Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24428 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.17/10/2017),  n. 24428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24420-2016 proposto da:

M.R., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO

SAVASTANO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA; COMUNE DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 21852/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 27/10/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere GIUSTI ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con atto di citazione notificato il 28 marzo 2010 M.R. proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., dinanzi al Giudice di pace di Frosolone, avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa dalla società Equitalia Polis s.p.a., agente della riscossione per il Comune di Napoli, su richiesta dello stesso ente locale, relativa a violazioni del codice della strada rimaste insolute, deducendo l’inesistenza di un titolo a base della pretesa azionata per omessa notifica della cartella di pagamento, assumendo di averne avuto conoscenza solo al momento del ritiro presso la casa comunale del relativo plico in data 11 marzo 2010, per assoluta nullità del procedimento notificatorio eseguito con affissione presso l’albo comunale; nel merito, deduceva: la decadenza dal potere impositivo in ragione del decorso di oltre due anni tra la consegna del ruolo e la assunta conoscenza legale dell’atto, la nullità della cartella per omessa sottoscrizione del ruolo da parte di soggetto legittimato, la contestazione delle maggiorazioni applicate alle somme in riscossione della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, l’inesistenza della notifica in ragione della mancata indicazione dell’agente notificatore, l’assenza di sottoscrizione da parte dello stesso, nonchè l’omessa indicazione della data e del numero cronologico sulla busta contenente l’atto, l’intervenuta prescrizione del credito vantato dal Comune di Napoli ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28;

che, nella resistenza di Equitalia Polis s.p.a., il Giudice di pace adito rigettava l’opposizione;

che, a sostegno della decisione adottata, il Giudice di pace rilevava la tardività dell’opposizione, in quanto la notificazione della cartella esattoriale, effettuata con le formalità di cui all’art. 140 c.p.c., in data 17 marzo 2009, andava ritenuta valida, con la conseguenza che l’opposizione, proposta dal M. solo il 28 marzo 2010, era intervenuta oltre il termine perentorio fissato dalla legge, disatteso quanto sostenuto dall’opponente che aveva affermato di avere appreso dell’esistenza della cartella solo l’11 marzo 2010, quando ne aveva curato il ritiro della copia presso la casa comunale del Comune di S. Elena Sannita;

che avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il M., sulla base di un unico motivo, illustrato anche da memoria, e resisteva la Equitalia Polis s.p.a. con controricorso;

che con l’unico motivo di ricorso per cassazione il M. deduceva la violazione e falsa applicazione della legge per violazione degli artt. 140 e 148 c.p.c. e art. 48 disp. att. c.p.c., in combinato disposto tra loro, nonchè con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, assumendo che il Giudice di pace aveva erroneamente ritenuto valida la notifica in data 17 marzo 2009 della cartella esattoriale effettuata dalla concessionaria;

che ad avviso del ricorrente la notifica di cui sopra doveva ritenersi inesistente e/o nulla in quanto il notificatore non aveva compiuto tutte le prescrizioni imposte dall’art. 140 c.p.c., limitandosi a depositare l’atto presso la casa comunale, dandone avviso al contribuente a mezzo lettera raccomandata, senza dare atto dell’affissione alla porta di abitazione dell’avviso; deduce ancora il ricorrente che le allegazioni documentali di parte opposta Equitalia Polis s.p.a. (copia della relata di notifica e copia ante retro dell’avviso ex art. 140 c.p.c.) erano state mal interpretate dal giudice in ragione dell’assunto invio di una sola raccomandata per due cartelle notificate, ed inoltre che non vi era certezza circa l’esistenza stessa dell’avviso all’interno della busta;

che concludeva il M. per la nullità del processo notificatorio anche per la mancanza assoluta di relata di notifica sull’esemplare originale in suo possesso in spregio dell’art. 148 c.p.c.;

che il ricorrente evidenziava che in ragione dell’inesistenza della notificazione della cartella esattoriale, il termine per delibare la tempestività dell’opposizione andava computato rispetto alla data di conoscenza legale, ossia alla data del ritiro dell’atto dalla casa comunale, ragione per cui la sentenza impugnata andava annullata;

che la Corte di cassazione, Seconda sezione civile, con sentenza in data 27 ottobre 2015, n. 21852, ha rigettato il ricorso, avendo giudicato infondata la censura;

che la Corte di cassazione ha ricordato che già il Giudice di pace aveva ritenuto destituito di fondamento il motivo col quale il ricorrente lamentava il mancato adempimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., proprio accertando, oltre al deposito della copia dell’atto nella casa comunale dove doveva eseguirsi la notifica, anche l’avvenuta affissione di “avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione” e la (non contestata) comunicazione della notizia di ciò con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

che – ha affermato questa Corte con la sentenza qui impugnata -non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove assolti tutti gli adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c., nei termini di cui all’interpretazione del procedimento notificatorio fornita dalla Corte costituzionale, il plico non venga dal destinatario dell’atto ritirato, fatta salva querela di falso; sicchè la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione del plico, il che, comunque, nella specie non è avvenuto;

che la Corte di cassazione ha poi ritenuto del tutto ininfluente la circostanza che sia stata trasmessa un’unica lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per diversi avvisi di mora, relativi a diverse cartelle di pagamento, laddove la cartella e la relata riportano un unico ed identico numero, e che bene il Giudice di pace aveva concluso nel senso che la lettera raccomandata conteneva tutti gli elementi richiesti dall’art. 48 disp. att. c.p.c. e dunque il destinatario della notificazione ben avrebbe potuto prendere contezza dell’avviso notificato presso la casa comunale dove era stato depositato;

che, infine, la Corte ha giudicato irrilevante la censura dedotta circa la omessa indicazione nella relata in possesso del ricorrente dei dati di cui all’art. 148 c.p.c., trattandosi di formalità non incidente sulla validità della notificazione, non dovendosi nella specie identificare alcuna persona consegnataria che abbia ricevuto la copia dell’atto;

che per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 ottobre 2016, sulla base di un motivo;

che nessuno degli intimati ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorrente ritiene la sentenza impugnata affetta da errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 391 – bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4;

che, ad avviso del ricorrente, dal testo della sentenza emergerebbe l’evidente contraddizione” della Corte in ordine alla ricostruzione della doglianza articolata con il ricorso per cassazione sui vizi del procedimento di notifica (e ciò in quanto il ricorrente non ha mai affermato che l’unico adempimento del procedimento di notifica della cartella di pagamento fosse stata la sola spedizione della raccomandata informativa di deposito);

che, inoltre, vi sarebbe un’alterata percezione (o meglio una macroscopica svista) dei fatti di causa da parte della Corte, la quale non avrebbe mai esaminato (sebbene prospettatole) la relata di notifica sottoscritta dall’ufficiale della riscossione, limitandosi a recepire acriticamente la manifestamente errata affermazione del Giudice di pace di Frosolone;

che – prosegue il ricorrente – l’omesso esame della suddetta relata di notifica, presente agli atti di causa del giudizio di cassazione, costituisce un punto controverso, mai oggetto di attività valutativa da parte della Corte, nonostante sia stata investita della questione;

che, così riassunta la doglianza, il Collegio ritiene il vizio denunciato manifestamente al di fuori dell’ambito errore di fatto revocatorio;

che, infatti, per un verso, la sentenza della Corte di cassazione non può essere impugnata per revocazione in base all’assunto che abbia male compreso il motivo di ricorso, perchè un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass., Sez. 6-3, 15 giugno 2012, n. 9835);

che, inoltre, il vizio denunciato dal ricorrente attiene ad un fatto costituente punto controverso della causa, oggetto del motivo di ricorso per cassazione e della memoria illustrativa;

che, sotto questo profilo, va ribadito che ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391 – bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi (Cass., Sez. 1^, 15 dicembre 2011, n. 27094);

che, d’altra parte, l’errore percettivo, denunciabile ex art. 391 – bis c.p.c., non può sostanziarsi nell’avere la Corte di cassazione meramente recepito una valutazione effettuata dal giudice di merito così risolvendo la corrispondente questione all’esito di un giudizio di per sè incompatibile con l’errore di fatto, ed inidoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, (Cass., Sez. 6-1, 2 ottobre 2013, n. 22569);

che nella specie la Corte di cassazione ha dato atto che il Giudice di pace aveva accertato l’assolvimento di tutti gli adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c.: oltre al deposito della copia dell’atto nella casa comunale dove doveva eseguirsi la notifica, anche l’avvenuta affissione di avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione e la comunicazione della notizia di ciò con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

che, in questo contesto, semmai, affetta da svista sarebbe stata la sentenza del Giudice di pace e non quella di cassazione;

che a fronte di quello che nella stessa memoria illustrativa del ricorrente si deduce essere stato un “macroscopico erroneo accertamento del Giudice di pace di Frosolone”, il rimedio non può essere il ricorso per cassazione avverso la sentenza di cassazione che quella valutazione in fatto abbia recepito;

che, difatti, l’errore di fatto che può legittimare la revocazione della sentenza della Cassazione deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima: se, invece, l’errore di fatto, sulla cui base si chiede detta revocazione, è stato causa determinante della sentenza pronunciata dal giudice del merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati da quel giudice, la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione per revocazione contro la decisione di merito, ex art. 395 c.p.c., n. 4, e art. 398 c.p.c., non essendole di contro consentito addurre tale errore in un momento successivo; pertanto, è inammissibile il ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione, con il quale si pretenda di ravvisare un errore revocatorio nella erronea percezione, da parte della stessa Corte, di elementi di fatto che sarebbero stati parimenti fraintesi dal Giudice di pace (Cass., Sez. 2, 20 maggio 2002, n. 7334);

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati resistito con controricorso;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

 

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione civile, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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