Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24428 del 09/09/2021
Cassazione civile sez. III, 09/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 09/09/2021), n.24428
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31061-2019 proposto da:
R.A., rappresentato e difeso dall’avv.to ROSSELLA GOSTOLI,
(avvrossellagostoli.puntopec.it), elettivamente domiciliato in Roma,
piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di
Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, 10976/2019, depositato il
14/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
Fatto
RILEVATO
che:
R.A., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, declinata D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 29, comma 1, lett. b) in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
In data 9.4.2021 è stato depositato un atto di rinuncia al giudizio giustificato dalla attivazione e conseguente completamento della procedura di emersione del lavoro irregolare prevista dal D.L. n. 34 del 2020, art. 103.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
La rinuncia al ricorso, regolarmente manifestata in assenza di tempestiva costituzione della parte intimata, determina l’estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c..
Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021