Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24435 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. I, 30/09/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 30/09/2019), n.24435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12085/2014 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n.

2, presso lo studio del Dott. Placidi Alfredo, rappresentato e

difeso dagli avvocati Della Fontana Giovan Ludovico, Della Fontana

Guglielmo, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in

Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

Enel Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via A. Bertoloni n. 44,

presso lo studio dell’avvocato Caturani Cesare, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati De Vergottini Giuseppe, Funes

Carla, con procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 326/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/06/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con atti dirigenziali del 3.7.96 e 29.3.2000 – aventi efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere – la Provincia di Modena autorizzò l’Enel alla costruzione e all’esercizio di un impianto elettrico a 132 kv per sostituire un vecchio impianto risalente al 1920. L’occupazione d’urgenza fu concessa dal Comune di Modena il 9.6.99, riguardante vari fondi agricoli per la superficie complessiva di mq 51185 circa di proprietà di F.G.; in data 22.7.99 avvenne l’immissione in possesso dei terreni con redazione del verbale di consistenza dal quale risultava che l’elettrodotto avrebbe avuto una percorrenza sul fondo agricolo di mq 1765. Il Comune di Modena offrì l’indennità per la somma di Lire 52.091.155 che, a seguito della mancata accettazione, depositò presso la cassa dd.pp. il 25.9.2000.

Inoltre, lo stesso Comune, in data 22.3.01, pronunciò l’asservimento definitivo a favore dell’Enel, mentre Terna s.p.a. versò le indennità stimate dalla Commissione provinciale, cui s’aggiunsero le indennità d’occupazione provvisoria e gli interessi, detratte le somme già versate dal Comune di Modena.

Enel Distribuzione s.p.a. e Terna s.p.a. proposero opposizione alla stima di cui al provvedimento della Commissione provinciale del 20.4.05 in ordine all’indennità definitiva d’asservimento spettante al proprietario, liquidata in Euro 88.315,42 per la fascia d’asservimento; Euro 7050,00 per i danni indotti agli edifici; Euro 30.418,75 per il danno indotto sul valore venale del fondo agricolo e Euro 12.057,68 per l’indennità d’occupazione.

Con sentenza del 9.3.2013, la Corte d’appello di Bologna accolse parzialmente l’opposizione, osservando che: erano da accogliere i valori determinati dalla Commissione, limitatamente alle consistenze soggette a proiezione, ricalcolando l’indennità per le varie fasce di occupazione dei sostegni e di transito, per un totale di Euro 10.444,81; era da escludere il danno per deprezzamento dei fondi, non ristorato dall’indennità, e per le aree prossime a quelle oggetto d’asservimento, considerate l’inesistenza d’interferenze e l’altezza dei conduttori dal suolo e la loro distanza dagli edifici; l’indennità d’occupazione era limitata ai suoli utilizzati, esclusi gli incolti.

F.G. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati con memoria.

Resistono Enel Distribuzione s.p.a.- che ha presentato memoria unitamente a Terna s.p.a. – e l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo è denunziata violazione del D.P.R. n. 1775 del 1933, art. 123 e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, esponendo che: il c.t.u. nominato dalla Corte d’Appello non aveva accertato (equivalendo ciò a un concreto rifiuto) la diminuzione del valore della parte residua del fondo e dei fabbricati causata dalla presenza dell’elettrodotto e dai campi elettromagnetici dallo stesso sprigionati, e dalla relativa distanza inferiore a quelle minime previste dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 e dal P.R.G.; la Corte d’appello aveva aderito acriticamente alle conclusioni dello stesso c.t.u., disattendendo le critiche formulate nella comparsa conclusionale.

Con il secondo motivo è denunziata la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 62 c.p.c., in quanto il c.t.u. aveva rifiutato di accertare, come richiestogli dal giudice, i danni arrecati alla restante parte del fondo e all’azienda agricola, ritenendoli non dimostrati, considerata anche la natura percipiente della c.t.u. disposta, danni peraltro verificati dalla Commissione provinciale, e che sarebbe stato onere di Terna e Enel s.p.a. dimostrarne l’insussistenza.

Con il terzo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, discusso tra le parti, quale l’istanza istruttoria del ricorrente sulla prova del danno indotto alla proprietà del ricorrente per la presenza dell’elettrodotto, attraverso la richiesta di supplemento della c.t.u. Con il quarto motivo è denunziata violazione del D.P.R. n. 1775 del 1933, art. 123 e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, avendo la Corte d’appello riconosciuto solo l’indennizzo, nel valore totale, per le aree occupate dai sostegni e non anche per l’area di mq 36.743 interessata dalla fascia di rispetto imposta con l’atto costitutivo della servitù di elettrodotto.

Con il quinto motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, riguardo alle limitazioni dell’area di rispetto, come desumibile dalla c.t.u..

I primi tre motivi, tra loro connessi e dunque esaminabili congiuntamente, sono infondati.

Secondo un risalente orientamento di questa Corte, in tema di servitù di elettrodotto, ai fini della determinazione dell’indennità di asservimento, a norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, comma 1, si deve tener conto – ancorchè con riferimento al parametro applicabile del valore agricolo medio da assumersi, comunque, in senso effettivo, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale della diminuzione del valore del suolo dovuta alla percezione del pericolo per la salute provocato dalle onde elettromagnetiche trattandosi di un elemento incidente sul prezzo dei fondi anche se privi di destinazione urbanistica e che opera indipendentemente dall’accertamento in concreto della lesione della salute (Cass., nn. 17680 e 22148/10).

Tale orientamento è stato superato con successive sentenze di questa Corte alla cui stregua, in tema di indennizzo conseguente all’imposizione della servitù di elettrodotto, il deprezzamento di valore del fondo asservito, in conseguenza del danno alla salute che può, in tesi, derivare dai campi elettromagnetici – risarcibile in un giudizio ordinario come danno alle persone – esula dall’ambito delle voci ordinarie da liquidare nel diverso ambito risarcitorio da costituzione della servitù, restando comunque escluso che la riduzione di valore del fondo possa presumersi, dovendo piuttosto essere specificamente accertata e ritenuta sussistente nel caso concreto (Cass., n. 5515/17; n. 20136 del 2018).

E’ stato altresì affermato che il pregiudizio derivante dalla diminuzione del valore di mercato della superficie residua del fondo espropriato per l’incidenza negativa del campo di forze elettromagnetiche conseguente alla costruzione di un elettrodotto è suscettibile di essere indennizzato, ove opportunamente documentato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che dall’installazione dell’elettrodotto potesse farsi discendere, in via automatica, un deprezzamento collegato alla non provata nocività dei campi magnetici: Cass., n. 19686/16).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha escluso dall’indennità d’asservimento il danno da potenziale danno derivante dalle onde elettromagnetiche, argomentando dalle distanze dei conduttori dai fabbricati, rispettose dei limiti indicati nel decreto presidenziale del 1992 e dall’osservanza della fascia di rispetto di 70 metri per lato per linee elettriche.

Tale pronuncia non è censurabile in conformità del richiamato orientamento, poichè il danno relativo alle onde elettromagnetiche non risulta dimostrato ed è stato prospettato in forma solo eventuale ed ipotetica o potenziale sicchè, in applicazione del richiamato più recente orientamento di questa Corte, i motivi vanno rigettati, anche perchè la Corte territoriale ha evidenziato il rispetto delle distanze regolamentari.

Il terzo motivo – connesso ai primi due – è inammissibile poichè diretto a sindacare una decisione istruttoria o, comunque, infondato per le stesse argomentazioni relative ai primi due motivi.

Circa il quarto e quinto motivo – tra loro connessi, il ricorrente lamenta la mancata liquidazione del danno alla fascia di rispetto laterale intesa quale area del fondo asservito occupata dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine, aumentate da adeguata zona di rispetto.

I motivi sono inammissibili.

Invero, il T.U. n. 1775 del 1933, art. 123, ha previsto un criterio del tutto particolare per la determinazione dell’indennità dovuta al titolare del fondo servente attraversato da un elettrodotto, suddividendola in più componenti distinte e regolando ciascuna in relazione agli specifici e diversi pregiudizi che detto proprietario può subire: e, precisamente, quello inerente alla diminuzione del valore di tutto o di parte del fondo, inteso come complessiva entità economica; quello riferito all’area assoggettata al transito per il servizio delle condutture, e quello riferito all’area sottratta alla disponibilità del proprietario medesimo in conseguenza di installazioni fisse (basamenti, cabine, etc.).

Nel caso concreto, ritenuto che la fascia di rispetto, come sostiene l’Enel, può essere identificata da quella riferita alle costruzioni, l’area occupata da sostegni e transito è stata indennizzata, sicchè la doglianza del ricorrente – peraltro formulata in maniera poco chiara – è diretta al riesame dei fatti circa la corretta delimitazione del fondo asservito indennizzabile; i motivi sono comunque infondati, in quanto, la liquidazione dell’indennizzo è avvenuta nel rispetto del principio di cui al suddetto art. 123.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 7200,00 oltre alla maggiorazione del 15 quale rimborso forfettario delle spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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