Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2443 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 04/02/2020), n.2443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8013-2017 proposto da:

D.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALESSANDRO VIVENZA 41, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

GARRETTO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2016 della CORTN D’APPELLO di CATNNIA,

depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da D.B.G. contro la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere la pensione di inabilità o l’assegno mensile di assistenza;

la Corte ha ritenuto insussistente il diritto in mancanza di allegazione e prova del requisiti socio-economico e reddituali necessari per il riconoscimento delle prestazioni;

contro la sentenza il D.B. propone ricorso per cassazione e formula quattro motivi; l’Inps resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i motivi di ricorso sono i seguenti:

violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 247, nella parte in cui la Corte territoriale non aveva considerato che, con l’entrata in vigore della legge citata, lo stato di “incollocazione al lavoro” era stato sostituito da quello della “non occupazione”, dimostrabile attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

violazione e errata applicazione dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui la sentenza non aveva dato rilievo alla “non contestazione” dell’Inps circa la sussistenza del requisito socio economico;

violazione ed errata applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., nella parte in cui la sentenza non aveva considerato il giudicato implicito formatosi – per effetto del rigetto da parte del tribunale della domanda per assenza del requisito sanitario – in mancanza di uno specifico motivo di appello da parte dell’Inps volto a contrastare l'”implicita sussistenza del requisito) socio economico”;

omessa motivazione od omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nella parte in cui la Corte non aveva motivato sui requisiti sanitari prescritti ai fini dell’erogazione delle prestazioni richieste e sussistenti, nel caso di specie, nella misura del 100% o, in subordine in misura superiore al 74%, come sarebbe stato agevole accertare attraverso il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio;

i motivi di ricorso sono inammissibili;

la Corte d’appello ha rigettato le domande prospettando, con riguardo alla pensione di inabilità, il difetto di qualsiasi prova circa la ricorrenza del requisito reddituale, e, con riguardo all’assegno, il difetto di ogni allegazione e prova sia del reddito sia dello stato di incollocamento;

più precisamente, la Corte ha sottolineato la mancanza di ogni allegazione e prova, che avrebbe dovuto essere fornita dal ricorrente, dell’incollocamento, fino al 31/12/2007, e della non occupazione, dall’1/1/2008, e tanto a fronte della specifica eccezione dell’ente previdenziale (pagina 3 della sentenza);

non è pertanto) riscontrabile alcuna violazione della L. n. 247 del 2007, in relazione alla quale, peraltro, il ricorrente non indica in che termini e con quale affermazione essa sarebbe stata commessa dalla Corte territoriale, così non rispettando le modalità di deduzione della censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. 29/11/2016, n. 24298);

deve aggiungersi che in materia di assegno di invalidità civile, anche a seguito della modifica della L. n. 118 del 1971, in forza della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35 – che richiede il requisito dello stato di inoccupazione del richiedente e non più la cosiddetta incollocazione al lavoro – la prova del mancato) svolgimento di attività lavorativa non può essere data in giudizio mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilevante nei soli rapporti amministrativi ma priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (Cass. 05/04/2017, n. 8856);

quanto al secondo motivo di ricorso, va ricordato che il principio di non contestazione opera solo nel caso in cui gli elementi costitutivi della domanda siano specificamente enunciati nell’atto e la controparte svolga rispetto ad essi una contestazione generica (Cass. 08/02/2018, 3022; Cass. 22/09/2017, n. 22055);

l’inammissibilità del motivo sta nel rilievo che il ricorrente – a fronte della chiara ratio decidendi della sentenza – non si premura di trascrivere il ricorso introduttivo del giudizio e la memoria difensiva dell’Inps al fine di dimostrare l’avvenuta allegazione e, quindi, l’indicazione dei mezzi di prova necessari a dimostrare la sussistenza dei requisiti socio economici e reddituali, nonchè la mancanza di una specifica e puntuale contestazione da parte dell’Inps, idonea a configurare la regola di giudizio contenuta nell’art. 115 c.p.c.;

la censura pertanto non rispetta l’onere imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di evidenziare il contenuto degli atti non esaminati o male interpretati dal giudice del merito, trascrivendoli o riassumendoli nei loro esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. da ultimo, Cass., 12/12/2014, n. 26174; Cass., 7/2/2011, n. 2966; Cass. Sez. Un. 11/4/2012, n. 5698; Cass. SU 3/11/2011, n. 22726);

quanto al terzo motivo, va ricordato che nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti sanitari e di quello socioeconomico, cosiddetto della incollocazione al lavoro o non occupazione (per effetto della L. n. 247 del 2007), costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta (Cass. 17/06/2008, 16395; Cass. 26/05/2009, n. 12131);

deve escludersi la formazione di un giudicato implicito nel caso in cui il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda senza alcuna pronuncia sul requisito socio economico e l’interessato abbia appellato in ordine all’esclusione della sussistenza del requisito sanitario: la carenza del requisito socio economico è deducibile, infatti, per la prima volta in appello e deve comunque essere rilevata d’ufficio dal giudice di secondo grado (Cass. 07/10/2016, n. 20257; tra le altre, Cass.4/11/2011, n. 22899; da ultimo, Cass. 10/05/2017, n. 11443);

come per il precedente motivo, il ricorrente non si è premurato di trascrivere la parte della sentenza di primo grado in cui la sussistenza dei requisiti socioeconomici sarebbe stata acclarata, nè, come si è detto, la memoria di costituzione in appello dell’Inps;

l’ultimo motivo di ricorso è inconferente rispetto alle ragioni della decisione, dal momento che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del diritto per la mancanza di allegazione e prova dei socio-economici e reddituali, senza esprimere alcuna valutazione perchè ritenuta assorbita sui requisiti sanitari;

il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, ma il ricorrente non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, stante la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; nè sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato, risultando che egli è stato ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Catania del 21/3/2017.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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