartengono a L.S.G..

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 20, in quanto la Corte di Appello di Messina ha ritenuto che l’occupazione legittima si era protratta per cinque anni mentre al contrario si era protratta per un periodo inferiore.

Ritiene la Corte che la questione della legittimazione passiva del Comune di Milazzo, che deduceva di aver affidato la realizzazione dell’opera in concessione (ai sensi della L. n. 21 del 1985, art. 42, della Regione siciliana) a una società poi fallita, merita approfondimento, poiché, a fronte della giurisprudenza di questa Corte (che in casi analoghi ha affermato la legittimazione esclusiva del concessionario, non solo per l’indennità, ma anche per il risarcimento) risulta la formazione di un nuovo orientamento in applicazione della nota decisione n. 30442/19;

Rilevato, per altro, che sono emersi ulteriori elementi che depongono per la rimessione alla p.u.: il precedente n. 8753/2018 (fra le stesse parti), che ha escluso tout court la legittimazione del Comune; altra decisione, in fattispecie analoga, relativa alla medesima concessione, in cui applicando le varie proroghe ex lege, si afferma la legittimità dell’espropriazione (nella specie esclusa dalla CA di Messina).

Ritenuto opportuno trattare il ricorso in pubblica udienza anche alla luce della sentenza Corte EDU, Caso Arnaboldi c. Italia, 14 marzo 2019 (ricorso n. 43422/07), in relazione all’art. 42 Cost..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

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