Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24434 del 30/11/2016

Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21290-2013 proposto da:

M.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO GIOIOSO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO AMA’, DAVIDE ZANATO;

– ricorrente –

contro

G.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI

GIOIA, che la rappresenta e difende;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1420/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Raffaello Gioioso, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Zanato Davide difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale;

udito l’Avvocato Benedetta Rosati, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Di Gioia Giovan Candido difensore di G.R.,

che si riporta aglio scritti difensivi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, per l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – G.R. convenne in giudizio M.S., chiedendo la condanna della stessa a corrisponderle le spese sostenute per la riparazione del tetto dell’edificio di proprietà comune, spese alle quali la M. si era rifiutata di partecipare nonostante che l’esperito A.T.P. avesse stabilito la necessità di procedere all’urgente riparazione del manufatto.

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Padova condannò la stessa al pagamento, in favore dell’attrice, della somma complessiva di Euro 10.158,42 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo) ed al pagamento delle spese di A.T.P., di consulenza tecnica d’ufficio e di lite.

2. – Sul gravame proposto in via principale dalla M. e in via incidentale dalla G., la Corte di Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannò la M. al pagamento della somma di Euro 5.079,21, nonchè della metà delle spese di A.T.P. e di C.T.U.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso M.S., sulla base di due motivi.

Resiste G.R. con controricorso, proponendo – a sua volta – ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente va rigettata l’eccezione con la quale la resistente ha dedotto la nullità del ricorso principale per difetto di procura.

E’ pacifico, invero, che la funzione del difensore di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125 c.p.c., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica; ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso (Sez. L, Sentenza n. 10240 del 04/05/2009, Rv. 608182; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17473 del 02/09/2015, Rv. 637465); querela che – nella specie – non risulta essere stata proposta.

2. – Superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, può passarsi all’esame dei motivi.

2.1. – Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la Corte di Appello omesso di pronunciare sull’eccezione di nullità dell’A.T.P. fondata sulla circostanza che il tecnico, in assenza del consenso delle parti, aveva tenuto conto di un documento (allegato al n. 7 della perizia) irritualmente prodotto.

La doglianza è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Invero, la ricorrente, per un verso, ha omesso di indicare e trascrivere il documento che il perito nominato in sede di A.T.P. non avrebbe dovuto considerare e di precisare le ragioni della irritualità della relativa produzione; per altro verso, essendosi eventualmente al cospetto di una nullità relativa, ha omesso di dedurre e provare (trascrivendo l’atto processuale o il verbale di udienza) di aver tempestivamente eccepito tale nullità nella prima istanza o difesa successiva alla perizia o alla comunicazione della stessa. In tali condizioni, il motivo risulta inammissibile.

2.2. – Con il secondo motivo, si deduce poi la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè la violazione dell’art. 115 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la Corte territoriale considerato che il C.T.U., a causa dell’impedimento oppostogli all’accesso al sottotetto, non era stato in grado di verificare le cause delle macchie di umidità ed aveva affermato l’esistenza del requisito dell’urgenza dei lavori solo sulla base della relazione tecnica stilata in sede di A.T.P.

Anche questo motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto.

Invero, la Corte di Venezia, da un lato, ha inquadrato giuridicamente la fattispecie nell’ambito dell’art. 1110 c.c. (anzichè dell’art. 1134 c.c.) (cfr. pp. 9-10 della sentenza impugnata), con il conseguente venir meno della necessità, ai fini del rimborso, dell’urgenza della spesa, essendo sufficiente l’aver sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune; dall’altro lato, ha posto in rilievo (cfr. pag. 10) che trattavasi di richiesta di rimborso delle spese fatte da un condomino per le cose comuni nell’ambito di un edificio composto da due soli soggetti, con la conseguente irrilevanza della causa delle infiltrazioni.

In ogni caso, la M., in osservanza del principio di autosufficienza, avrebbe dovuto trascrivere, almeno nei suoi passaggi salienti, la relazione tecnica depositata dal C.T.U., anzichè limitarsi a riportare due brevi stralci della stessa (cfr. pp. 14 e 15 del ricorso) decontestualizzati dal resto dell’elaborato.

La motivazione della sentenza impugnata sul punto appare, del resto, corretta sul piano giuridico e congrua dal punto di vista logico-formale, avendo la Corte territoriale desunto dall’A.T.P. e dalla C.T.U. la improcrastinabilità degli interventi riparativi, in presenza di una inaccettabile situazione di infiltrazioni d’acqua piovana (cfr. pag. 9), ed ricavato dal primo la descrizione dei luoghi di causa e dalla seconda la individuazione delle cause delle descritte infiltrazioni (cfr. pag. 11).

Va ricordato in proposito che, affinchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. In quest’ottica, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006).

3. – Il ricorso incidentale, essendo condizionato all’accoglimento del ricorso principale, rimane assorbito nel rigetto di quest’ultimo.

4. – In definitiva, va rigettato il ricorso principale e va dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

5. – Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale;

condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell’Assistente di studio dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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