Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24435 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.17/10/2017),  n. 24435Vedi massime correlate

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15852-2015 proposto da:

G.G. e C.C., rappresentati e difesi

dall’Avvocato VIRGILIO STOCCO, con domicilio eletto nel suo studio

in ROMA, VIA DEL TEATRO VALLE, n. 51;

– ricorrenti –

contro

G.P., S.C., G.M., S.E.,

G.L., rappresentati e difesi dall’Avvocato ALESSANDRO ANTICHI;

– controricorrenti –

e contro

P.M., G.P., G.V. e

CO.AN.;

– intimati-

avverso la sentenza n. 650/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/04/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere GIUSTI ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con atto di citazione in data 9 dicembre 2004, i coniugi G.G. e C.C. convenivano davanti al Tribunale di Grosseto S.E., Co.An., S.C., G.M., P.M., G.P., G.L. e G.V., tutti condomini, insieme con gli attori, del fabbricato sito in (OMISSIS), alla via del Convento, per ivi sentir accertare e dichiarare la titolarità del diritto di proprietà della terrazza posta a copertura del fondo sito al primo piano del fabbricato: in via principale, per successione mortis causa dal defunto G.A.S. (il quale, negli atti dispositivi dei piani o delle porzioni di piano, si era sempre riservata la titolarità del diritto di proprietà del lastrico di copertura in questione); in via subordinata, per usucapione;

che si costituivano in giudizio S.E., G.M., G.L., S.C. e G.P., i quali resistevano alla domanda;

che gli altri convenuti rimanevano contumaci;

che il Tribunale di Grosseto, con sentenza in data 16 luglio 2007, dichiarava l’intervenuto acquisto, per usucapione, in favore degli attori, della terrazza posta a copertura dell’immobile censito al catasto del Comune di Roccastrada al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS);

che la Corte d’appello di Firenze, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 9 aprile 2015, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di G.G. e di C.C.;

che per la cassazione della sentenza della Corte distrettuale il G. e la C. hanno proposto ricorso;

che S.E. e gli altri litisconsorti hanno resistito con controricorso, mentre P.M. ed altri sono rimasti intimati;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che i controricorrenti hanno depositato memoria.

Ritenuto che è rituale la notifica del ricorso agli intimati non costituiti P.M. e a G.P., avendo i ricorrenti dimostrato il perfezionamento del procedimento notificatorio attraverso la produzione, in data 17 aprile 2017, degli avvisi di ricevimento della notifica effettuata a costoro a mezzo del servizio postale;

che, pertanto, è da intendersi superata dalla avvenuta produzione di detti avvisi l’ordinanza interlocutoria con cui, nella camera di consiglio del 14 giugno 2016 (alla quale non partecipò l’unico difensore dei ricorrenti, Avv. Fratto Andrea, essendo deceduto il 31 luglio 2015, come da certificato di morte prodotto dal nuovo difensore, Avv. Virgilio Stocco), il Collegio disponeva il rinnovo della notifica del ricorso ai detti P.M. e G.P. sul presupposto della, allora non documentata, ricezione della notifica dell’originario ricorso;

che con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., dolendosi che la Corte territoriale non abbia pronunciato sulla domanda, riproposta dagli appellati, di accertamento della proprietà del lastrico di copertura per acquisto mortis causa fattone da G.S.;

che il motivo è fondato;

che la Corte d’appello ha, sul punto, così motivato:

“Il Tribunale di Grosseto… ha dichiarato l’intervenuto acquisto, per usucapione, in favore di G.G. e C.C., della terrazza posta a copertura dell’immobile… e ha condannato i convenuti al pagamento delle spese. Gli attori hanno proposte due domande. In via principale essi hanno chiesto di accertare, nei confronti delle parti convenute, la titolarità in capo a G.G. e C.C. del diritto di proprietà della terrazza posta al piano primo del fabbricato di via del (OMISSIS). In via subordinata i medesimi hanno poi chiesto di accertare e dichiarare in favore degli attori la proprietà del predetto manufatto in forza di acquisto a titolo originario per usucapione. La seconda domanda è stata accolta e gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza ed il rigetto di tale domanda, gli appellati non hanno proposto appello incidentale in ordine al rigetto della prima”;

che, tanto premesso, ha errato la Corte di Firenze a ritenere necessaria l’impugnazione in via incidentale da parte degli appellati in ordine al “rigetto” della domanda di acquisto della proprietà del terrazzo a titolo derivativo;

che premesso che il Tribunale, ritenuto fondato l’acquisto per usucapione, ha ritenuto “superflua la disamina dell’altra domanda”, va detto che la Corte del merito si è discostata dal principio secondo cui i diritti reali si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto (ossia il bene che ne forma l’oggetto) e non in base al titolo che ne costituisce la fonte, onde l’allegazione nel corso del giudizio di rivendicazione, sia in primo grado che in appello, di un titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda rappresenta soltanto una integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione che non è configurabile come domanda nuova, nè come rinunzia alla valutazione del diverso titolo in precedenza dedotto; ne consegue che, decisa la controversia sulla base di uno dei titoli suddetti, non è preclusa al giudice dell’impugnazione la decisione sulla base dell’altro o di entrambi i titoli dedotti, anche se la parte interessata non abbia proposto alcuna specifica doglianza sul punto ed istanza in tal senso, giacchè l’art. 346 c.p.c., attiene alle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza appellata e non riproposte in appello, non agli elementi di prova che, acquisiti al giudizio ma pretermessi dal primo giudice, il secondo ritenga, invece, rilevanti ai fini dell’esatta definizione della controversia (Cass., Sez. 2^, 27 novembre 1999, n. 13270);

che, in sostanza, avendo gli appellati vittoriosi riproposto in appello la loro deduzione di essere proprietari della terrazza di copertura anche in forza di titolo derivativo (mortis causa dall’originario unico proprietario, che se ne era riservata la proprietà), la Corte territoriale avrebbe dovuto, una volta escluso l’acquisto a titolo di usucapione (riconosciuto invece dal Tribunale), valutare l’allegazione del titolo diverso, senza richiedere, sul punto, la proposizione di appello incidentale da parte degli appellati;

che il secondo motivo, con cui si denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’acquisto (escluso dalla sentenza impugnata) a titolo di usucapione, è invece infondata;

che la Corte d’appello ha rilevato che l’istruttoria svolta non consente di ritenere provato un possesso esclusivo degli attori nè in ordine al copuspossessionis nè con riferimento all’ animus possidendi; che a tale conclusione la Corte di Firenze è giunta sulla base dell’esame analitico e congiunto delle deposizioni testimoniali; che il motivo di ricorso si risolve, al di là dell’astratta deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in una contestazione degli apprezzamenti di merito della Corte territoriale che, in quanto basati sull’analitica disamina degli elementi di valutazione disponibili ed espressi con motivazione immune da lacune e vizi logici, si sottrae al sindacato di legittimità;

che la sentenza impugnata è quindi cassata in relazione alla censura accolta;

che la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6^-2 Sezione civile, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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