Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2443 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19522/2006 proposto da:

TIFFANY DI T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SANTA BERNADETTE 15, presso lo studio dell’avvocato CRASTA BRUNO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MELIS STEFANO,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI

123, presso lo studio dell’avvocato DETTORI RAIMONDO, rappresentata

e difesa dall’avvocato MORGANA PAOLO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 367/2005 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 23/06/2005 R.G.N. 139/04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso chiedendo alla Corte di pronunciare

sentenza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma

2, per manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con sentenza del 23 giugno 2005 la Corte d’appello di Cagliari confermava per quanto qui ancora interessa la decisione, emessa dal Tribunale di Sassari, di accertamento dell’illegittimità di un licenziamento intimato il (OMISSIS) dalla s.n.c. Tiffany alla lavoratrice N.V. e di condanna della datrice di lavoro alla riassunzione o, in difetto, al risarcimento del danno;

che a giudizio della Corte d’appello non sussisteva la causa del licenziamento, addotta dalla stessa datrice e consistente in un’assenza ingiustificata della lavoratrice nel mese di agosto 2000, sia perchè dopo questo mese la datrice aveva intimato un altro licenziamento fondato su una causa diversa e poi ritenuta insussistente dal suddetto Tribunale con sentenza passata in giudicato, sia perchè l’intimazione del 2001 appariva tardiva, sia ancora perchè dalla busta paga di agosto 2000 risultavano ferie regolarmente fruite e retribuite e non risultavano giorni retribuiti per assenza ingiustificata;

che, nel contrasto delle testimonianze addotte da entrambe le parti in causa, quelle favorevoli alla società venivano ritenute meno attendibili per il legame di dipendenza lavorativa dei testimoni;

che l’accettazione di una parte del trattamento di fine rapporto da parte della lavoratrice non provava le sue spontanee dimissioni, potendo essere interpretata diversamente, come per lo più avveniva nella giurisprudenza di merito;

che contro questa sentenza ricorre per cassazione l’impresa individuale Tiffany di T.M., succeduta alla s.n.c. Tiffany, mentre la N. resiste con controricorso;

che il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o in subordine la manifesta infondatezza del ricorso:

che la ricorrente ha presentato memoria.

Considerato che col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte d’appello pronunciato in ordine alla doglianza di omessa audizione, nel giudizio di primo grado, di decisive testimonianze;

che la stessa censura viene ripetuta nel secondo motivo di ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione;

che i due connessi motivi sono manifestamente infondati poichè la stessa ricorrente ammette, a pag. 3 del ricorso, che il Tribunale la dichiarò, con ordinanza resa in udienza, decaduta dalla prova testimoniale per assenza dei testimoni, che del resto non erano stati citati “poichè la parte si era impegnata a condurli direttamente” e pretendeva poi di chiamarli per telefono (pag. 6 del ricorso);

che col terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 246 c.p.c., per avere la corte d’appello dichiarato inattendibili un’intera categoria di testimoni, quali i dipendenti della datrice di lavoro;

che col quarto motivo la medesima censura viene ripetuta sotto il profilo del vizio di motivazione;

che i due connessi motivi sono manifestamente infondati poichè la Corte di merito non ha emesso un generale ed aprioristico giudizio di inattendibilità ma, dopo l’esclusione di tutte la contrastanti testimonianze, ha emesso una valutazione di maggiore o minore credibilità, non censurabile in sede di legittimità;

che col quinto motivo la ricorrente lamenta vizi di motivazione, sempre in ordine alla credibilità dei testi circa la giustificazione dell’assenza della lavoratrice, e la stessa censura ripete col sesto motivo, invocando l’art. 2697 c.c.;

che col settimo motivo la ricorrente prospetta vizi di motivazione sull’incompatibilità dell’accettazione del trattamento di fine rapporto da parte della lavoratrice e la sua asserita volontà di proseguire il rapporto di lavoro invece che di risolverlo con le dimissioni;

che con l’ottavo motivo la ricorrente ravvisa una omissione della Corte d’appello, nell’avere ritenuto giustificata l’assenza della lavoratrice e nell’avere trascurato le testimonianze che avevano parlato di un suo allontanamento dopo un diverbio col datore di lavoro;

che tutti i detti motivi, da esaminare insieme perchè connessi, sono manifestamente infondati poichè intesi in realtà ad ottenere da questa Corte di legittimità una nuova ed impossibile valutazione delle prove;

che, in particolare, non è censurabile la suddetta valutazione di compatibilità fra accettazione della somma corrisposta dal datore di lavoro come t.f.r. e volontà di proseguire il rapporto, considerata la frequenza dei casi in cui il lavoratore, nell’incertezza sulla prosecuzione del rapporto, preferisce provvisoriamente accettare le somme offertegli, quale che sia il titolo dell’offerta;

che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 11,00, più Euro duemila/00 per onorario, più spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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