Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24434 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.17/10/2017),  n. 24434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12894-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROGRAN SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17/2014 del TRIBUNALE di GORIZIA, depositata

il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Ministero dell’Interno – Prefettura UTG di Gorizia – propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., articolato in unico motivo avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 17/2014 del 9 gennaio 2014.

Rimane intimata, senza svolgere difese, la ROGRAN s.r.l..

Il Tribunale di Gorizia, nella sentenza impugnata, ha accolto l’appello formulato dalla ROGRAN s.r.l. contro la sentenza n. 964/2009 pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace di Monfalcone, ed ha così annullato l’ordinanza ingiunzione n. 1135/10 emessa dalla Prefettura di Gorizia contro la ROGRAN s.r.l., inerente il pagamento della somma di Euro 4.137,41 a titolo di sanzione amministrativa per violazione della L. n. 298 del 1974, art. 26, comma 2, e D.Lgs. n. 286 del 2005, art. 7, comma 2. Sulla base degli atti contrattuali prodotti, il Tribunale ha accertato che la ROGRAN s.r.l. fosse mittente della merce trasportata su autoarticolato dal vettore lettone Bucefal s.i.a., oggetto di accertamento della Polizia Stradale in data (OMISSIS) e di contestazione al conducente della violazione del L. n. 298 del 1974, art. 46, per mancanza di licenza al trasporto di merci in territorio italiano. La sentenza impugnata ha affermato che, poichè il trasporto delle merci vendute doveva essere per contratto effettuato con mezzi del compratore russo, era questo da considerare committente ai fini della sanzione amministrativa intimata, e non la ROGRAN s.r.l..

L’unico motivo del ricorso del Ministero dell’Interno – Prefettura UTG di Gorizia – denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 298 del 1974, art. 26, comma 2 e D.Lgs. n. 286 del 2005, art. 7, comma 2.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 – bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La L. 6 giugno 1974, n. 298, art. 26, comma 2, sanziona “chiunque affida l’effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l’attività di cui all’art. 1 o ai soggetti di cui all’art. 46 della presente legge (…)”. L’art. 46 richiamato punisce i “trasporti abusivi”, ovvero “chiunque disponga l’esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell’autorizzazione (…).

Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, art. 7, comma 2, poi, stabilisce: “Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298, art. 26,commi 1 e 3, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l’attività di autotrasporto, le sanzioni di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298, art. 26, comma 2, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita (…)”.

Questa Corte, interpretando ai fini di analoghi precetti sanzionatori la qualifica di committente di un servizio di autotrasporto (ad esempio, art. 167 C.d.S.), ha già chiarito come la stessa debba essere interpretata non già nel senso che sia “committente” colui al quale devono essere consegnate le cose dopo il trasporto (che ne è, invece, il destinatario), o colui che risulti il semplice acquirente delle cose trasportate, o, ancora, colui che, pur figurando come vettore/contraente (o primo vettore) per essersi obbligato ad effettuare il trasporto, si sia poi limitato ad avvalersi per la relativa esecuzione dell’opera di altro vettore (subvettore), senza tuttavia curare, in considerazione del rapporto derivato intercorso (subtrasporto), nè la presa in consegna delle cose medesime, nel luogo di partenza, dal primo mittente caricatore, nè, soprattutto, l’affidamento di queste al vettore/trasportatore, ma nel senso, invece, che “committente” sia il soggetto che affida le cose, nel cui interesse, cioè, il vettore compie un trasporto determinato e che, in siffatta qualità, è sottoposto allo specifico dovere di vigilanza consistente nell’accertamento che il veicolo da utilizzare sia idoneo, in relazione alle prescrizioni normative, all’esecuzione di tale trasporto (Cass. Sez. 1, 29/11/2001, n. 15194; Cass. Sez. 1, 26/05/1995, n. 5854).

Agli effetti del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, art. 7, comma 2, deve perciò intendersi committente dell’attività di autotrasporto abusivo chi abbia affidato le cose, nella specie, ad un vettore straniero non in possesso di idoneo titolo per effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto, ovvero proprio (per quanto accertato in fatto dal Tribunale interpretando i testi contrattuali) la ROGRAN s.r.l., nel cui interesse il vettore Bucefal s.i.a. ha compiuto il trasporto del (OMISSIS) e che, perciò, aveva l’obbligo di accertare che il medesimo vettore fosse provvisto dei titoli necessari alla esecuzione del trasporto stesso.

Il ricorso deve essere perciò accolto ed il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Gorizia in persona di diverso magistrato, che deciderà la causa uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Gorizia in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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