Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24428 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. I, 03/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 03/11/2020), n.24428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24122/2015 proposto da:

M.W., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle

Milizie n. 1, presso lo studio dell’avvocato Rossi Adriano, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Camerini Francesco,

Di Sabatino Domenico, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4480/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Cons. MELONI Marina.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.W., premesso di essere vincitore di un concorso a premi organizzato da Masc & Vicoli di O.M. e c. snc e che il premio previsto, cioè un’autovettura Porsche del valore di Euro 54.500,00, non gli era stato consegnato dall’organizzatrice, aveva chiesto al Ministero dello Sviluppo economico l’incameramento della cauzione di importo pari al premio, versata ai sensi del D.P.R. n. 430 del 2001, art. 7, dall’organizzatrice avente a suo dire la funzione di assicurare la consegna ai vincitori dei premi ad essi spettanti ma non corrisposti dal promotore.

Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 18/9/2008 respinse la domanda di pagamento e la Corte di Appello di Roma confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione M.W. affidato ad un motivo e memoria.

Il Ministero dello Sviluppo economico resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il ricorrente M.W. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 430 del 2001 art. 7 ed art. 12 preleggi c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Roma ha ritenuto che la cauzione non aveva la funzione assegnatale dal legislatore di assicurare l’effettiva consegna dei premi spettanti ai vincitori ma non corrisposti dal promotore del concorso, bensì quella di tutela della pubblica fede, con conseguente estraneità dell’Amministrazione alle controversie tra promittente e promissario in ordine alla spettanza o meno del premio.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

La Corte di Appello ha affermato la estraneità dell’Amministrazione al rapporto negoziale tra il vincitore della lotteria ed il promittente, in virtù del quale il ricorrente avrebbe dovuto agire nei confronti del promotore del concorso a premi in forza del rapporto obbligatorio esistente tra le parti da cui trae origine anche il diritto al risarcimento del danno in forma pecuniaria per non aver adempiuto alla propria prestazione.

La cauzione versata avrebbe invece funzione di tutela della pubblica fede e garanzia della serietà del concorso a premi e quindi lo scopo di sanzionare con il suo incameramento il trasgressore per la violazione degli interessi collettivi che lo Stato rappresenta.

Ritiene questa Corte non condivisibile l’orientamento seguito dal giudice di merito, che riprende quello enunciato in un risalente arresto (Cass., Sez. U, 29 aprile 1981, n. 2600), per altro riferibile a un antecedente e diverso quadro normativo, secondo cui “La prestazione di cauzione da parte del promotore alla P.A. non svolge alcuna influenza sul rapporto fra il soggetto che ha bandito il concorso ed il soggetto vincitore, sicchè a tale rapporto si applicano tutte le norme ed i principi in tema di obbligazioni e, in particolare, quelli in tema di risarcimento del danno in forma pecuniaria, in caso di inadempimento dell’obbligazione di consegna, a titolo di premio, di beni mobili determinati. La reintegrazione del diritto leso mediante il risarcimento in denaro rappresenta infatti, alla luce dei principi posti dall’art. 24 Cost., un naturale e necessario mezzo per assicurare, in via giurisdizionale, la tutela dell’interesse sostanziale che non ha ottenuto, o non può ottenere, soddisfacimento attraverso la prestazione cui il soggetto si era originariamente obbligato, di talchè la sua negazione si traduce nell’esclusione della pienezza della tutela del diritto, la quale va assicurata non solo con gli strumenti processuali, ma anche, e soprattutto, sul piano sostanziale”.

Premesso che il concorso a premio è un’iniziativa, avente fini anche in parte commerciali, diretta a favorire, nel territorio dello Stato italiano e attraverso la promessa di premi, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi oppure la vendita di beni o servizi, occorre considerare che il D.P.R. n. 430 del 2001, art. 7, prevede: “Al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, i soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione in misura pari: a) in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto;” omissis.. “Il Ministero delle attività produttive dispone l’incameramento della cauzione qualora: a) in caso di concorsi, dal verbale redatto dal notaio o dal funzionario di cui all’art. 9, risultino commesse violazioni relative alla consegna dei premi; b) in caso di operazioni, accerti, d’ufficio o a seguito di denuncia presentata dai partecipanti, la mancata corresponsione dei premi promessi”.

Partendo dal dato normativo, non può non rilevarsi che Il legislatore ha ritenuto esplicitamente che la prestazione della cauzione è finalizzata proprio a garantire “l’effettiva corresponsione dei beni promessi” e tale effettiva corresponsione non può che essere realizzata con il versamento della cauzione all’avente diritto vincitore del concorso a premi.

Diversamente opinando dovrebbe ritenersi che la cauzione presenti una funzione meramente sanzionatoria, come sembra doversi desumere dal tenore del provvedimento impugnato. Tale finalità non solo è contraddetta dalla lettera della norma, ma anche da una lettura sistematica, posto che le sanzioni a carico degli organizzatori del concorso sono autonomamente disciplinate in un diverso ambito della stesso Decreto n. 430 del 2001.

Il fatto che sia previsto l’incameramento non vuol dire che l’amministrazione possa, dopo averla incamerata, trattenere definitivamente una somma che spetta invece al soggetto che ha vinto la lotteria. La prestazione della cauzione – che è coessenziale al rafforzamento di un’obbligazione, ed è quindi, corrisposta, in favore del creditore – deve piuttosto intendersi a garanzia dell’effettivo soddisfacimento del vincitore del premio: non essendo possibile individuarlo a priori, la cauzione stessa è versata al Ministero, ma con una specifica destinazione, che – vale bene ripeterlo – è quella di garantire la corresponsione del premio.

In sostanza, il vincitore è l’effettivo beneficiario della prestazione della cauzione, anche se individuato (necessariamente) in un momento successivo al versamento della cauzione stessa: ad esso vincitore deve essere versata la somma incamerata dal Ministero in caso di mancato pagamento del premio.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto, con cassazione della decisione impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, che applicherà il principio sopra indicato, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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