Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2443 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2443 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 24713-2013 proposto da:
SPERANZA

VINCENZA

C.F.

SPRVCN58C61E632B,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE
D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato ITALA
MANNIAS, rappresentata e difesa dagli avvocati
MATILDE DI GIOVANNI, ETTORE DI GIOVANNI, UMBERTO DI
GIOVANNI, giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
3205

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e

Data pubblicazione: 31/01/2018

difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
In atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1007/2012 della CORTE
D’APPELLO di CATANIA, depositata il 30/10/2012 R.G.N.

\

1428/2008.

PROC. nr . 24713/2013 RG

RILEVATO
che con sentenza in data 11.10.2012- 30.10.2012 ( nr. 1007/2012) la
Corte di Appello di Catania ha respinto l’appello proposto da VINCENZA
SPERANZA

avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa

19.12.2007), che aveva rigettato
dichiarazione della

(del

la domanda della SPERANZA di

nullità del termine apposto al contratto di lavoro

tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario
conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più
funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o
sperimentazione

di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè alla

attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre ,
11.12.2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla
necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie
contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo»;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso VINCENZA SPERANZA,
affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese POSTE ITALIANE spa;

che le parti hanno depositato memoria;

CONSIDERATO
1. che la ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo:
– -con il primo motivo:
ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., nullità della sentenza per
violazione ed errata interpretazione e disapplicazione dell’articolo 1419
co. 2 cod.civ. in relazione agli artt. 1345, 2697, 2909 cod.civ ; degli
artt. 1362,1366,1375 cod.civ.; degli artt. 1,4 e 5 D.Lgs 368/2991;
dell’art. 25 CCNL POSTE ITALIANE.
Ha censurato la sentenza per non avere dichiarato la nullità della
clausola del termine in ragione della genericità della causale e della
presenza di più ragioni giustificative alternative né avere rilevato il
difetto di effettività della causale (genericamente) indicata in contratto
giacchè ella era stata occupata su un posto di portalettere vacante.

1

stipulato con POSTE ITALIANE spa per il periodo 18.7-30.9.2002 «esigenze

PROC. nr . 24713/2013 RG

Il richiamo al CCNL , articolo 24, contenuto in contratto, era privo di
efficacia poichè il CCNL 201)tera scaduto il 31.12.2001 e non poteva
legittimare la stipula di contratti a termine in data successiva. Gli stessi
verbali di successivi incontri con i sindacati confermavano la assenza di
esigenze organizzative alla data della sua assunzione poiché le
esigenze permanevano in tale epoca per la sola sportelleria mentre ella

Ha lamentato la mancata riforma della sentenza di primo grado, che
era stata resa all’esito della ammissione delle sole prove articolate
genericamente da POSTE ITALIANE e senza dare ingresso alla prova da
ella articolata nel primo grado— e reiterata in appello— per
dimostrare di non avere sostituito alcun portalettere in ferie; ha
dedotto la mancata valutazione della inottemperanza di Poste Italiane
all’ordine di esibizione dei modelli (P70) relativi ai dipendenti in ferie
ed ai relativi luoghi di lavoro e sostituzioni.
Ha inoltre dedotto:
– il malgoverno da parte del giudice del merito dell’onere della prova
della legittimità del termine, cadente a carico del datore di lavoro
– la infondatezza delle difese di Poste Italiane, tanto in punto di la
formazione del giudicato interno sulla esistenza delle esigenze
organizzative e sostitutive indicate nel contratto di lavoro che sulla
applicabilità nella fattispecie di causa dell’articolo 25 del CCNL 2001;
Ha censurato la sentenza per avere erroneamente affermato che
nell’appello non erano mosse censure specifiche all’accertamento del
primo giudice sulla esistenza delle esigenze organizzative e sostitutive
indicate in contratto laddove era stata specificamente gravata nell’atto
di appello la valutazione delle prove compiuta nella sentenza di primo
grado (dalla pagina 6, ultimo capoverso dell’atto di appello). Ha
assunto pertanto la falsa applicazione dell’articolo 2909 cod.civ .
– con il secondo motivo:
ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod. proc.civ. nullità della sentenza,
violazione ed errata interpretazione ed applicazione degli artt. 2697
cod.civ.,

111

4

Cost.,

2

D.Lgs.

368/2001,

era stata addetta a mansioni di portalettere.

PROC. nr . 24713/2013 RG

115,116,414,416,421,433,434,437

cod.proc.civ.

nonché

grave

illogicità e contraddittorietà della motivazione, avente carattere
apparente, censurando la mancata ammissione della prova, diretta e
contraria da ella richiesta nel primo grado ed in appello per dimostrare
la inesistenza in concreto della causale indicata nel contratto di lavoro
e la mancata valutazione della condotta di POSTE ITALIANE di rifiuto

– con il terzo motivo:
nullità della sentenza — ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.—
in relazione al fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti della
assenza della prova della sostituzione di lavoratori assenti per ferie e
dell’impiego in processi riorganizzativi o tecnologici

che il ricorso è

~Elacia2;

che, invero:
-quanto al primo motivo, la parte ricorrente non individua specifiche
statuizioni del giudice d’appello per farne oggetto di specifici motivi di
impugnazione ma propone

censure attinenti in via diretta alla

legittimità del termine, inammissibili in un giudizio a struttura chiusa
quale quello di legittimità, diretto unicamente alla verifica di vizi della
sentenza impugnata alla luce di motivi precisamente articolati.
Nella parte poi in cui con il motivo si censurano statuizioni della
sentenza , come quella sul giudicato interno, sulla mancanza di
specificità dell’appello, sulla valutazione delle prove, la impugnazione
non assolve

all’onere di specificità del ricorso sia in punto di

allegazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della
sentenza (articolo 366 nr. 4 cod. prov.civ.) che in punto di specifica
indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si
fonda (articolo 366 nr. 6 cod. proc.civ.), limitandosi a contestare
genericamente le statuizioni della sentenza;
-il secondo motivo, con il quale si deduce l’omesso esame di elementi
istruttori, contestando l’accertamento dei fatti da parte del giudice del
merito, non configura il dedotto vizio di violazione di norme di diritto,

3

di esibire i documenti (modelli P70) relativi al personale in ferie;

PROC. nr . 24713/2013 RG

che presuppone un problema di interpretazione ed applicazione della
norma, senza impingere nella contestazione delle risultanze di fatto. Il
dedotto vizio della motivazione è inammissibile. Nella fattispecie trova
applicazione ratione temporis ( ai sensi dell’art. 54 , co. 3 dl 83/2012)
il nuovo testo dell’art. 360 co.1 nr. 5 cpc., in quanto la sentenza
impugnata è stata pubblicata in data successiva all’il settembre 2012

«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti» . Il nuovo testo del n. 5) dell’art.
360 cod. proc. civ. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che
concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la
cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che
abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere
decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito
diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto
delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo
comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto
storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o
extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale
fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
«decisività» . Nella fattispecie di causa neppure si indica il fatto
specifico non esaminato in sentenza.
Da ultimo non ricorre la ipotesi di apparenza della motivazione avendo
il giudice dell’appello dato conto dell’iter logico seguito nella decisione
alla luce dei documenti prodotti da Poste e delle prove testimoniali
acquisite.
– il terzo motivo è inammissibile. Sul punto è sufficiente rinviare a
quanto esposto in relazione al secondo motivo giacchè anche in questo
caso il vizio della motivazione non è dedotto nei termini specifici
richiesti dal nuovo testo dell’articolo 360 nr.5 cod.proc.civ., di cui
sopra si è detto, ma censurando la mancata ammissione della prova
orale articolata— i cui capitoli neppure sono indicati— e la valutazione
del materiale probatorio da parte del giudice del merito

4

sicchè il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di

PROC. nr . 24713/2013 RG

– che il ricorso deve essere conclusivamente respinto
– che le spese vengono regolate come da dispositivo, secondo la
soccombenza

-che trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio
2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L.
228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .

PQM
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed
C 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma ,nella adunanza camerale del 12.7.2017

115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del

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