Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24429 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.17/10/2017),  n. 24429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21164-2014 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 20,

presso lo studio dell’avvocato SAIRA DI EUGENIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FERDINANDO PIETROPAOLO;

– ricorrente –

contro

P.R., A.F.G., A.G.,

A.A.S., A.M.F., G.G.,

C.C., MA.AL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 826/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 08/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

M.A. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo (omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 626/2013 dell’8 giugno 2013.

P.R., gli eredi di M.G., C.C., J. ed Ma.Al., nonchè A.F.G., A.G., A.A.S., A.M.F. e G.G., rimangono intimati senza svolgere attività difensive.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 – bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da P.R. avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Vibo Valentia in data 4 dicembre 2008. Il Tribunale aveva respinto la domanda dello stesso P.R. volta alla pronuncia ex art. 2932 c.c., in relazione al preliminare di vendita immobiliare del 22 febbraio 1992, ritenendo il contratto nullo per indeterminatezza dell’oggetto, ed aveva però condannato i convenuti G. ed M.A. alla restituzione della somma versata a titolo di caparra, pari a Lire 25.000.000. Nel giudizio di appello instaurato da P.R., gli appellati G. ed M.A., come si legge nella sentenza impugnata, avevano “eccepito di aver proceduto a formalizzare offerta reale di pagamento della somma complessiva di Lire 29 milioni in data 27 novembre 1996, depositando il relativo importo presso la filiale di Vibo Valentia della Banca Popolare di Crotone”.

Con l’unico motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente M.A. si duole della condanna che il giudice di primo grado ha disposto a carico dei convenuti alla restituzione in favore del P. della complessiva somma di Euro 12.912,00, pari a quanto dallo stesso versato a titolo di caparra ed in parte per acconto prezzo. Lo stesso ricorrente evidenzia come sia nel verbale d’udienza del 16 ottobre 1997 davanti al Tribunale, sia nella propria comparsa di costituzione in appello, egli avesse dedotto di aver provveduto fin dal 27 novembre 1996 a formalizzare offerta reale di pagamento della somma pretesa in restituzione dal P., somma depositata presso la filiale di Vibo Valentia della Banca Popolare di Crotone. Tale circostanza, per quanto incontestata, non è stata considerata dalla Corte d’Appello di Catanzaro e perciò il ricorrente M.A. chiede ora di riformare la pronuncia di primo grado nel senso soltanto di escludere la condanna alla restituzione della caparra e dell’acconto prezzo.

Il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

Questa Corte ha già affermato come, in ipotesi di dichiarazione di nullità di un contratto preliminare di compravendita, alla cui stipula il promissario acquirente avesse versato al promittente venditore una somma a titolo di caparra confirmatoria, lo stesso promissario acquirente ha diritto alla restituzione della caparra, in quanto prestazione ormai “sine causa” (Cass. Sez. 2, 25/02/2008, n. 4801). In tale ipotesi, il diritto alla restituzione della caparra prestata, secondo le norme della ripetizione dell’indebito, costituisce oggetto di apposita domanda fatta valere dal suo titolare, come anche di autonoma statuizione del giudice di condanna restitutoria del convenuto.

Tale statuizione del giudice sulla restituzione della caparra (nella specie, quella del credito di Euro 12.912,00 emessa dal Tribunale di Lametia Terme) si pone come capo della sentenza munito di piena autonomia e suscettibile di autonomo passaggio in giudicato. Conseguentemente, i promittenti venditori A. e M.G., soccombenti con riguardo alla condanna alla restituzione, avevano l’onere di appellare specificamente, in via principale o incidentale, tale capo sfavorevole, non essendo certamente sufficiente la mera riproposizione, a norma dell’art. 346 c.p.c., dell’eccezione dell’avvenuta offerta reale della somma, che avrebbe dovuto impedire la condanna (si veda Cass. Sez. 2, 05/02/1968, n. 372; ma arg. anche da Cass. Sez. U, 12/05/2017, n. 11799; Cass. Sez. U, 24/05/2007, n. 12067). In mancanza di detta impugnazione, il giudice di secondo grado non poteva, perciò, riformare nel senso sperato da M.A. la pronuncia del Tribunale. Ne consegue che, avendo M.A. omesso di appellare il capo della decisione sulla statuizione restitutoria del Tribunale, è ora inammissibile il ricorso per cassazione sul punto per effetto dell’intervenuto giudicato interno.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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