Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2443 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2443 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 3504-2008 proposto da:
VESSA

CARMINE

VSSCMN38A13G192N,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA LAURA 24, presso
lo studio dell’avvocato GARDINI MARCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PARRELLA DOMENICO;
– ricorrente contro

SOC. COOP. NUOVA CON.PRO.SME a r.l. C.F. 01903790655,
in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso lo
studio dell’avvocato BONIFAZI LUCIANA, rappresentata e

Data pubblicazione: 04/02/2014

difesa dall’avvocato FUSCO SAVERIO RINO;

controrícorrente

avverso la sentenza n. 728/2007 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 09/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato DOMENICO PARRELLA difensore del
ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. CESARE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 28/6/1997 Vessa Carmine conveniva in
giudizio la Cooperativa Nuova Con.pros.me per chiedere
che fosse accertata l’autenticità della sottoscrizione
apposta in calce alla scrittura del 10/10/1984

Cooperativa; l’attore inoltre chiedeva che fosse
fissato, ai sensi dell’art. 1482 c.c., un termine entro
il quale la convenuta avrebbe dovuto liberare
l’immobile dalla trascrizione di un pignoramento e che,
in mancanza della liberazione entro il prefiggendo
termine, fosse pronunciata la risoluzione del
contratto.
La Cooperativa si costituiva asserendo di non avere mai
avuto alcun rapporto con l’attore il quale non era e
non era mai stato socio della cooperativa; pertanto
qualsiasi negozio relativo all’appartamento era nullo
ai sensi dell’art. 1418 c.c. e comunque non opponibile;
ciò premesso chiedeva il rigetto della domanda e in via
riconvenzionale la condanna dell’attore al rilascio
dell’appartamento in quanto occupante senza titolo.
Il Tribunale di Salerno con sentenza del 27/6/2003
dichiarava autentica la sottoscrizione della scrittura,
ma rigettava la domanda di fissazione del termine per

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stipulata tra lo stesso attore e il Presidente della

la cancellazione della trascrizione in quanto l’attore
non era proprietario, ma solo prenotatario quale
cessionario dei diritti di altro socio; tuttavia,
proprio in quanto prenotatario, non era occupante
abusivo e la domanda riconvenzionale doveva essere

Il Vessa proponeva appello al quale resisteva la
Cooperativa.
La Corte di Appello di Salerno rigettava l’impugnazione
con sentenza del 9/11/2007 rilevando:
– che la scrittura del 10/10/1984, oggetto della
domanda attorea, stabiliva unicamente il diritto del
Vessa a subentrare nella assegnazione e consegna di un
alloggio quale cessionario dei diritti di socio in
virtù di antecedente scrittura del 3/1/1983 con la
quale appunto l’Aliberti, a sua volta prenotatario
dell’alloggio della Cooperativa con atto del 24/7/1981,
aveva trasferito al Vessa i suoi diritti di socio; la
Corte distrettuale osservava inoltre:
– che non era provata l’esistenza di un contratto di
permuta tra la Cooperativa e l’Aliberti, dante causa
del Vessa, per il quale il suolo sarebbe stato
trasferito dall’Aliberti alla Cooperativa in permuta
dell’appartamento, come affermato dall’attore;

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rigettata.

-

che,

al

contrario,

la

cessione

del

suolo

dall’Aliberti alla Cooperativa, avvenuto nel corso
della procedura espropriativa del suolo per la
costruzione di un fabbricato di edilizia economica e

cessione volontaria finalizzato ad evitare la
determinazione giudiziale della stima.
La Corte di Appello osservava infine che se fosse vera
la

tesi

dell’appellante

di

una

vendita

dell’appartamento da parte della Cooperativa,

il

contratto sarebbe comunque nullo perché alla
Cooperativa di edilizia economica e popolare è fatto
divieto di trasferire gli alloggi a non soci.
Carmine Vessa propone ricorso affidato a tre motivi; il
secondo motivo è articolato in due censure e il terzo
in cinque; il ricorrente ha inoltre depositato memoria.
La Cooperativa resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di
omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. perché la Corte di
Appello non avrebbe esaminato il motivo di appello con
il quale egli lamentava l’omessa pronuncia del giudice
di primo grado che aveva accertato l’autenticità della
sottoscrizione apposta in calce alla scrittura del

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popolare, doveva essere considerato come atto di

10/10/1984, ma non aveva specificato l’oggetto della
scrittura, mentre avrebbe dovuto indicare che nella
scrittura era contenuto un atto di trasferimento
soggetto a trascrizione.
1.1 n motivo è manifestamente infondato in quanto:

l’accertamento dell’autenticità della scrittura e non
l’accertamento della sua efficacia traslativa della
proprietà;
– inoltre, prima il Tribunale e poi la Corte di Appello
hanno esaminato e deciso tutto quanto richiesto
dall’attore dichiarando che la sottoscrizione della
scrittura era autentica e, contrariamente a quanto
sostiene il ricorrente, hanno individuato l’oggetto
della scrittura che, tuttavia, non aveva ad oggetto il
trasferimento della proprietà, ma un accordo con il
quale era riconosciuto il diritto del Vessa a
subentrare nell’assegnazione e consegna di un alloggio
quale cessionario dei diritti di socio in virtù della
scrittura del 3/1/1983; i giudici del merito, infatti,
non potevano esimersi dal qualificare l’atto sottoposto
al loro esame proprio perché l’attore richiedeva
l’applicazione dell’art. 1482 c.c., norma consente solo
al compratore di richiedere la fissazione del termine e

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– l’attore in primo grado aveva domandato

hanno deciso escludendo appunto che l’attore fosse il
compratore perchè con la scrittura non era trasferito
il bene immobile.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, sub
II.a) la violazione delle norme di ermeneutica

II.b) il vizio di insufficiente e contraddittoria
motivazione.
2.1 Quanto alla violazione delle norme di ermeneutica
contrattuale il ricorrente premette che l’atto del
10/10/1984 era così formulato

“In relazione al

contratto di vendita in data odierna per notar Monica,
dà atto che si è realizzato il contratto di permuta con

il signor Pasquale Alberti per cui
trasferisco

l’appartamento_

dell’appartamento)

(

consegno

e

segue la descrizione

con tutte le relative pertinenze al

signor Carmine Vessa cessionario di tutti i diritti ed
obbligazioni

di esso Pasquale Aliberti, come risulta

dal retrostante contratto. L’atto notarile sarà fatto
appena possibile”.
Ciò premesso il ricorrente sostiene che il significato
delle parole era inequivocabile e che le parti avevano
manifestato la volontà di attuare un immediato
trasferimento della proprietà del bene, pervenuto

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contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e sub

all’Aliberti in permuta e trasferito al Vessa, persona
che non era socia,
Aliberti;

dopo

la

su indicazione dello stesso
scrittura

il Vessa è

stato

considerato da tutti come proprietario.
Il ricorrente, formulando il quesito di diritto ex art.
ratione temporis,

chiede se “è nulla per la violazione delle regole di
interpretazione del contratto la sentenza che ritiene
che una scrittura privata nella quale il Presidente
della Cooperativa espressamente dichiara di volere
consegnare e trasferire un appartamento a persona non
socia, contenga il riconoscimento del diritto di detta
persona a subentrare l’assegnazione promessa ad un
socio”.
2.1.1 n motivo è infondato in quanto la Corte di
Appello ha interpretato la scrittura privata sulla base
della valutazione dell’atto (il contratto pubblicistico
di cessione volontaria del terreno del 10/10/1984)
richiamato nella stessa scrittura e sulla base della
qualità assunta dal Vessa che partecipava all’atto
quale

“cessionario di tutti i diritti ed obbligazioni

di esso Pasquale Aliberti”.
Infatti

la Corte di Appello premette che era

incontestato

che

l’Aliberti

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era

prenotatario

366 bis, ora abrogato, ma applicabile

dell’appartamento in forza di atto del 27/4/1981 e che
era altresì incontestato che con atto del 3/1/1983
l’Aliberti aveva ceduto la sua qualità di socio al
Vessa; la Corte di Appello ha inoltre osservato che
nessuna permuta era provata (non rilevando il fatto che

realizzato un contratto che qualificava di permuta),
posto che l’atto qualificato come conclusivo di una
permuta era invece un atto interno alla procedura
espropriativa del suolo per la costruzione di un
fabbricato di edilizia economica e popolare ed
integrava un atto di cessione volontaria finalizzato ad
evitare la determinazione giudiziale della stima.
Ciò premesso e siccome i diritti dei quali, secondo la
scrittura, si sarebbe reso cessionario il Vessa (così
come richiamati nell’atto del 10/10/1984) erano solo i
diritti di prenotatario acquisiti dall’Aliberti con
l’atto del 27/4/1981, stante l’incertezza terminologica
dell’atto, non può ritenersi che l’interpretazione del
documento contrattuale da parte della Corte di Appello
sia contrastante con le regole di interpretazione del
contratto o sia insufficientemente motivata laddove ha
ritenuto che all’atto del 10/10/1984, non poteva
riconoscersi altro significato se non proprio quello di

il Presidente della Cooperativa desse atto che si era

consegna dell’appartamento, con le relative pertinenze,
già prenotato dall’Alberti e di un riconoscimento, da
parte del Presidente della Cooperativa, di una cessione
dei diritti del socio Alberti prenotatario

2.2 Con riferimento al vizio di motivazione il
ricorrente rileva che il Vessa non poteva rendersi
cessionario dei diritti del socio Aliberti perché la
cessione dei diritti di un socio di Cooperativa non è
consentita dalla legge, ma può avvenire solo con le
dimissioni del vecchio socio e l’immissione del nuovo
socio che abbia i requisiti, ma Aliberti era un socio
fittizio e Vessa non aveva mai presentato richiesta di
iscrizione a socio.
Il ricorrente censura inoltre la motivazione nella
parte in cui ha escluso la permuta che invece doveva
risultare dal collegamento tra il verbale di
prenotazione, nel quale il costo dell’appartamento
risulterebbe già pagato e il contratto notarile di
cessione.
2.2.1 Il motivo introduce censure che non evidenziano
un vizio di motivazione:
– la circostanza che l’Aliberti non fosse prenotatario
è smentita dall’atto del 27/4/1981;

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dell’appartamento che era contestualmente consegnato.

-

la Corte territoriale ha ritenuto che l’atto del

10/10/1984 abbia sancito esclusivamente il diritto del
Vessa a subentrare nell’assegnazione come già ritenuto
dal giudice di primo grado, anche in funzione del
rigetto della domanda di rilascio del bene formulata

occupante

su tale statuizione

senza titolo;

la

Cooperativa non ha proposto ricorso;

sostenere che non sarebbe stata consentita la

cessione dei diritti di un socio della cooperativa
costituisce argomento che non attiene
all’interpretazione del contratto azionato dal Vessa e
alla motivazione, sul punto, della sentenza impugnata,
ma alla validità del contratto presupposto;

la Corte di Appello, in relazione alla pretesa

permuta, ha giustamente rilevato che non v’era prova
alcuna; il ricorrente sostiene che la prova dovrebbe
provenire dal collegamento tra l’atto di prenotazione
dell’Aliberti nel 1981 e l’atto di cessione volontaria
del suolo, ma i vaghi argomenti addotti non inficiano
la motivazione fondata sull’interpretazione letterale
degli atti e, in particolare, dell’atto di cessione
volontaria.

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dalla Cooperativa nei confronti del Vessa, ritenuto

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, sub III.a)
la violazione del contraddittorio, sub III.b)

la

violazione dell’art. 112 c.p.c., sub III.c) nuovamente
la violazione dell’art.

112 c.p.c.,

sub III.d)

la

violazione dell’art. 1418 c.c. e sub III.e) il vizio di

relative all’affermazione della Corte di Appello
secondo la quale se fosse vera la tesi dell’appellante
di una vendita dell’appartamento da parte della
Cooperativa, il contratto sarebbe comunque nullo perché
alla Cooperativa di edilizia economica e popolare
fatto divieto di trasferire gli alloggi a non soci.
3.1 Il motivo, in tutte le sue plurime censure,
inammissibile in quanto attinge una argomentazione
meramente aggiuntiva che esula dalla

ratio decidendi

secondo la quale l’atto in discussione non era nullo,
ma,

semplicemente

non

costituiva

un

atto

di

trasferimento della proprietà.
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con
la condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al
pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Vessa Carmine a
pagare alla società Cooperativa Nuova Con.pro.sme a

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omessa o insufficiente motivazione, tutte censure

r.l. le spese di questo giudizio di cassazione che
e

liquida in euro 3.500,00

per compensi oltre euro

200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 11/12/2013.

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