Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24435 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24435 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 30/10/2013

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 3119 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
empore, pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
ricorrentecontro
Bator 2000 s.r.l. in liquidazione, in persona del
liquidatore pro tempore;
-intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Lombardia, sezione 34°,
depositata in data 19 gennaio 2006, n. 134;
RG 31 19/2007

1

Angelina-

rrino estensore

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 17
dicembre 2012 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito per l’agenzia delle entrate l’avv. dello Stato Paola Zerman;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale Tommaso Basile, che ha concluso per l’accoglimento del

Fatto
La società contribuente impugnò una cartella di pagamento che
era seguita ad un avviso di accertamento, in relazione al quale la
società aveva proposto istanza di accertamento con adesione, che
non aveva avuto seguito.
La commissione tributaria provinciale accolse il ricorso,
rimarcando l’inosservanza dell’obbligo dell’ufficio di ascoltare la
contribuente nel corso del procedimento di accertamento con
adesione.
A seguito di appello dell’agenzia, la commissione tributaria
regionale ha confermato la sentenza di primo grado, sempre in base
alla affermata violazione dell’ufficio dell’obbligo di rispettare il
rigoroso iter contemplato dal legislatore a regolamentazione del
procedimento di accertamento con adesione, giusta l’articolo 6 (sia
pure erroneamente indicato come articolo 5) del decreto legislativo
n. 218 del 1997.
Ricorre l’agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso a due motivi.
La società non ha spiegato difese.
Diritto
/. Con i due motivi di ricorso, rispettivamente proposti ex

articolo 360, 1° comma, n. 4 ed ex articolo 360, 1° comma, numero

RG 3119/2007

2

Ang

‘a Perrino estensore

ricorso

3, del codice di procedura civile, da esaminare congiuntamente,
perché logicamente avvinti, l’Agenzia delle entrate denuncia:
-la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 del codice di
procedura civile, in quanto la commissione tributaria regionale ha
deciso nel merito la controversia, senza esaminare la preliminare

costituzione in primo grado -primo motivo;
-la violazione e falsa applicazione dell’articolo 6, 3 0 comma del
decreto legislativo 218 del 1997, perché la commissione tributaria
non ha considerato che l’avviso di accertamento oggetto dell’istanza
di adesione era divenuto definitivo —secondo motivo.
2.-1 due motivi sono fondati.
Va preliminarmente rilevato che, sebbene la stessa sentenza
impugnata riferisca in narrativa che con l’appello

<<...viene ribadita anzitutto -l'inammissibilità del-l'emissione della cartella di pagamento per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento>>, essa non spende argomento alcuno in ordine a
quest’eccezione, che trascura di affrontare.
2. 1.-L’eccezione non delibata dalla sentenza è fondata.
È difatti orientamento consolidato di questa Corte che la cartella
esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di
accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un’intimazione di
pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un
nuovo ed autonomo atto impositivo: ne discende che, in base all’art.
19, 3 0 comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, essa
resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni
attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito. Dunque, i
vizi afferenti all’avviso di accertamento non possono essere fatti
valere con l’impugnazione della cartella (orientamento consolidato.

RG 3119/2007

3

Angelina- aria

no estensore

eccezione d’inammissibilità del ricorso, proposta sin dalla

Vedi, ex multis, Cass. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. 30 luglio
2009, n. 17726; Cass. 6 aprile 2001, n. 5105).

2.2. Nel nostro caso, l’avviso di accertamento che ha preceduto
la cartella era senz’altro divenuto definitivo prima dell’emissione di
questa, in ragione del mancato perfezionamento del procedimento di

l’orientamento della Corte secondo cui, in tema di accertamento con
adesione, la presentazione dell’istanza di definizione, così come il
protrarsi nel tempo della relativa procedura, non comportano
l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma ne sospendono soltanto
il termine di impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, senza
che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest’ultimo,
in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, poiché, a
norma degli art. 6 e 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n.
218, soltanto all’atto del perfezionamento della definizione l’avviso
perde efficacia (vedi, da ultimo, Cass., ordinanza 2 marzo 2012, n.
3368).
2.3.-Né incide sul prodursi della definitività dell’accertamento
la circostanza lamentata dalla contribuente concernente la sua
omessa convocazione in seno al procedimento: la convocazione del
contribuente è mera facoltà dall’ufficio, oggetto di valutazione
discrezionale (Cass. 30 dicembre 2009, n. 28051), di guisa che la
sua omissione non comporta la nullità del procedimento di
accertamento adottato dagli uffici, non essendo tale sanzione
prevista dalla legge (Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2010, n. 3676).

3.- Il ricorso va in conseguenza accolto, la sentenza va cassata
e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa
nel merito con la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
introduttivo proposto dalla società contribuente.
RG 3119/2007

4

Angelina-Maria P

nsore

accertamento con adesione: anche sul punto, è compatto

SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL DR.
N. 131 TA3.

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– N. 5

MATERIA TRIBUTARIA

4.- L’andamento processuale della lite comporta la sussistenza
di giusti motivi per compensare le spese inerenti alle fasi di merito.
Le spese inerenti a questa fase seguono, invece, la
soccombenza, giusta la liquidazione in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI
-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso
introduttivo proposto dalla società contribuente;
-compensa le spese inerenti alle fasi di merito;
-condanna la contribuente alla rifusione delle spese inerenti a questa
fase, che liquida in €uro 9000,00 per compensi, oltre alle spese
prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2012.

La Corte:

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