Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24434 del 09/09/2021
Cassazione civile sez. III, 09/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 09/09/2021), n.24434
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29464/2019 proposto da:
I.P., elettivamente domiciliato in Torino, via Alpignano, n.
28, presso l’avv. LUCA SCHERA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 17/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
RITENUTO
che:
1. – I.P. è cittadino nigeriano. Dalla motivazione del decreto qui impugnato si deduce per quale ragione egli abbia lasciato il suo paese: avrebbe sostenuto, insieme allo zio con cui viveva dopo essere rimasto orfano dei genitori, un candidato alle elezioni in Edo State, la sua Regione di provenienza, che però era avversato dal governo e fatto mira di un attentato nel quale lo zio è rimasto ferito, mentre lui è miracolosamente scampato. Il grave fatto lo avrebbe indotto a fuggire.
2. – Impugna un decreto del Tribunale di Torino, che, non avendo ritenuto credibile il racconto, ha rigettato le richieste di protezione internazionale ed umanitaria.
3. – Il ricorso è basato su due motivi, non contrastati dal Ministero che si è costituito tardivamente, ma senza controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
4. – Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.
5.- Entrambi i motivi sarebbero o comunque, di per sé, inammissibili.
6. – Il primo denuncia violazione di plurime norme, dalla Convenzione di Ginevra, alla Costituzione, alla L. n. 251 del 2007, art. 3 – forse il riferimento più pertinente – ed basato sulla tesi secondo cui il Tribunale avrebbe creduto al racconto se avesse utilizzato i suoi poteri officiosi per indagare meglio.
Il motivo è tuttavia generico.
Non indica quali siano i punti su cui avrebbe dovuto effettuarsi l’approfondimento istruttorio e soprattutto perché, alla luce del fatto che il Tribunale ha ritenuto intrinsecamente non credibile il racconto.
Va poi evidenziato che il riscontro dei fatti narrati è stato effettuato dal Tribunale il quale ha riscontrato come le elezioni in Edo State si sono svolte dopo che il ricorrente è arrivato in Italia.
7. – Anche il secondo motivo, che denuncia essenzialmente violazione della L. n. 286 del 199, art. 5, è inammisibile. Comprende insieme una serie di argomenti, che sono per lo più relativi alla errata o manchevole valutazione della situazione del paese di origine, e che però viene valorizzata dal ricorrente sia ai fini della protezione internazionale, segnatamente quella offerta dall’art. 14, lett. c), che della protezione umanitaria, senza però che vi siano specifiche censure alle rationes decidendi del provvedimento impugnato, bensì una generica ed astratta affermazione di scarsa attenzione al dato del paese di origine.
8. – Il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021