Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24430 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.17/10/2017),  n. 24430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12808-2016 proposto da:

SOFIM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MASCAGNI 92, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO NATICCHIONI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Z.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

95, presso lo studio dell’avvocato MICHELE GIANNASIO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

Z.T., Z.E.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3389/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La SOFIM s.r.l. ha proposto ricorso articolato in unico motivo per la revocazione della sentenza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 3389/2016, depositata il 22/02/2016. Si difende con controricorso Z.P., mentre rimangono intimate, senza svolgere attività difensive, Z.T. e Z.E..

Su proposta del relatore, ai sensi degli art. 391 – bis, comma 4, e art. 380 – bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perchè la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

Le parti hanno depositato memorie, in forza dell’art. 380 – bis c.p.c..

Il giudizio pende dal 3 ottobre 1986, allorchè la Sofim s.r.l. convenne davanti al Tribunale di Roma Z.T. e O.J., deducendo di essere creditrice della somma di Lire 40.000.000, oltre interessi, nei confronti di Z.T., e domandando di surrogarsi nei diritti successori della debitrice, la quale aveva rinunciato all’azione di riduzione del testamento olografo con il quale il defunto padre Z.A. aveva lasciato l’intero asse ereditario alla moglie O.J.. Riassunto il processo nei confronti di P., E. e Z.T. dopo la morte di O.J., il Tribunale di Roma aveva pronunciato sentenza n. 515/1996 con la quale si dichiarava “inopponibile nei confronti della SOFIM s.r.l. la rinunzia all’eredità di Z.A., effettuata da Z.T. in data 3 giugno 1985”, e si autorizzava la SOFIM s.r.l. ad accettare in surroga l’eredità con beneficio d’inventario, riducendo fino alla concorrenza di un sesto la disposizione testamentaria del 27 aprile 1985 in quanto lesiva della quota di legittima spettante a Z.T..

Dopo una prima sentenza della Corte d’Appello di Roma cassata con rinvio, la medesima Corte di merito, con pronuncia del 27 ottobre 2010, rigettava l’appello di Z.P., affermando, tra l’altro, che la rinunzia all’azione di riduzione, a fronte della disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima, concretava rinuncia all’eredità nei limiti della parte disponibile, e legittimava la creditrice all’esercizio dell’azione di riduzione in surroga, ai sensi dell’art. 524 c.c..

Z.P. proponeva così ricorso per cassazione articolato in sei motivi, e questa Corte, con la sentenza n. 3389/2016 del 22 febbraio 2016, rigettava la prima censura, accogliendo però la seconda e la terza censura e dichiarando assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, come anche il ricorso incidentale condizionato della SOFIM s.r.l..

Tale sentenza ha così motivato:

“1. – Il ricorso principale è fondato nei termini di seguito precisati.

1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c., nel testo antecedente alla L. n. 353 del 1990.

La contestazione muove dall’assunto che il Tribunale aveva pronunciato su domande formulate dalla Sofim per la prima volta all’udienza di precisazione delle conclusioni, senza che su di esse fosse intervenuta accettazione del contraddittorio. Le convenute sorelle Z., infatti, erano rimaste contumaci, nè l’attrice aveva provveduto a notificare le predette domande – riguardanti la riserva d’inventario, l’accettazione dell’eredità per conto di Z.T. e la riduzione delle disposizioni testamentarie – che, all’evidenza, introducevano nuovi temi d’indagine. Investita della questione, la Corte d’appello aveva erroneamente escluso che nella specie fosse configurabile mutatio libelli, ritenendo che si trattasse di specificazione di domande già formulate in atto di citazione.

1.2. – La doglianza è infondata.

L’atto di citazione della società Soffra conteneva la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie di Z.A., sicchè la successiva indicazione della misura del sesto della riduzione stessa costituiva mera specificazione della domanda originaria.

Quanto alla richiesta di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, formulata anch’essa in sede di precisazione delle conclusioni, si condivide la valutazione della Corte d’appello, secondo cui si sarebbe trattato di specificazione dell’originaria domanda di accettazione dell’eredità tout court, anche se la questione risulta in realtà priva di rilevanza per le ragioni di carattere sostanziale che saranno evidenziate nel prosieguo della motivazione.

1.3. – Il rigetto del primo motivo del ricorso principale assorbe il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, con il quale la società Sofim ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia riguardo alla avvenuta accettazione del contraddittorio sulla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie.

2. – Con il secondo motivo del ricorso principale è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 519,524,553,554,2900 e 2901 c.c., assumendosi che Z.T. non aveva rinunciato all’eredità paterna, alla quale non era mai stata chiamata per effetto della totale pretermissione (il de cuius aveva nominato erede la moglie, pretermettendo le figlie), mentre si era limitata a rinunciare all’eventuale azione di riduzione per lesione di legittima. Mancava dunque, nella specie, il presupposto della rinuncia all’eredità, e cioè la previa chiamata all’eredità, che il legittimario totalmente pretermesso ottiene soltanto all’esito del positivo esperimento dell’azione di riduzione, e neppure sussisteva la diretta consequenzialità tra l’atto di rinuncia e il mancato incremento patrimoniale che giustifica la surroga del creditore del rinunciante ai sensi dell’art. 524 c.c..

3. – Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 519,553,554 e 2900 c.c., nonchè vizio di motivazione. In riferimento alla questione già prospettata con il motivo che precede, la ricorrente denuncia l’insufficienza della motivazione riguardo all’affermazione della Corte d’appello, secondo cui “la rinuncia all’azione di riduzione si sostanzia in rinuncia all’eredità”, ed evidenzia che la stessa Corte d’appello aveva riconosciuto che le sorelle Z. non erano state chiamate all’eredità, salvo cadere in contraddizione con la successiva equiparazione tra rinuncia all’azione di riduzione e rinuncia all’eredità.

3.1. – Le doglianze, da esaminare congiuntamente per la connessione delle relative questioni, sono fondate.

Risulta sostanzialmente immotivata, oltre che giuridicamente erronea, l’assimilazione operata dalla Corte d’appello tra le fattispecie della rinuncia all’eredità e della rinuncia all’azione di riduzione, sulla cui base la stessa Corte ha ritenuto infondato il quarto motivo di gravame.

3.1.1. – Dopo aver accertato che Z.T., legittimario totalmente pretermesso dal testamento paterno, aveva rinunciato all’azione di riduzione, la Corte d’appello ha ritenuto infatti che tale rinuncia si sostanziasse nella rinuncia all’eredità, che a sua volta legittimava la creditrice Sofim ad agire in surroga per la riduzione del testamento di Z.A. per lesione di legittima.

3.2. – Le fattispecie in esame sono, invece, distinte sul piano strutturale e funzionale e in rapporto di successione logica, e il creditore non può surrogarsi nell’accettazione dell’eredità, in nome e in luogo del suo debitore, se prima non rende inefficace la rinuncia all’azione di riduzione posta in essere dal debitore stesso, in qualità di legittimario totalmente pretermesso (ex plurimis, Cass., sez. 2^, sentenza n. 20562 del 2008). La previa e vittoriosa impugnazione della rinuncia all’azione di riduzione, che elimina l’efficacia delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti del legittimario pretermesso, consente poi al creditore di surrogarsi al chiamato all’eredità e accettare in nome e in luogo del predetto.

3.2. – In senso contrario, non è utilmente invocabile la giurisprudenza di merito richiamata nel controricorso, che riguarda la diversa questione del rimedio esperibile dal creditore (nella specie, il curatore del fallimento) per impugnare la rinuncia all’azione di riduzione, individuato nell’art. 524 c.c..

4. – L’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso assorbe i rimanenti motivi del ricorso principale, con i quali è dedotto vizio di motivazione riguardo al ritenuto pregiudizio delle ragioni creditorie di Sofim e alla mancata ammissione delle prove finalizzate a dimostrare che Z.T. aveva ricevuto numerosissime elargizioni di danaro da parte dei genitori, sicchè la rinuncia all’azione di riduzione non poteva comportare alcuna modificazione della garanzia del preteso credito di Sofim, e violazione di legge ancora in riferimento alla mancata ammissione delle suddette prove. In ragione della portata caducatoria della decisione di accoglimento, deve ritenersi assorbito anche il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, con il quale la società Sofim ha dedotto la violazione del giudicato formatosi sulla mancata ammissione dei capitoli di prova concernenti le donazioni pecuniarie elargite a favore di Z.T. dai genitori.

7. – La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che provvederà ad un nuovo esame del le questioni alla luce del ribadito principio di diritto e statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione”.

Il motivo del ricorso per revocazione deduce l’errore addebitato alla sentenza n. 3389/2016, per aver fondato la decisione sul presupposto, contrario al vero, che la domanda surrogatoria di accettazione della quota ereditaria riservata ex lege alla rinunciante non fosse stata preceduta dalla revocatoria della rinuncia all’azione di riduzione.

La ricorrente SOFIM s.r.l. ben si avvede (pagina 4 di ricorso) che la Corte d’Appello di Roma, nella sua sentenza cassata del 27 ottobre 2010, avesse “fondato la legittimazione della Sofim ad agire in surroga per la riduzione del testamento di Z.A. sulla equiparazione della rinuncia all’azione per violazione delle legittima a quella dell’eredità e quindi in applicazione dell’art. 524 c.c., che la decisione di primo grado ignora”, pur ritenendo “improprio” il richiamo fatto a Cass. n. 20562/2008.

La ricorrente intende non di meno dimostrare in questo giudizio di revocazione che la sentenza n. 515/1996 del Tribunale di Roma non richiamasse mai l’art. 524 c.c., nè ne avesse fatto applicazione, e piuttosto usasse “l’accettazione e la rinuncia all’eredità come sinonimi dell’accettazione e della rinuncia dei diritti spettanti alla legittimaria e ciò è provato per fatti concludenti”, sicchè nella stessa pronuncia di primo grado risulterebbe “evidente che la surroga nell’accettazione dell’eredità è stata preceduta dalla revoca della rinuncia alla lesione di legittima”.

Dopo aver pressochè integralmente ritrascritti in ricorso la sentenza di cassazione impugnata, la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, il proprio ricorso per cassazione incidentale condizionato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 27 ottobre 2010 (a sua volta contenente stralci la trascrizione dei verbali d’udienza del giudizio davanti al Tribunale e la comparsa conclusionale del giudizio di rinvio), la SOFIM s.r.l. conclude il proprio ricorso per revocazione (pagina 31) perchè venga accertato: “1) che nella sentenza impugnata non è stato oggetto di trattazione che il Tribunale, nella decisione n. 515/96, appellata, abbia disposto la revoca della rinuncia alla lesione di legittima, prima di autorizzare la surroga dell’accettazione della quota riservata per legge alla legittimaria (…); 2) che la cassazione della sentenza n. 4376/10 della Corte d’Appello è stata determinata dall’aver ritenuto, contrariamente al vero, che non fosse stata richiesta ed accolta la revoca della rinuncia alla lesione di legittima (…); 3) che il richiamo all’art. 524 c.c., è stato effettuato solo dalla Corte d’Appello per confermare la validità della decisione del Tribunale, che, al contrario, non ha mai citato (…)”.

Il motivo di ricorso è estraneo al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c..

Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle sentenze della corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E’ invece inammissibile il ricorso ex art. 395 c.p.c., n. 4, ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l’omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022).

Nel caso in esame, la ricorrente SOFIM s.r.l. allega a sostegno della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, l’errore in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte, per non aver essa intuito come fosse a sua volta erronea l’equiparazione, sostenuta dalla Corte di Appello nella sentenza del 27 ottobre 2010, tra la rinunzia all’azione di riduzione e la rinunzia all’eredità, con il richiamo improvvido dell’art. 524 c.c., norma invece non richiamata nè applicata dal Tribunale in primo grado.

Questa censura non tiene conto che oggetto del giudizio di cassazione è proprio, e soltanto, la sentenza di appello (al di fuori dei casi eccezionali di impugnabilità immediata delle pronunce di primo grado), e non l’intera causa. Ed è perciò avendo riguardo alla sentenza della Corte d’Appello che la Suprema Corte ha censurato l’affermata equipollenza tra rinuncia all’azione di riduzione e rinuncia all’eredità ai fini della conseguente legittimazione della società creditrice ad agire in surroga.

L’inammissibilità del ricorso discende, quindi, dalla constatazione basilare che l’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve pur sempre riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima. Ne consegue che, ove il dedotto errore sia stato causa determinante della sentenza pronunciata in grado di appello, in relazione agli accertamenti dei fatti di causa o alla ricostruzione delle reciproche allegazioni difensive operata dal secondo giudice (come si denuncia nel caso di specie), la parte che se ne suole, sempre che risulti soccombente, potendole, cioè, derivare effetti pregiudizievoli da tale errore, è tenuta a proporre impugnazione contro la decisione di merito (Cass. 18/02/2014, n. 3820; Cass. 28/06/2000, n. 8803; Cass. 21/04/1999, n. 3928).

D’altro canto, ad ulteriore conferma dell’inammissibilità del ricorso per revocazione, va fatta la considerazione che la sentenza n. 3389/2016 di questa Corte, dopo aver affermato che “la previa e vittoriosa impugnazione della rinuncia all’azione di riduzione… consente poi al creditore di surrogarsi al chiamato all’eredità e accettare in nome e in luogo del predetto”, ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello e rimesso al giudice di rinvio per un nuovo esame delle allegazioni difensive.

In tal senso, va ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione proposto, ai sensi degli art. 395 c.p.c., n. 4, e art. 391 bis c.p.c., avverso la sentenza con la quale la decisione di merito sia stata cassata con rinvio, ogniqualvolta l’errore revocatorio denunciato concerna l’esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice di rinvio (così Cass. 12/10/2015, n. 20393; Cass. 20/10/2003, n. 15660; Cass. 07/11/2001, n. 13790).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente Z.P. le spese del giudizio di revocazione, nell’ammontare liquidato in dispositivo; non deve invece provvedersi al riguardo per altre intimate Z.T. e Z.E., che non hanno svolto attività difensiva.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 – quater, – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente Z.P. le spese del giudizio di revocazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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