Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24433 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. I, 30/09/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 30/09/2019), n.24433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2589/2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma Via E.Q. Visconti

103, presso lo studio dell’avvocato Dellago Massimo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pardini Federico

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore R.R.,

elettivamente domiciliato in Roma Via Domenico Chelini 9, presso lo

studio dell’avvocato Moracci Carlo, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Tolini Adolfo giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1299/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2019 dal Consigliere, Dott. VELLA PAOLA;

udito l’Avvocato Moracci, che ha concluso come in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

o, in subordine, per il suo rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Genova, riformando parzialmente la decisione del Tribunale di Massa, ha accolto limitatamente alla somma ci Euro 86.106,00 (oltre interessi legali) – rispetto a quella originaria di Euro 106.825,00 – la domanda proposta della curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. contro l’amministratore unico C.M., per la restituzione delle somme da questi prelevate dal conto corrente della società, in ordine alle quali il tribunale aveva ritenuto non fornita la prova della loro destinazione al pagamento dei debiti societari.

2. Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, dichiarate ammissibili, in quanto di formazione successiva, tutte le produzioni effettuate dall’appellante C. (gli atti del processo penale conclusosi con sentenza definitiva del G.U.P. presso il Tribunale di Massa), ha osservato: i) che il G.U.P. aveva assolto il C. dal reato di bancarotta fraudolenta per insussistenza del fatto, ritenendo che dall’istruttoria testimoniale non fosse emersa la prova sufficiente nè che egli avesse prelevato le somme dal conto della società per finalità estranee a quelle aziendali, nè che ciò avesse recato pregiudizio alla massa dei creditori; ii) che detta sentenza di assoluzione non aveva effetto di giudicato ex art. 652 c.p.p. in quanto la curatela aveva esercitato preventivamente l’azione in sede civile; iii) che dal supplemento di perizia svolta su incarico del P.M. era emerso che il C. aveva fornito la prova di aver utilizzato solo una parte delle somme prelevate per il pagamento dei creditori societari, tanto più che il secondo prelievo era stato effettuato il giorno stesso delle sue dimissioni dalla carica di amministratore. Di conseguenza, trattandosi di “perizia contabile basata su un approfondito esame di copiosa documentazione e contenente conclusioni chiare ed esaustive”, per quanto inopponibile alla curatela (ma da essa richiamata), ha ritenuto su queste basi non fornita la prova del corretto utilizzo delle somme prelevate.

3. Avverso detta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo – rubricato “Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame delle produzioni documentali nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia. Conseguente violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione art. 652 c.p.p., artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2393 e 2394 c.c.” – il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia compiuto “un’analisi ed un utilizzo del tutto errato e contraddittorio” dei “nuovi documenti e delle relative argomentazioni difensive connessi al procedimento penale”, nonchè “l’errata interpretazione della sentenza penale” e “l’errata valutazione delle risultanze probatorie penali”, in uno al contraddittorio utilizzo del supplemento di perizia svolto in quella sede.

5. Il secondo motivo prospetta “Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”, in quanto “dalla cassazione dell’impugnata sentenza debba anche conseguire una riforma delle spese del giudizio”.

6. Le censure presentano plurimi profili di inammissibilità, tra i quali emerge in modo assorbente la loro incisione sulla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice del merito, non censurabile in questa sede.

6.1. E’ sufficiente al riguardo richiamare il consolidato orientamento di questa Corte per cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (non legali) da parte del giudice di merito non dà luogo a vizio denunciabile con il ricorso per cassazione – a meno che integri un’anomalia motivazionale ridondante, per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), – (Cass. n. 23153/2018, Cass. n. 11892/2016), sia perchè la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sia perchè con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto precluso in sede di egittimità (ex plurimis, Cass. 11863/2018, Cass. n. 29404/2017, Cass. n. 16056/2016).

6.2. Con specifico riguardo all’attività valutativa del giudice rispetto alle fonti probatorie, occorre altresì distinguere l’errore di percezione – che, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (i quali vietano di fondare la decisione su prove non dedotte dalle parti, o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, nonchè di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) dall’errore di valutazione, che, investendo invece l’apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 27033/2018, Cass. n. 9356/2017).

6.3. Parte ricorrente non ha nemmeno prospettato idonee censure motivazionali, tenuto conto che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 – applicabile ratione temporis – ha ristretto tale vizio all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, ai cui fini il ricorrente è onerato di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”; esula dunque da tale paradigma, di per sè, l’omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico previamente individuato secondo i descritti canoni risulti preso in considerazione dal giudice, sebbene la decisione non dia conto espressamente di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, n. 8053/2014; conf. ex multis Cass. n. 27415/2018).

7. Quanto al secondo motivo, esso in realtà non prospetta un vizio ma semplicemente una conseguenza che deriverebbe dall’accoglimento del primo; di qui il suo assorbimento.

8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alla rifusione delle spese, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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