Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24429 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. III, 09/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 09/09/2021), n.24429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29474/19 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato a Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall’avvocato Carlo

Pinna Parpaglia, in virtù di procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Cagliari 13.8.2019 n. 2386;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27.4.2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.S. (il quale in nessun punto del ricorso dichiara da dove proviene: afferma solo di essere “nato in (OMISSIS)”; dal decreto impugnato parrebbe provenire dal Ghana) chiese alla competente Commissione Territoriale il riconoscimento della protezione internazionale primaria e sussidiaria.

Il ricorso non riferisce quali fatti vennero dedotti a fondamento della domanda.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento M.S. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Cagliari, che la rigettò con Decreto 13 agosto 2019, n. 2386.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perché i fatti riferiti dal richiedente non integravano gli estremi di una persecuzione;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente (il Ghana, secondo il Tribunale) non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, né il rischio di scontri tribali, cessati nel 2011;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il ricorrente non aveva né allegato, né provato, che il transito in Libia avesse provocato “durature ripercussioni”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da M.S. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto del contenuto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3. Il ricorso, infatti, in violazione dell’onere imposto dalla suddetta norma a pena di inammissibilità, non espone in modo esaustivo lo svolgimento del processo, a cominciare dall’indicazione del proprio Paese di provenienza, ed in particolare non indica quali fatti vennero dedotti a fondamento della domanda proposta dinanzi al Tribunale.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

 

 

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