Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24433 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.17/10/2017),  n. 24433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7004-2017 proposto da:

M.V., rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA

TORRETTA;

– ricorrente –

nonchè contro

B.J., AIDAA ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI AMBIENTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3454/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

M.V. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3454/2016 del 19 settembre 2016, che ne aveva rigettato l’appello avanzato contro la sentenza n. 749/2014 resa in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio. Rimangono intimati, senza svolgere attività difensive, B.J., B.A. e la Associazione Italiana Difesa Animali Ambiente (A.I.D.A.A.).

Il giudizio era iniziato con citazione del 20/03/2012 proposta da M.V., il quale aveva convenuto J.B. e B.A., chiedendo, secondo quanto trascritto nello stesso ricorso, di dichiarare che i B. “detengono nella loro proprietà, in particolare nell’area cortilizia, un cane in violazione dell’art. 4 del regolamento condominiale contrattuale nell’immobile sito in (OMISSIS)”, e perciò domandando che i convenuti cessassero l’attività lesiva, nonchè “di liberare le aree comuni… ed in particolare la scala ed il cortile, dal cane…”, ordinando loro “di spostare il proprio cane in altro luogo, differente dall’immobile…sia esso appartamento sia esso area cortilizia…”. J.B. e B.A., nel costituirsi, come anche la terza interventrice volontaria Associazione Italiana Difesa Aninali Ambiente, deducevano che nel loro atto di acquisto nulla era evidenziato circa l’esistenza di un regolamento di condominio, comunque loro inopponibile, avendo essi comprato quella unità abitativa (porzione di villa bifamiliare) proprio per usufruire del giardino necessario alle esigenze del proprio cane. I signori B. proponevano altresì domanda riconvenzionale allegando violazioni di altre disposizioni regolamentari da parte del M..

La Corte d’Appello, nel motivare il rigetto dell’impugnazione formulata dal M., ha esposto che la disposizione regolamentare, che prevedeva il divieto di tenere animali in porzioni di esclusiva proprietà, valendo come servitù, non era opponibile al condomino J.B., compratore dell’unità immobiliare sita nel condominio di (OMISSIS), non essendovi menzione di essa nè nell’atto di compravendita nè nella nota di trascrizione prodotta dall’appellante, inerente l’atto di divisione del 24 luglio 1997, allorchè era insorto il condominio, visto che tale nota di trascrizione faceva solo riferimento ad un “regolamento di comproprietà”. Inoltre la Corte di Milano, quanto alla “domanda di emissione di ordini comportamentali nei confronti dei B.”, pur prescindente dall’invocato regolamento, smentiva la sussistenza di “comportamenti violativi… della disciplina civilistica concernente il condominio… contraddistinti da quel coefficiente di ripetitività che costituisce il necessario presupposto dell’emanazione di un tal genere di ordini…”.

Il primo motivo del ricorso di M.V. denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa la proprietà del terreno ove era tenuto il cane, trattandosi del cortile condominiale, di proprietà non esclusiva di J.B., ma comune a tutti i condomini, sicchè non si sarebbe trattato neppure di accertare una servitù imposta dal regolamento sull’altrui proprietà, come sostenuto dalla Corte d’Appello.

Il secondo motivo di ricorso deduce parimenti un omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’avvenuta trascrizione del regolamento condominiale approvato dai fratelli M. con l’atto di divisione del 24 luglio 1997.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello, “seppur rigettando la domanda riconvenzionale di parte appellata B.” (ovvero, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.), conclude per la condanna integrale dell’appellante M. alle spese processuali.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 – bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il Collegio opera un rilievo pregiudiziale.

Il ricorso non risulta notificato a nessuna della parti indicate nella sua epigrafe come intimate ed interessate a contraddire, non essendo stata offerta dal ricorrente alcuna prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Così anche nella ” nota di deposito e di iscrizione a ruolo” depositata il 28 marzo 2017 e predisposta dal ricorrente il 16 marzo 2017 (atto formato dalla parte e previsto per il funzionamento della cancelleria civile della Corte di cassazione, sul modello della nota di iscrizione a ruolo normativamente prevista dagli artt. 71 e 72 disp. att. c.p.c.) non è indicata in elenco la voce relativa alla notifica del ricorso. L’omessa notifica del ricorso è altresì documentata sull’estratto di ruolo apposto dalla cancelleria sul fascicolo d’ufficio. Peraltro, il controllo che l’art. 134 disp. att. c.p.c. affida al cancelliere in caso di deposito del ricorso in cassazione a mezzo posta, come avvenuto nella specie, consiste soltanto nella conferma dell’avvenuta ricezione del plico e dei documenti allegati, così come materialmente prodotti, e non impone allo stesso di dare avviso alle parti delle eventuali irregolarità o lacune.

Il ricorso è perciò da dichiarare inammissibile, nè è possibile ordinare il rinnovo della notificazione, la quale suppone comunque una notificazione eseguita in modo invalido e non una notificazione mancante, come qui accertato.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto difese.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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