Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2443 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23656-2017 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSARIO SANTESE;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati LUCIANA ROMEO, EMILIA FAVATA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 05/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 5 maggio 2017, la Corte d’Appello di Salerno, confermando la decisione del Tribunale in sede, rigettava la domanda proposta da S.A. nei confronti dell’INAIL ed intesa al riconoscimento dell’aggravamento della rendita da malattia professionale già riconosciuta dall’istituto nella misura del 16% in via amministrativa (a sua volta in revisione a quanto accertato in via giudiziale per una percentuale dell’8% di danno biologico);

che, ad avviso della Corte territoriale, le censure mosse nell’appello alla consulenza tecnica disposta nel primo grado di giudizio erano infondate non avendo l’appellante introdotto argomentazioni esplicative idonee a dimostrare la derivazione causale degli “spunti depressivi ansiosi e dei disturbi dispeptici con segni di alterazione della normale cinesi gastroenterica” dalle mansioni espletate dal S. nel corso della propria attività lavorativa;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il S. affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l’INAIL;

che è stata depositata proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce omessa e/o erronea valutazione di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per non avere la Corte territoriale valutato la “spondilodiscoartrosi cervicale” e la “sindrome del tunnel tarpale” avendo il consulente tecnico d’ufficio basato la determinazione del danno anatomo-funzionale nella misura del 16% considerando solo l’anchilosi lombare e le ernie discali;

che il motivo è inammissibile perchè non tiene conto della motivazione dell’impugnata sentenza in cui si evidenzia come le censure mosse nell’atto di appello riguardavano il fatto che la consulenza espletata in primo grado avesse riconosciuto la natura professionale solo alla spondiloartrosi cervicale ed alla sindrome del tunnel carpale escludendola rispetto “spunti depressivi ansiosi e dei disturbi dispeptici con segni di alterazione della normale cinesi gastroenterica” e che era corretta la valutazione del 16% operata dall’INAIL in sede amministrativa delle due predette malattie professionali anche avuto riguardo al loro aggravamento precisandosi, altresì, come dalla consulenza di parte di evincevano solo considerazioni teoriche non specificamente inerenti la condizione clinica del S.;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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