Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24433 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24433 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

PU

SENTENZA

sul ricorso 17298-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2012
2562

contro

SIBI SEGHERIA INDUSTRIA BOSCHIVA IMMOBILIARE SRL;
– intimato –

sul ricorso 20891-2007 proposto da:
SIBI SEGHERIA INDUSTRIA BOSCHIVA IMMOBILIARE SRL in

Data pubblicazione: 30/10/2013

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2,
presso lo studio dell’avvocato TROILO GREGORIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SAMBUCCI
LEOPOLDO giusta delega a margine;

condizionato contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

sul ricorso 4413-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– riCorrente contro

SIBI SRL;
– intimato –

sul ricorso 8551-2008 proposto da:
SIBI SEGHERIA INDUSTRIALE BOSCHIVA IMMOBILIARE SRL in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. POMA 2,
presso lo studio dell’avvocato TROILO GREGORIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SAMBUCCI
LEOPOLDO, giusta delega a margine;

– controri corrente con ricorso incidentale

- con troricorrente con ricorso incidentale
condizionato contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

SIBI SEGHERIA INDUSTRIALE BOSCHIVA IMMOBILIARE SRL;

intimato

Nonché da:
SIBI SEGHERIA INDUSTRIALE BOSCHIVA IMMOBILIARE SRL in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. POMA 2,
presso lo studio dell’avvocato TROILO GREGORIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SAMBUCCI
LEOPOLDO giusta delega a margine;
– controricorrente incidentale condizionato contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

sul ricorso 25267-2008 proposto da:

intimato

sul ricorso 25263-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

SIBI SEGHERIA INDUSTRIALE BOSCHIVA IMMOBILIARE SRL;
– intimato –

Nonché da:
SIBI SEGHERIA INDUSTRIALE BOSCHIVA IMMOBILIARE SRL in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. POMA 2,
presso lo studio dell’avvocato TROILO GREGORIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SAMBUCCI
LEOPOLDO giusta delega a margine;
controricorrente incidentale condizionato contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

intimato

avverso le sentenze n. 87/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA,

depositata il 19/04/2006, n.

336/2006

depositata 1’11/12/2006, n. 75/2007 depositata il
17/07/2007, n. 76/2007 depoistata il 17/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2012 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;

contro

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto l’accoglimento, in caso diverso non condanna
alle spese;
udito per il controricorrente l’Avvocato SAMBUCCI che
ha chiesto il rigetto;

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo

La società SIBI a r.l. impugnava il provvedimento in data 4.12.2000
n. 38402 con il quale l’Ufficio finanziario di Velletri aveva respinto la
domanda presentata dalla contribuente il 3 luglio 1992 di riconoscimento

la realizzazione di nuove iniziative produttive, risultando vittoriosa in
entrambi i gradi del giudizio di merito.
I Giudici territoriali di secondo grado, con sentenza 19.4.2006 n. 87
rigettavano l’appello dell’Ufficio (che impugnava la sentenza di prime cure
sotto il duplice profilo della carenza motivazionale in ordine al requisito di “novità”
della iniziativa e della violazione dell’art. 14 della legge n. 64/1986) rilevando che

l’unica contestazione mossa alla società con il provvedimento di diniego
della agevolazione concerneva la omessa indicazione nell’atto costitutivo
della specifica finalità della realizzazione nel territorio del Mezzogiorno di
una nuova iniziativa produttiva, e che tale rilievo, attinente ad un requisito
formale non prescritto dalla norma agevolativa, rendeva illegittimo il
diniego opposto dall’Ufficio, tenuto conto che nella specie ricorrevano tutte
le condizioni di legge per il riconoscimento della esenzione fiscale, essendo
stato costituito con atto 30.1.1986 un nuovo soggetto, nella forma di società
di capitali, ubicato nel territorio del Comune di Lariano ed avente quale
oggetto sociale lo svolgimento di attività industriale (processo di
lavorazione del legname) . I Giudici richiamavano ad ulteriore sostegno la
risoluzione 30.6.1997 del Ministero delle Finanze secondo la quale le
condizioni per fruire della esenzione erano rispettate qualora dallo statuto
societario risultasse la ubicazione della sede in territorio meridionale e
sussistessero gli altri requisiti di legge.

1
RG n.17298+20891/07; n. 4413+8551/08; n. 25263/08; n. 25267/08
ric. Ag. Entrate c/ SIBI s.r.l.

Stefa

est.
livieri

della esenzione decennale IRPEG ed ILOR, a decorrere dall’anno 1987, per

La stessa società SIBI a r.l. risultava vittoriosa, in entrambi i gradi di
merito, anche in altri tre distinti giudizi aventi ad oggetto la impugnazione
di altrettanti avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio finanziario per
omesso versamento delle imposte dovute a titolo IRPEG ed ILOR
relativamente agli anni 1996, 1994 e 1995, sul presupposto del predetto
provvedimento di diniego della esenzione decennale di cui agli artt. 101 e

sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con Dpr 6.3.1978 n. 218.

Quanto alla controversia relativa all’amo di imposta 1996, la sentenza
della CTR del Lazio in data 11.12.2006 n. 336

annullava l’avviso di

accerrtamento rilevando che sussistevano i requisiti sostanziali per
l’accesso ai benefici fiscali (ubicazione della sede legale nel Mezzogiorno;
effettiva realizzazione dell’impianto), come previsto anche nella risoluzione
della Amministrazione finanziaria 30.6.1997 n. 148/E.

Le controversie aventi ad oggetto la opposizione agli avvisi di
accertamento emessi in relazione agli anni d’imposta 1994 e 1995 venivano
definite -previo rigetto della eccezione dell’Ufficio di nullità delle sentenze di prime
cure emesse nel periodo di sospensione disposto dall’art. 16 co6 legge n. 289/2002-

con pronunce di annullamento degli atti impositivi rese con sentenze della
CTR del Lazio, rispettivamente, in data 17.7.2007 n. 75, ed in data
17.7.2007 n. 76, entrambe di contenuto motivazionale identico a quello
della precedente sentenza n. 87/2006 emessa dal medesimo Giudice nella
causa che aveva avuto ad oggetto la impugnazione del provvedimento di
diniego della esenzione decennale (e non come erroneamente riferito nella parte
motiva delle predette decisioni, il diritto a beneficiare della esenzione per il solo
anno 1995).

2
RG n.17298+20891/07; n. 4413+8551/08; n. 25263/08; n. 25267/08
ric. Ag. Entrate c/ SIB1 s.r.l.

est.
Stefano ivieri

105 (come modificato dall’art. 14 della legge 1.3.1986 n. 64) del TU delle leggi

La Agenzia delle Entrate ha proposto distinti ricorsi per cassazione
avverso le predette sentenze di appello, non notificate, iscritti presso la
Cancelleria della Corte ai nn. RG 17298/2007 (avverso sentenza n.
87/2006), 4413/2008 (avverso sentenza n. 336/2006), 25263/2008 (avverso
sentenza n. 75/2007), 25267/2008 (avverso sentenza n. 76/2007), con i
quali ha dedotto motivi concernenti vizi di violazione di norme di diritto e

c.p.c.
Ha resistito in tutte le cause la società, notificando controricorso e
ricorso incidentale condizionato, ed eccependo la inammissibilità dei ricorsi
principali iscritti al RG n. 17298/2007 ed al n. 4413/2008 per tardività della
notifica, nonchè del ricorso iscritto al n. 17298/08 anche per difetto di
interesse

(mancata impugnazione delle altre “rationes decidendi”)

con

conseguente inammissibilità anche degli altri ricorsi iscritti al RG n.
25263/08 e 25267/08 in quanto da ritenersi preclusi dal giudicato esterno
formatosi nella causa principale (RG n. 17298/07) avente ad oggetto il
riconoscimento del diritto della società alla esenzione decennale IRPEG ed
ILOR.
La società ha anche depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Questioni pregiudiziali e preliminari

1.1 Occorre disporre la riunione ex art. 335 c.p.c. delle cause iscritte al
RG n. 17298/2007 e n. 20891/2007, trattandosi di impugnazioni proposte
avverso la medesima sentenza, nonché la riunione a tale causa (avente ad
oggetto la impugnazione del provvedimento di diniego della esenzione decennale
IRPEG ed ILOR richiesta con istanza in data luglio 1992) anche dei procedimenti
3
RG n.17298+20891/07; n. 4413+8551/08; n. 25263/08; n. 25267/08
ric. Ag. Entrate c/ SIB1 s.r.l.

ns.est.
Stefan Olivieri

vizi logici della motivazione, corredati di quesiti di diritto ex art. 366 bis

tra le stesse parti iscritti al RG n. 25263/2008 (anno imposta 1994); RG n.
25267/2008 (anno imposta 1995); RG n. 4413/2008 e n. 8551/2008 anch’esse da riunire ai sensi dell’art. 335 c.p.c.- (anno imposta 1996),
sussistendo ragioni di connessione per l’oggetto (debenza delle imposte
IRPEG ed ILOR), atteso che la risoluzione della questione di diritto

sottoposta alla Corte con la prima causa concernente il diritto della società a

tributari concernenti le corrispondenti pretese imnpositive per i singoli anni
di imposta oggetto delle cause riunite.

1.2 La eccezione pregiudiziale di inammissibilità, per decorrenza del
termine lungo ex art. 327 c.p.c., del ricorso principale proposto nelle cause
riunite iscritte al RG n. 17298+20891/2007, è fondata.
La sentenza della CTR del Lazio è stata depositata in data 19.4.2006 e
non è stata notificata.
Il termine per la impugnazione -di cui agli artt. 62co2 in relazione agli artt.
51col e 38co3 del Dlgs n. 546/92 che rinviano all’art. 327co1 c.p.c.-, tenuto conto

del periodo feriale di sospensione ex lege n. 742/1969, veniva pertanto a
scadere il 4.10.2007 (che cadeva di Lunedì).

1.2.1 La tempestività della notifica del ricorso principale deve essere
accertata alla stregua della consolidata giurisprudenza del Giudice delle
Leggi che ha ripetutamente affermato il principio -rispettoso delle diverse
esigenze di difesa delle parti processuali- secondo cui il momento in cui la
notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante (quindi in funzione
della verifica della osservanza di termini perentori o di decadenza)

deve

distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario (cfr. Corte
cost. n. 477/2002; Corte cost. n. 28/2004; Corte cost. ord. n. 97/2004, con

riferimento all’art. 149 c.p.c. ed alla notificazione a mezzo posta),
4
RG n.17298+20891/07; n. 4413+8551/08; n. 25263/08; n. 25267/08
ric. Ag. Entrate c/ SIBI s.r.l.

Stefan

dovendo
s.est.
livieri

fruire della esenzione decennale, si riverbera automaticamente sui rapporti

pertanto aversi riguardo, per la verifica della tempestività della notifica del
ricorso per cassazione, al momento in cui la parte notificante ha completato
tutte le attività di impulso del procedimento notificatorio alla stessa
richiesta, che si esauriscono con la consegna delle copie del ricorso
all’organo competente ad eseguire la notifica (Ufficiale giudiziario),
rimanendo estranee alla sfera di controllo del notificante, e dunque

procedimento notificatorio attribuite alla competenza esclusiva di detto
organo al quale soltanto, pertanto, possono essere riferiti i tempi di
espletamento e gli eventuali errori commessi.
Nella specie dall’esame del prospetto liquidazione dei diritti e delle spese
di notifica, privo di sottoscrizione, e dall’esame della relazione di notifica
sottoscritta dall’Ufficiale giudiziario risulta dal timbro datario-protocollo
ricezione atti UNEP Roma, che la copia del ricorso è stata consegnata per la
notifica in data 5 giugno 2007 ed iscritta al n. 13.791 di cronologico, e che
la notifica è stata eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c., presso il domicilio
eletto dalla società contribuente, il successivo 6.6.2007.

1.2.2 Il ricorso della Agenzia delle Entrate risulta pertanto proposto
tardivamente e deve essere dichiarato inammissibile.

1.3 E’ fondata anche la eccezione di inammissibilità, per tardività della
notifica, eseguita oltre il termine perentorio ex art. 327 c.p.c., del ricorso
principale della Agenzia fiscale proposto nelle cause riunite n.
4413+8551/2008.

1.3.1 La sentenza n. 336 della CTR laziale è stata pubblicata in data
11.12.2006 e non è stata notificata alla Amministrazione finanziaria, sicchè,
tenuto conto della sospensione feriale ex lege n. 742/1969, il termine ultimo
per la notifica del ricorso andava a scadere il giorno 26.1.2008.
5
RG n.17298+20891/07; n. 4413+8551/08; n. 25263/08; n. 25267/08
ric. Ag. Entrate c/ SIBI s.r.l.

ns.est.
Stefail Oliv ieri

irrilevanti ai fini della verifica predetta, le ulteriori attività del

Dall’esame della relata di notifica, sottoscritta dall’Ufficiale giudiziario
ed apposta in calce al ricorso, nonché della distinta di “Accettazione
raccomandata di atti per i quali si richiede la notifica” sottoscritta
dall’Ufficiale giudiziario e dall’impiegato dell’Ufficio postale, risulta che
l’atto è stato notificato a mezzo posta ai sensi dell’art. 149 c.p.c., mediante
spedizione della racc. AR in data 6.2.2008 che risulta pervenuta alla società

1.3.2 Anche tale ricorso principale è dunque intempestivo e va
dichiarato, pertanto, inammissibile.

1.4 Intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza della CTR del
Lazio n. 87 in data 19.4.2006, in esito alla pronuncia di inammissibilità del
ricorso proposto nella causa principale avente ad oggetto il diritto del
società alla esenzione decennale dalle imposte IRPEG ed ILOR, occorre
esaminare la questione pregiudiziale, formulata dalla parte resistente nella
altre cause riunite, della efficacia preclusiva di tale pronuncia ex art. 2909
c.c. rispetto agli altri giudizi, tra le medesime parti, aventi ad oggetto i
crediti tributari vantati dalla Amministrazione finanziaria, a titolo IRPEG
ed ILOR, in relazione ai singoli anni di imposta dal 1994 al 1996.

1.4.1 Le eccezioni sono fondate.

1.4.2 Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il
giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione,
anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico, e la relativa
preclusione opera anche nell’ipotesi in cui il successivo giudizio abbia
finalità diverse da quelle che costituiscono il “petitum” del primo (cfr. Corte
cass. sez. lav. 16.5.2002 n. 7140; id. SU 17.12.2007 n. 26482).

6
RG n.I 7298+20891/07; n. 4413+8551108; n. 25263/08; n. 25267/08
ric. Ag. Entrate c/ SIBI s.r.l.

.est.
Stefano Thivieri

destinataria il successivo 9.2.2008 (cartolina AR).

Tale indirizzo giurisprudenziale richiede che le cause, tra le stesse parti,
abbiano ad oggetto un medesimo titolo negoziale od un medesimo
rapporto giuridico ed una di esse sia stata definita con sentenza passata in
giudicato: in tal caso, infatti, l’accertamento compiuto in merito ad una
situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto
incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente

passata in giudicato, precludono l’esame del punto accertato e risolto, anche
nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che
costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo (cfr. Corte cass. III sez.
16.5.2006 n. 1365; id. III sez. 3.10.2005 n. 19317; vedi III sez. 24.3.2006 n. 6628).

Viene invocata dalla società resistente la estensione del giudicato
esterno formatosi nel precedente giudizio, tra le stesse parti, definito con
sentenza della Commissione tributaria della regione Lazio in data
19.4.2006 n. 87 -che ha accertato la esistenza dei presupposti di legge per la
frizione della esenzione fiscale decennale- la cui efficacia vincolante non

potrebbe essere impedita dal fatto che le diverse singole pretese tributarie,
oggetto di ciascuno dei successivi giudizi, si riferiscano a differenti periodi
di imposta, tanto alla stregua del principio di diritto affermato da Corte
cass. SU 16.6.2006 n. 13916, al quale si sono uniformate le successive
sentenza delle sezioni semplici, secondo cui l’accertamento giudiziale del
modo di essere di una obbligazione relativa ad un singolo periodo di
imposta fa stato con forza di giudicato nel giudizio relativo alla
obbligazione sorta in un periodo d’imposta successivo.

1.4.3 Tanto premesso, rileva il Collegio che in tale compito la Corte
non incontra limiti ed ha accesso diretto agli atti in quanto “posto che il
giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, cosicche’ la sua
interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme
e non gia’ degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il
7
RG n.17298+20891/07; n. 4413+8551/08; n. 25263/08; n. 25267/08
ric. Ag. Entrate c/ SIBI s.r.l.

Ste a

s.est.
livieri

indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza

profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne
consegue che il giudice di legittimita’ puo’ direttamente accertare
l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si
estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione
ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed
accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data

che ha risolto il contrasto di giurisprudenza formatosi tra le pronunce di legittimità
rispettivamente adesive a Corte cass. SU n. 277/1999 -secondo cui la interpretazione
del giudicato è “quaestio facti” riservata al giudice di merito-, ed a Corte cass. SU n.
226/2001 e n. 13916/2006, secondo cui il giudicato è costituivo della “regula iuris”

ed in quanto elemento normativo della fattispecie il suo contento precettivo deve
essere accertato alla stregua dei criteri di interpretazione delle norme giuridiche.
Conf. Corte cass. I sez. 5.10.2009 n. 21200, id. sez. lav. 30.4.2010 n. 10537; id. I

sez. 23.12.2010 n. 26041).

Costituisce logica derivazione di tali premesse il

principio per cui “nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato a
seguito di una sentenza della Corte di cassazione,

i poteri cognitivi del

giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente
pronuncia anche mediante quell’attività di istituto (relazioni preliminari ai
ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del
collegio giudicante,in tal caso deponendo non solo il principio generale
che impone di prevenire il contrasto tra giudicati ed il divieto del ne bis in
idem, ma anche il rilievo secondo cui la conoscenza dei propri precedenti
costituisce un dovere istituzionale della Corte, nell’adempimento della
funzione nomofilattico di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario ” (cfr.
Corte cass. SU 17.12.2007 n. 26482; id. V sez. 30.12.2011 n. 30780).

1.4.4. Ritiene il Collegio che nel caso di specie, pur nella formale
diversità del titolo da cui derivano le pretese della Amministrazione
finanziaria (provvedimento di diniego; avvisi di accertamento), tuttavia
8
RG n.17298+20891/07; n. 4413+8551/08; n. 25263/08; n. 25267/08
ric. Ag. Entrate c/ SIBI s.r.l.

Co
Stefano

st.
eri

al riguardo dal giudice di merito” (cfr. Corte cass. SU 28.11.2007 n. 24664

debba ravvisarsi la identità del rapporto giuridico tributario dedotto nei
singoli giudizi, in quanto il diritto dell’Erario alla riscossione delle imposte
ed il diritto della società contribuente alla esenzione d’imposta
costituiscono situazioni giuridiche speculari, reciprocamente escludentisi,
del medesimo rapporto tributario.

provvedimenti impositivi relativi a diversi anni di imposta, in quanto le
corrispondenti obbligazioni sono tutte ricollegabili ad una medesima
situazione fattuale (concernente la verifica dei presupposti legali per la fruizione
del beneficio fiscale) che viene ad integrare gli elementi costitutivi del fatto

generatore di imposta, dovendo pertanto riconoscersi nel caso in esame
quella “identità oggettiva del rapporto giuridico” che consente indipendentemente dal differente “petitum”- di ravvisare la unitarietà della
“causa petendi” che soltanto può giustificare la esigenza di evitare contrasti
in ordine a questioni giuridiche che costituiscono il necessario presupposto
logico-giuridico comune alle decisioni da assumere nei diversi giudizi.

1.4.6 Soccorre al riguardo lo specifico precedente della sentenza resa a
SS.UU. n. 13916/2006 (in relazione ad identica questione concernente il diritto
alla esenzione fiscale decennale) che ha affermato la estensione della efficacia

esterna del giudicato laddove sia dato ravvisare una invarianza nel tempo
dell’elemento “preliminare” costitutivo della fattispecie tributaria (ovvero
dell’elemento che costituisce il referente per l’applicazione della specifica disciplina
normativa) che si caratterizza per il collegamento del rapporto ad una

situazione fattuale che (nella sua qualificazione giuridica) deve presentarsi
“tendenzialmente permanente” (e dunque durevole, costante nel tempo
entrando “a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi
di imposta”) e deve essere correlata ad un interesse protetto che abbia,
pertanto, il carattere della durevolezza.
9
RG n.17298+20891/07; n. 4413+8551/08; n. 25263/08; n. 25267/08
ric. Ag. Entrate c/ SIBI s.r.l.

st
Stefano loi’eri

1.4.5 Non rileva in contrario che i giudizi attengano a distinti

Tali condizioni si realizzano precipuamente nella ipotesi di “tributi
periodici” o di fattispecie, quali le “esenzioni od agevolazioni pluriennali”
(ipotesi in concreto esaminata nella sentenza delle SS.UU.), in cui la specifica

disciplina normativa assume la pluriennalità come elemento costitutivo
della fattispecie, venendo ad essere sostanzialmente trattati i diversi periodi
di imposta “come una sorta di maxiperiodo” (cfr. motiv. sent. SU paragr.

Orbene tali condizioni trovano pieno riscontro nel caso di specie atteso
che in relazione alla specifica fattispecie (diritto alla esenzione da IRPEG ed
ILOR per un periodo di dieci anni) il tempo è considerato dalla disciplina

normativa come elemento essenziale del rapporto tributario, e la esenzione
risulta conciata alla qualificazione giuridica di una situazione fattuale
connotata dal carattere della -tendenziale- “durevolezza” (costituzione del
soggetto in forma di società di capitali ed ubicazione della sede nei territori del
Mezzogiorno -art. 105 TU n. 218/1978 e succ. mod.-; impianto dello stabilimento
tecnicamente organizzato nelle predette aree territoriali -art. 101 TU n. 218/78-) e

dal carattere della “invarianza” della qualificazione giuridica (novità della
iniziativa produttiva ex art. 105 TU n. 218/78 ed art. 14co5 legge n. 64/986).

1.4.7 In conclusione trova applicazione nel caso di specie il principio di
diritto enunciato dalle SS.UU. secondo cui “qualora due giudizi tra le
stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico,

ed uno

di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento
così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di
questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune
ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della
statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame
dello “stesso punto di diritto” accertato e risolto, anche se il successivo
giudizio abbia finalita’ diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed
il “petitum” del primo.
10
RG n.17298+20891/07; n. 4413+8551/08; n. 25263/08; n. 25267/08
ric. Ag. Entrate c/ SIBI s.r.l.

Co
t
Stefano cflieri

4.1).

Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova
ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi
d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che
si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le
imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo,

durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la
capacita’ contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli

elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una
pluralita’ di periodi d’imposta

(ad esempio, le qualificazioni giuridiche

preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria),assumono

carattere tendenzialmente permanente.

In riferimento a tali elementi, il

riconoscimento della capacita’ espansiva del giudicato appare
d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che
attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della
pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad
una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione
finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per
vizi formali o per vizio di motivazione),

ma anche con la considerazione

unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicita’, la quale impone,
nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettivita’ della tutela
giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato
tributario, quale “norma agendi” cui devono conformarsi tanto
l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione
dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta” (cfr.
Corte cass. SU n. 13916/2006; id. Sez.. 5, Sentenza n. 9512 del 22/04/2009; id. Sez.
5, Sentenza n. 16675 del 29/07/2011).

11
RG n.17298+20891/07; n. 4413+8551/08; n. 25263/08; n. 25267/08
rie. Ag. Entrate e/ SIBI s.r.l.

Cons. st.
len
Stefano

si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di

1.4.8 Orbene, avendo la sentenza n. 87/2006 accertato con efficacia di
giudicato (in conseguenza della pronuncia di inammissibilità, resa nel presente
giudizio, del ricorso principale per cassazione proposto dalla Agenzia delle Entrate)

la sussistenza dei presupposti legali richiesti dagli artt. 101, 105 TU n.
218/1978 e dall’art. 14 legge n. 64/1986, ed avendo in particolare rilevato
detta sentenza di merito che la società di capitali era stata costituita con

ricompreso tra le aree depresse del Mezzogiorno), che non era in contestazione

l’impianto di uno stabilimento tecnicamente organizzato, e che trattavasi di
“nuova realtà produttiva, come dimostra l’atto costitutivo della società”,
tutto ciò premesso consegue che -indipendentemente dalla correttezza o meno
del procedimento logico seguito dai Giudici territoriali, ormai insindacabile- non

può più essere posto in discussione, in relazione a tali elementi costitutivi
della fattispecie tributaria, l’accertamento del diritto della società
contribuente a fruire della esenzione decennale IRPEG ed ILOR, dovendo
in conseguenza esser rigettati i ricorsi principali proposti dalla Agenzia
delle Entrate nelle altre due cause riunite, per sopravvenuta formazione del
giudicato esterno su una situazione giuridica afferente il medesimo rapporto
tributario, tra le stesse parti, oggettivamente incompatibile con le pretese
fiscali vantate dalla Amministrazione finanziaria in tali giudizi.

1.4.9 La pronuncia, rispettivamente, di inammissibilità e di rigetto dei
ricorsi principali determina l’assorbimento dei ricorsi incidentali
condizionati proposti dalla società.

2. In conclusione vanno dichiarati inammissibili, in quanto notificati
oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 38co3 Dlgs n. 546/1992 e
dal’art. 327co1 c.p.c., i ricorsi principali proposti dalla Agenzia delel
Entrate avverso le sentenze della CTR del Lazio n. 87/2006 e n. 336/2006,
dichiarati assorbiti i ricorsi incidentali condizionati, con conseguente
12
RG n.17298+20891/07; n. 4413+8551/08; n. 25263/08; n. 25267/08
ric. Ag. Entrate c/ SIB1 s.r.l.

q.est.
Stefa
vieri

atto 30.1.1986, che la stessa aveva sede legale in Lariano (territorio

ESENTE DA*13n151’kAZIONE
Al SENSI DEL DJJ. “.21’r<1,g6 N. 131 TAB. ALL. A. - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per ciascun giudizio in € 3.000,00 per compensi professionali , € 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge. Vanno inoltre rigettati i ricorsi principali della Agenzia delle Entrate proposti avverso le sentenze della medesima CTR n. 75/2007 e n. 76/2007, dichiarati assorbiti i ricorsi incidentali condizionati, sussitendo giusti motivi giudicato esterno per effetto di una pronuncia della Corte di cassazione successiva alla proposizione dei ricorsi relativi ai procedimenti nei quali il Ift giudicato s'intende far valere. cteLLERIA IL P.Q.M. La Corte : - dichiara inammissibili i ricorsi principali proposti dalla Agenzia delel Entrate avverso le sentenze della CTR del Lazio n. 87/2006 e n. 336/2006; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati; condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per ciascun giudizio in € 3.000,00 per compensi professionali , € 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge - rigetta i ricorsi principali della Agenzia delle Entrate proposti avverso le sentenze della medesima CTR n. 75/2007 e n. 76/2007 essendosi formato il giudicato sulla sentenza dela CTR del Lazio n. 87/2006 in conseguenza della pronuncia di inammissibilità di cui al capo che precede; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati; compensa interamente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i giudizi. Così deciso nella camera di consiglio 17.12.2012 per compensare tra le parti le spese di tali giudizi, essendosi formato il

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